-
Circolare INPS n. 142 del 07.12.2006
-
Convenzione tra l’INPS e l’Associazione Pensionati Autonomi (ASSOPENSIONATI), per la riscossione dei contributi associativi dei lavoratori agricoli e datori di lavoro agricoli, ai sensi della legge 12 marzo 1968 n. 334
Circolare INPS n. 142 del 07.12.2006SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’Assopensionati dei contributi associativi
Il 19 luglio 2006 tra l’INPS e l’Associazione Pensionati Autonomi è stata stipulata una convenzione, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi sindacali dei lavoratori agricoli e datori di lavoro agricoli.
La convenzione ha carattere nazionale.
Per quanto concerne le modalità di attuazione della convenzione si richiama la circolare n. 85 del 20 aprile 1998.
In particolare si ricordano le seguenti disposizioni:
1. La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi; sui modelli F24, predisposti per il pagamento dei contributi obbligatori, sarà indicato anche l’ammontare del contributo associativo con la specifica dizione: “contributo associativo di assistenza sindacale”.
2. La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
3. L’Associazione farà pervenire per via telematica alla Sede Centrale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni – entro il 10 gennaio (e, per la parte residua, entro il 31 marzo di ciascun anno), i dati identificativi dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non pagare più la quota associativa.
4. La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni renderà disponibili per le Strutture INPS territorialmente competenti, il contenuto dei supporti informatici affinché le stesse provvedano alla convalida degli associati.
5. Le deleghe sottoscritte da ogni socio, controfirmate e timbrate dalla competente struttura dell’Assopensionati, verranno presentate dall’Associazione alle Strutture INPS, competenti per territorio, entro il 31 marzo.
6. Nel caso di presentazione di copia fotostatica della delega rilasciata dall’associato, la stessa dovrà essere controfirmata e timbrata da parte del rappresentante locale dell’Assopensionati, per attestazione di conformità all’originale in possesso dell’Associazione.Allegati in formato pdf dal sito INPS
Allegato N. 1
Allegato N. 2