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Circolare INPS n. 149 del 22.12.2006
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Fondo speciale dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. - D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184: estensione della prosecuzione volontaria agli iscritti al Fondo. Versamenti volontari disciplinati dagli articoli 5, 7 e 8 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564. Istruzioni contabili
Circolare INPS n. 149 del 22.12.2006SOMMARIO: Il D.Lgs. n. 184/1997, in vigore dal 12 luglio 1997, ha esteso la normativa dell’AGO in materia di prosecuzione volontaria al “Fondo speciale dei dipendenti di Ferrovie dello Stato S.p.A.”.Prima di tale data era possibile effettuare versamenti volontari nel Fondo per le sole fattispecie individuate dagli articoli 5, 7 e 8 del D.Lgs. 16/9/1996, n. 564
Premessa
Il Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in vigore dal 12 luglio 1997, ha esteso al “Fondo speciale dei dipendenti di Ferrovie dello Stato S.p.A.” le norme di cui al DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 ed alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, come modificate dal succitato decreto legislativo (v. articolo 5 e seguenti), che già disciplinavano la prosecuzione volontaria nell’Assicurazione generale obbligatoria.
Il decreto in esame, con l’articolo 10, ha inoltre abrogato tutte le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto o incompatibili con quelle emanate dal decreto stesso.
Va peraltro tenuto presente che l’istituto della prosecuzione volontaria (all’epoca disciplinata dalla legge 25 febbraio 1983, n. 47) era già stato introdotto nella normativa del Fondo, come alternativa alla facoltà di riscatto, dal D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, con gli articoli 5, 7 e 8, anche se con la esclusiva finalità di tutelare particolari casi di assenza o di riduzione dell’attività lavorativa e connessa contribuzione obbligatoria, temporalmente successivi al 31 dicembre 1996.
Secondo il dettato dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 184/1997, le richieste di autorizzazione ai versamenti volontari presentate ai sensi del D.Lgs. n. 564/1996 in data anteriore al 12 luglio 1997 restano disciplinate dalla previgente normativa dell’AGO e devono essere pertanto definite sulla base dei requisiti previsti dalla legge n. 47/1983 sopra citata.PARTE I
Autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. n. 184/1997
Come anticipato in premessa, l’articolo 5 del D.Lgs. 184/1997 ha esteso alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria il regime della prosecuzione volontaria già applicato agli iscritti al sistema pensionistico generale.
Per effetto di tale estensione gli iscritti al “Fondo speciale Ferrovie dello Stato” - nei casi di interruzione del rapporto di lavoro o nei casi di cessazione dal servizio senza che siano stati maturati i requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità - possono effettuare il versamento di contributi volontari per conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo già instaurato con il Fondo o per raggiungere i requisiti necessari a perfezionare il diritto a pensione nel Fondo stesso.
A tale proposito si precisa che il requisito anagrafico per l'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia è quello previsto dalla normativa vigente per il profilo professionale rivestito all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
Come dispone l’articolo 9, comma 1, del DPR n. 1432/1971, la contribuzione volontaria è equiparata a quella obbligatoria ai fini del raggiungimento del diritto a pensione e del calcolo della relativa misura, nonché ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile.
La prosecuzione volontaria non è comunque consentita:
- per i periodi di contestuale iscrizione ad altro ordinamento pensionistico (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, forme di previdenza sostitutive, esonerative o esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi ART, COM e CD/CM, Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, Casse di previdenza per i liberi professionisti);
- per i periodi successivi alla data di decorrenza di una pensione diretta, anche nel caso di trattamento pensionistico liquidato a carico di altro ordinamento previdenziale.1 - La domanda
Per essere autorizzati alla prosecuzione volontaria è necessario presentare una specifica domanda, utilizzando preferibilmente la modulistica appositamente predisposta (modello O10/M).
Qualora la richiesta fosse diversamente presentata e si rendesse comunque necessario disporre di informazioni non rilevabili dall’istanza dell’interessato, lo stesso dovrà essere invitato a compilare il predetto modello O10/M, ferma restando la data di presentazione della richiesta iniziale ai fini della verifica dei requisiti e della decorrenza dell’autorizzazione.
La domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria non è soggetta a termini di decadenza. Tuttavia, nel caso in cui l’interessato faccia valere esclusivamente il requisito dei tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente e non anche quello alternativo dei cinque anni di contribuzione, risulta notevolmente circoscritto il periodo utile per proporre efficacemente la richiesta.
Va tenuto altresì presente che la domanda di pensione respinta per carenza del requisito contributivo viene considerata anche come richiesta di autorizzazione alla prosecuzione volontaria. In tal caso, ferme restando le condizioni soggettive ed oggettive previste per la relativa concessione, l’autorizzazione viene rilasciata d’ufficio.2 - Requisiti contributivi
Secondo la previsione dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 184/1997 l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria viene concessa se nel quinquennio precedente alla domanda risultano maturati nel Fondo almeno tre anni di contribuzione effettiva, anche a carattere non continuativo.
Poiché nel “Fondo speciale Ferrovie dello Stato” si realizza la copertura integrale di un anno in presenza di 360 giorni di contribuzione (30 giorni per ogni mese interamente lavorato), il predetto triennio contributivo corrisponde a 1.080 giorni (360 x 3).
Successivamente, l’articolo 69, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disponendo l’integrazione dell'articolo 5 del D.Lgs. 184/1997 con il comma 2bis, ha ripristinato - con effetto dal 1° gennaio 2001 - il requisito alternativo di cinque anni di contribuzione effettiva già previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1983, n. 47 e soppresso dallo stesso D.Lgs. n. 184/1997.
l citato comma 2bis prevede infatti che, in assenza dei tre anni di contribuzione effettiva nel quinquennio antecedente la domanda, la prosecuzione volontaria può essere autorizzata in presenza di almeno cinque anni (1.800 giorni) di contribuzione effettiva nel Fondo, a qualunque epoca riferita.
I tre anni di contribuzione effettiva nel suddetto quinquennio hanno perciò costituito l'unico requisitoper l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria nel Fondo richiesto a coloro che hanno presentato la relativa istanza fra la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997 (12 luglio 1997) ed il 31 dicembre 2000 .
Dal 1° gennaio 2001 è invece possibile il rilascio dell’autorizzazione in presenza di uno dei due requisiti di contribuzione effettiva:
- almeno 1.080 giorni (3 anni) nel quinquennio precedente la domanda;
- almeno 1.800 giorni (5 anni), in qualunque epoca collocati, nei casi in cui non risulti soddisfatto il predetto requisito.
Per l’autorizzazione ai versamenti volontari di cui agli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 564/1996 (v. art. 5, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 184/1997) è rimasto comunque invariato il requisito di un anno di contribuzione effettiva (360 giorni) nel quinquennio precedente la domanda.2.1 - Verifica dei requisiti di contribuzione effettiva
I requisiti di contribuzione effettiva richiesti ai fini dell’autorizzazione devono risultare perfezionati con i soli periodi assicurativi maturati nel Fondo.
Ai predetti fini non devono essere perciò valutati gli eventuali periodi di contribuzione fatti valere dal richiedente in altre gestioni pensionistiche e devono essere esclusi quelli coperti con contributi figurativi, salvo quanto di seguito precisato.
Unitamente alla contribuzione versata in costanza del servizio prestato con iscrizione al Fondo è utile ai fini dell’autorizzazione anche quella obbligatoria dovuta e non versata.
Infatti, secondo la previsione dell’articolo 1, comma 8, della legge n. 47/1983, i predetti requisiti contributivi devono intendersi perfezionati anche quando i contributi obbligatori correlati all’attività lavorativa non siano effettivamente versati, purché risultino dovuti nei limiti della prescrizione e sempre che il rapporto di lavoro che ha determinato l’obbligo assicurativo sia provato con documentazione di data certa (provvedimento di assunzione o di licenziamento, buste paga, etc…), con certificazioni rilasciate da altri Enti previdenziali ovvero già in possesso dell’Istituto (ad esempio, documentazione relativa ad eventuali procedure di recupero ..).
Concorre al perfezionamento del requisito di contribuzione effettiva anche la contribuzione confluita sul conto assicurativo dell’interessato mediante trasferimento, riscatto e ricongiunzione.
In merito a tale ultima contribuzione si precisa che, attraverso l’istituto della ricongiunzione, essa acquisisce la peculiarità di contribuzione propria del Fondo ed è perciò equiparata a quella obbligatoria a prescindere dalla sua originaria natura (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto).
È inoltre utile a perfezionare il requisito contributivo in esame la contribuzione figurativa accreditata ai periodi:
- di aspettativa non retribuita, concessa in seguito ad assunzione di cariche politiche e/o di incarichi sindacali ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (v. delibera CdA. INPS n. 39 del 10 aprile 1973);
- di persecuzione politica o razziale di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96 e norme successive (art. 3, DPR 1432/1971).
Devono essere invece esclusi dalla valutazione i periodi di contribuzione figurativa per malattia, interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per maternità, servizio militare e ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da specifiche disposizioni di legge (v. art. 3, DPR 1432/1971 e circ. INPS, n. 312 CeV del 3 agosto 1972).
Analogamente, non devono essere considerate le eventuali maggiorazione convenzionali dell’anzianità contributiva (ad esempio: periodi di esposizione all’amianto, aumenti di valutazione di 1/10 e di 1/12, ecc.).2.2 - Neutralizzazione
Come disposto dall’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 184/1997 il quinquennio in cui verificare la presenza del requisito dei tre anni di contribuzione necessari per l’autorizzazione deve essere individuato tenendo presente la previsione di cui all'articolo 3 del DPR n. 1432/1971 e successive modificazioni ed integrazioni.
In concreto, ai fini dell'accertamento dei requisiti contributivi richiesti devono essere esclusi dal predetto computo i periodi:
- di servizio militare (di leva, sostitutivo civile, volontario non in costanza di rapporto di impiego);
- di malattia, con o senza accredito figurativo (vanno cioè esclusi dal computo anche i periodi non riconoscibili perché eccedenti i limiti di accreditabilità);
- di interruzione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità;
- di disoccupazione indennizzata e di mobilità.
Non devono essere inoltre considerati i periodi
- durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo;
- occorsi per il recupero di contribuzione omessa, determinante per perfezionare i requisiti;
- di attività lavorativa prestata all’estero, in Paesi con i quali non esiste convenzione in materia di sicurezza sociale.
La neutralizzazione dei periodi sopra elencati determina la conseguente estensione del quinquennio di calendario antecedente la domanda, procedendo a ritroso per un periodo di durata corrispondente a quello non valutato.
A titolo di esempio si ipotizzi di dover verificare l’esistenza del requisito contributivo rispetto ad una domanda presentata in data 28 dicembre 2006 da un soggetto che, nel quinquennio da prendere in considerazione (periodo dal 28 dicembre 2001 al 27 dicembre 2006) faccia valere un evento da neutralizzare, di durata pari a 97 giorni.
In tal caso si dovrà retrocedere di 97 giorni rispetto alla data del 28 dicembre 2001 e si dovrà, conseguentemente, verificare l’esistenza del triennio contributivo nel periodo compreso fra il 22 settembre 2001 ed il 27 dicembre 2006.3 - Decorrenza dell’autorizzazione
Secondo le disposizioni di carattere generale, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria decorre dal 1° sabato successivo alla data della relativa domanda.
Tuttavia, considerata la periodicità della copertura contributiva nel Fondo (accredito in giorni), la prosecuzione volontaria decorre dal giorno stesso di presentazione della richiesta di autorizzazione ferma restando, ovviamente, l’assenza di obbligo contributivo a tale momento.
Qualora in fase istruttoria risultasse che alla data di presentazione della domanda era ancora in corso l’obbligo assicurativo e che la cessazione è avvenuta in un momento successivo alla richiesta di autorizzazione ma comunque antecedente a quello in cui l’istanza viene esaminata, la prosecuzione volontaria dovrà essere autorizzata posticipando d’ufficio la relativa decorrenza al primo giorno successivo alla cessazione stessa.
In particolare, nel caso in cui - dopo l’ultimo giorno di servizio - risultasse un periodo interessato da indennità sostitutiva del preavviso, regolarmente coperto da contribuzione obbligatoria, l’autorizzazione ai versamenti volontari dovrà essere rilasciata solo a decorrere dal primo giorno successivo alla data finale del periodo al quale si riferisce detta indennità.4 - Versamento volontario per il semestre precedente la domanda
Come previsto dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 184/1997, i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria possono effettuare versamenti anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di autorizzazione.
La possibilità di effettuare detto versamento anticipato costituisce un’estensione delle facoltà derivanti dalla suddetta autorizzazione e, ricorrendone le condizioni, va riconosciuta d’ufficio a tutti i prosecutori volontari, ferma restando la libera iniziativa dei diretti interessati in merito alla possibilità del relativo versamento.
Va altresì considerato che la facoltà in esame, qualora esercitata, non produce alcun effetto sulla decorrenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, decorrenza che rimane fissata al giorno di presentazione della relativa istanza.
Poiché il comma 2 del citato articolo 6 non ammette la contribuzione volontaria per contestuali periodi di assicurazione, né per periodi successivi alla decorrenza di una pensione diretta, il versamento pregresso è consentito solo quando non sussistono cause ostative e - qualora il semestre risultasse parzialmente coperto da altra contribuzione - il versamento volontario dovrà essere limitato ai soli giorni privi di assicurazione.
In merito alla possibilità di autorizzare i versamenti in esame si rinvia, in particolare, alla circolare n. 150 del 15 settembre 2003.5 - Aliquota contributiva
La contribuzione volontaria è dovuta nella stessa misura prevista per gli assicurati in costanza di rapporto di lavoro.
L’articolo 7 del D.Lgs. n. 184/1997, al comma 1, dispone infatti che l’importo del contributo volontario è pari all’aliquota di finanziamento della gestione pensionistica (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), prevista per il calcolo della contribuzione obbligatoria (aliquota complessiva IVS).
Conseguentemente, gli aumenti e le diminuzioni che intervengono nel tempo sulla misura dei contributi obbligatori determinano la contestuale variazione dell’aliquota contributiva stabilita per la contribuzione volontaria.
Per una corretta quantificazione del contributo dovuto va anche considerata la previsione dell’articolo 3ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, che ha introdotto - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 ed a totale carico del lavoratore - l’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale (1%) in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento.
L’aliquota aggiuntiva, dovuta anche dagli iscritti obbligatori del Fondo in esame, viene applicata alla quota di imponibile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile previsto per l'Assicurazione generale obbligatoria (tetto pensionabile), determinata ai fini del calcolo della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione predetta in attuazione dell’articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Considerato che l’aliquota prevista per il calcolo della contribuzione obbligatoria dovuta al Fondo è attualmente pari al 32,70% e che sulla quota di retribuzione imponibile eccedente il tetto pensionabile è dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1%, anche l’importo del contributo volontario dovrà essere determinato applicando le predette percentuali.6 - Retribuzione
Ai fini del calcolo del contributo volontario deve essere preso a riferimento l'importo medio della retribuzione imponibile relativa all'anno di contribuzione precedente la data della domanda di autorizzazione.
A tal fine deve essere perciò considerato l’intero ammontare delle voci retributive assoggettate alla contribuzione obbligatoria del Fondo per le ultime 360 giornate, cioè l’importo ottenuto sommando le competenze fisse e continuative, la tredicesima mensilità, le competenze accessorie e l’indennità integrativa speciale.
Il dettaglio delle richiamate voci retributive è rilevabili dalla sezione 2 delle denunce annuali (CUD/SA770) fino all’anno 2004 e dall’elementodelle denunce EMens, da gennaio 2005. Retribuzioni utili al calcolo dell’imponibile dell’ultimo anno di contribuzione
anno
dal al
gg
FS
F1
F2
F3
totale
2004
01/01
15/03
75
5.653,00
339,00
4.989,00
1.411,00
12.392,00
2003
01/01
31/12
360
21.966,00
1.991,00
19.639,00
6.700,00
50.296,00
in corrispondenza dei codici FS (o FT o FV) sono indicate le competenze fisse e continuative
in corrispondenza del codice F1 viene indicata la 13^ mensilità
in corrispondenza del codice F2 vengono indicate tutte le altre competenze accessorie
in corrispondenza del codice F3 viene indicata l’indennità integrativa speciale
Qualora l’anno di contribuzione utile ai fini del calcolo venisse perfezionato con il concorso di periodi collocati in anni solari diversi, potrebbe essere necessario utilizzare una sola quota dell’imponibile dell’anno più remoto.
In tale circostanza l’ammontare della retribuzione da attribuire alle giornate necessarie a raggiungere le 360 dovrà essere calcolato proporzionalmente sull’imponibile di tale anno pregresso (v. esempio che segue).calcolo imponibile (distinto per voci) dell’ultimo anno di contribuzione
anno
dal al
gg
FS
F1
F2
F3
totale
2004
01/01
15/03
75
5.653,00
339,00
4.989,00
1.411,00
12.392,00
2003
16/03
31/12
285
17.390,00
1.576,00
15.548,00
5.304,00
39.818,00
N.B. gli importi indicati per il 2003 sono pari a 285/360 di quelli della tabella precedente
Fermo restando che il calcolo del contributo volontario deve essere effettuato prendendo in considerazione l’imponibile complessivo dell’ultimo anno, il dettaglio delle voci retributive sopra richiamate (FS/FT/FV, F1, F2 ed F3), reso necessario dal particolare sistema di calcolo delle varie quote di pensione vigente nel Fondo, va mantenuto anche in corrispondenza dei periodi coperti dalla contribuzione in argomento.
calcolo imponibile dell’ultimo anno di contribuzione
anno
periodo
dal algg. coperti
retribuzione percepita
gg. utili
retribuzione utilizzata
2004
01/01
15/03
75
12.392,00
75
12.392,00
2003
01/01
31/12
360
50.296,00
285
39.818,00 (*)
(*) pari a 285/360 di euro 50.296,00
360
52.210,00
7 - Minimali di retribuzione (art. 7, comma 2, D.Lgs. 184/1997)
L’importo minimo della retribuzione su cui quantificare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato annualmente ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638.
Secondo tale norma (modificata dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389), l’ammontare della retribuzione media settimanale utile ai predetti fini non può essere inferiore al 40 per cento del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD, in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.Minimali di retribuzione
determinati ai sensi dell’articolo 7 della legge 638/1983Anno
% pensione FPLD
Importo minimo settimanale (in lire)
Importo annuo minimo (in lire)
Importo minimo giornaliero (in lire)
1997
40%
274.420
14.269.840
39.639
1998
40%
279.080
14.512.160
40.312
1999
40%
283.820
14.758.640
40.997
2000
40%
288.640
15.009.280
41.693
2001
40%
296.140
15.399.280
42.776
Anno
% pensione FPLD
Importo minimo settimanale (in euro)
Importo annuo minimo (in euro)
Importo minimo giornaliero(in euro)
2002
40%
157,08
8.168,16
22,69
2003
40%
160,85
8.364,20
23,24
2004
40%
164,87
8.573,24
23,82
2005
40%
168,17
8.744,84
24,30
2006
40%
171,03
8.893,56
24,71
Poiché la contribuzione del Fondo viene accreditata in giorni, nella tabella sopra proposta sono riepilogati gli importi minimi delle retribuzioni settimanali determinati ai sensi della legge n. 389/1989, nonché gli importi minimi quantificati su base annua e giornaliera.
8 - Retribuzione superiore al “tetto pensionabile”
Il D.Lgs. 184/1997 - innovando la precedente normativa, che prevedeva un contributo volontario annuo massimo commisurato alla retribuzione compresa entro il limite del “tetto pensionabile” – ha stabilito che gli autorizzati alla prosecuzione volontaria versino un contributo determinato sul valore medio della retribuzione imponibile effettiva degli ultimi 12 mesi coperti da contribuzione obbligatoria, senza porre alcun limite di importo.
Il contributo volontario deve essere perciò determinato sull’intero ammontare della retribuzione imponibile, ancorché eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile in vigore in ciascun anno (“tetto pensionabile” - v. riepilogo nel prospetto che segue).“tetto pensionabile”
(1^ fascia di retribuzione pensionabile)anno
importo
1997
Ł 63.054.000
1998
Ł 64.126.000
1999
Ł 65.280.000
2000
Ł 66.324.000
2001
Ł 68.048.000
2002
€ 36.093,00
2003
€ 36.959,00
2004
€ 37.883,00
2005
€ 38.641,00
2006
€ 39.297,00
Considerato che i prosecutori volontari sono soggetti alla medesima aliquota contributiva prevista per gli assicurati obbligatori, alla quota di imponibile eccedente il suddetto limite retributivo annuo deve essere conseguentemente applicata l’aliquota aggiuntiva di cui all’articolo 3ter della legge n. 438/1992 (v. precedente punto 5).
Conseguentemente, nei casi in cui l’imponibile annuo di riferimento risultasse superiore al “tetto pensionabile”, il contributo volontario dovuto al Fondo dovrà essere determinato applicando l’aliquota IVS del 32,70% all’intera retribuzione (anche alla quota eccedente il citato “tetto”) e l’aliquota di un punto percentuale (1%) alla quota di retribuzione annua superiore al predetto limite.9 - Importo del contributo
In attuazione dell’articolo 7 del D.Lgs. 184/1997, il contributo volontario va calcolato applicando l’aliquota contributiva IVS complessiva (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore) alla retribuzione imponibile (somma di competenze correnti ed altre competenze: FS, F1, F2 ed F3) percepita nell’anno di contribuzione anteriore alla domanda (ultime 360 giornate di contribuzione effettiva).
Il contributo giornaliero corrisponde all’importo ottenuto dividendo il contributo annuo per 360.
Qualora l’imponibile annuo di riferimento dovesse risultare superiore al “tetto pensionabile”, il contributo volontario annuo dovuto al Fondo dovrà essere calcolato applicando entrambe le aliquote previste (32,70% e aggiuntiva dell’1%) rispettivamente all’intero imponibile ed alla quota di retribuzione eccedente il “tetto”.
Il contributo annuo complessivamente dovuto sarà pari alla somma dei due importi, distintamente calcolati. L’importo giornaliero corrisponderà al valore ottenuto dividendo per 360 il contributo annuo complessivo.
A titolo di esempio si ipotizzi di calcolare l’ammontare del contributo annuo dovuto da un soggetto da autorizzare alla prosecuzione volontaria con decorrenza dal 16 marzo 2006, che faccia valere un imponibile di € 54.210,00 nelle ultime 360 giornate di contribuzione effettiva.
Rispetto al tetto pensionabile del 2006, pari a € 39.297,00, il suddetto imponibile eccede di € 16.913,00.
In tal caso dovrà essere applicata l’aliquota del 32,70% alla retribuzione complessiva (€ 56.210,00) e l’aliquota aggiuntiva (1%) alla quota di retribuzione eccedente il tetto (€ 16.913,00).
La somma delle due quote di contribuzione (€ 18.380,67 + € 169,13) rappresenta quanto dovuto dall’interessato per un anno di contribuzione (€ 18.549,80), mentre l’importo del contributo unitario giornaliero è pari a € 51,53 (v. esempio che segue).contributo volontario calcolato sull’imponibile
dell’ultimo anno di contribuzioneimponibile
aliquota
contributo
56.210,00 (*)
32,70%
18.380,67
16.913,00 (**)
1,00%
169,13
contributo complessivo annuo
18.549,80
contributo giornaliero
51,53 (***)
(*) imponibile complessivo
(**) quota di imponibile eccedente il tetto pensionabile
(***) 1/360 del contributo complessivo annuo
10 - Adeguamento annuo del contributo
Come dispone l’articolo 7, comma 5, del decreto in esame, l’importo della retribuzione sulla quale è stato calcolato il contributo volontario deve essere rivalutato con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno sulla base dell’indice medio di variazione del costo della vita, determinato dall’ISTAT nell’anno precedente.
Con effetto dalla medesima decorrenza e sulla base dell’aliquota contributiva IVS vigente nel Fondo alla suddetta data, deve essere perciò aggiornato l’ammontare del contributo volontario relativo all’importo della retribuzione rivalutata.
Si propone di seguito la tabella riepilogativa degli indici medi di variazione del costo della vita, determinati dall’ISTAT dal 1997 in poi.Indici di variazione del costo della vita
Anno di rilevazione
Indice da applicare
Anno di applicazione
1997
+ 1,7%
1998
1998
+ 1,8%
1999
1999
+ 1,6%
2000
2000
+ 2,6%
2001
2001
+ 2,7%
2002
2002
+ 2,4%
2003
2003
+ 2,5%
2004
2004
+ 2,0%
2005
2005
+ 1,7%
2006
Ipotizzando che la retribuzione annua su cui è stato calcolato il contributo volontario dovuto per il 2003 ammontasse a € 49.560,00, per effetto della prevista rivalutazione tale importosalirà a € 50.799,00 (€ 49.560,00 + 2,5%) a partire dal 1° gennaio 2004,verrà nuovamente aggiornato dal 1° gennaio 2005, salendo a € 51.814,98 (€ 50.799,00 + 2% ) ed ancora a € 52.695,83 (€ 51.814,98 + 1,7% ) dal 1° gennaio 2006.
Il contributo volontario verrà conseguentemente adeguato alla retribuzione annua rivalutata sulla base dell’aliquota IVS vigente nel periodo per il quale viene effettuato il versamento e dell’aliquota aggiuntiva dovuta sulla eventuale quota di retribuzione eccedente il tetto pensionabile.Aggiornamento del contributo volontario
anno
imponibile
aliquota
contributo
2004
50.799,00 (*)
32,70%
16.611,28
12.916,00 (**)
1,00%
129,16
contributo complessivo annuo
16.740,44
2005
51.814,98 (*)
32,70%
16.943,50
13.173,98 (**)
1,00%
131,74
contributo complessivo annuo
17.075,24
2006
52.695,83 (*)
32,70%
17.231,54
13.398,83 (**)
1,00%
133,99
contributo complessivo annuo
17.365,53
(*) imponibile complessivo annuo rivalutato
(**) quota di imponibile eccedente il tetto pensionabile annuo
11 - Termini di versamento della contribuzione volontaria
La contribuzione volontaria deve essere versata per periodi trimestrali (trimestri solari), entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo a quello per il quale viene effettuato il relativo pagamento.
I versamenti devono essere perciò eseguiti, pena la decadenza, entro la data del:
- 30 giugno, per il primo trimestre (gennaio-marzo);
- 30 settembre, per il secondo trimestre (aprile-giugno);
- 31 dicembre, per il terzo trimestre (luglio-settembre);
- 31 marzo dell’anno successivo, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre).
L’articolo 8, ultimo comma, del D.Lgs 184/1997 stabilisce infatti la perentorietà dei termini di pagamento e dispone il rimborso dei contributi versati in ritardo, senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione – ove possibile - al trimestre immediatamente precedente la data del relativo versamento.
Tuttavia, nel caso di scadenza coincidente con giornata festiva, il termine deve ritenersi prorogato al primo giorno lavorativo successivo.12 - Modalità di versamento
Il contributo volontario trimestrale (pari a 90 contributi giornalieri) deve essere versato utilizzando appositi bollettini di c/c postale, forniti dall’Istituto già predisposti per tale pagamento.
Fino a quando non sarà resa disponibile la procedura informatica per la trattazione delle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria, i bollettini di c/c postale dovranno essere predisposti manualmente a cura dell’operatore, utilizzando il c/c dei “Versamenti Volontari” di Sede.
Nella causale di versamento devono essere indicati i seguenti dati:
- codice fiscale dell’interessato,
- versamenti volontari F.S.Ferrovieri,
- periodo/trimestre, n° giorni,
- data scadenza.
Nel caso in cui il prosecutore volontario intendesse effettuare la copertura di un periodo inferiore al trimestre, dovrà versare la somma corrispondente al valore ottenuto moltiplicando il contributo giornaliero per il numero dei giorni stabiliti.
In tale ipotesi, verrà accreditato in suo favore il numero intero di contributi giornalieri ottenuto dividendo la somma versata per l’importo del contributo unitario. L’eventuale somma residua sarà rimborsata senza interessi.importo
versatocontributo
giornalierogiorni riconosciuti
5.155,00
85,93
59,99 (*)
(*) sono accreditabili 59 contributi giornalieri, per complessivi euro 5.069,87.
La somma residua, pari a euro 85,13, è rimborsabile a domanda13 – Rilascio dell’autorizzazione e versamento dei contributi
La contribuzione corrispondente al periodo compreso fra la data di decorrenza dell’autorizzazione e quella dell’ultimo giorno del trimestre nel corso del quale viene notificato il relativo provvedimento deve essere versata entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo.
Entro lo stesso termine deve essere pagata la contribuzione volontaria riferita al semestre precedente la domanda. Il pagamento oltre detta scadenza rende inefficace la contribuzione corrisposta a tale titolo.
I versamenti successivi al primo devono essere effettuati entro la fine del trimestre solare successivo a quello a cui gli stessi si riferiscono, pena la decadenza.14 - Duplicato dei bollettini di versamento
Qualora l’interessato non abbia ricevuto il provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione volontaria ed i relativi bollettini di c/c postale può richiederne il duplicato entro e non oltre 4 anni dall’emissione della relativa notifica da parte dell’Istituto. In tale ipotesi verranno nuovamente emessi tutti i bollettini necessari per il versamento dei contributi volontari a partire dalla decorrenza dell’autorizzazione.
Trascorso il suddetto termine, verranno emessi i duplicati dei soli bollettini di versamento utili alla copertura del trimestre precedente alla denuncia. Dalla stessa decorrenza verranno emessi anche i duplicati dei bollettini successivi ai primi, eventualmente smarriti, esauriti o non ricevuti.15 - Autorizzazione al versamento di periodi scaduti
Al verificarsi di particolari situazioni (retrodatazione di decorrenza dell’autorizzazione, ricorsi accolti, reiezione domande di pensione, ecc.), l’Istituto rilascia all’assicurato uno specifico bollettino prestampato ed un’apposita autorizzazione (mod. VV08) a versare contribuzione volontaria per periodi pregressi, per i quali è già decorso il termine di pagamento.
Sulla base di detta autorizzazione, l’interessato potrà effettuare il versamento di tutti i periodi scaduti, utilizzando esclusivamente il bollettino alla stessa allegato. Il versamento dovrà essere effettuato entro la fine del trimestre solare successivo alla data della citata autorizzazione e riguarderà i contributi relativi a tutto il trimestre precedente a quello nel corso del quale il modello VVO8 viene trasmesso all’interessato.
Chi non abbia ricevuto il modello VVO8 può chiedere l’emissione del duplicato entro quattro anni dalla data di spedizione. In caso di smarrimento o distruzione del VV08, invece, la richiesta del duplicato deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro la scadenza del primo termine utile per il pagamento del trimestre che si intende coprire di assicurazione.16 - Contribuzione indebita
È indebita e deve essere rimborsata la contribuzione volontaria versata in misura eccedente rispetto all’importo dovuto, la contribuzione pagata in ritardo e quella contestuale ad altra contribuzione ovvero successiva alla decorrenza della pensione.
Il rimborso di tali contributi viene disposto d’ufficio direttamente dall’Istituto, e le somme indebitamente versate vengono restituite agli interessati senza maggiorazione di interessi.
È indebita e rimborsabile a richiesta la contribuzione non sufficiente a coprire per intero l’importo unitario (contributo giornaliero).17 - Rideterminazione del contributo volontario
Secondo la previsione dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 184/1997, l’autorizzato alla prosecuzione volontaria che intenda riprendere i versamenti dopo un periodo di rioccupazione, può chiedere la rideterminazione del contributo dovuto.
Tale richiesta deve essere avanzata, pena la decadenza, entro il termine di 180 giorni dalla cessazione dell’attività che aveva determinato la sospensione dei versamenti.
Il nuovo importo del contributo volontario deve essere determinato sulle retribuzioni percepite dall’interessato nei 12 mesi precedenti la ripresa dei versamenti ed è dovuto dal giorno di presentazione della relativa domanda.
In merito a quanto precede va tenuto peraltro presente che la richiesta di rideterminazione del contributo non sospende i termini per il versamento trimestrale dei contributi volontari che l’interessato dovrà rispettare, proseguendo i pagamenti nella misura precedentemente stabilita, fino a quando non gli verrà notificato il nuovo ammontare del contributo a suo carico. Ciò al fine di evitare soluzione di continuità nel rapporto assicurativo.
L'adeguamento ai nuovi importi deve avvenire con il versamento del contributo volontario relativo al trimestre non scaduto alla data di notifica dell’avvenuta rideterminazione.
L'eventuale conguaglio dovuto sul periodo interessato dal decorso dei termini di versamento deve essere invece effettuato mediante modello VV08 che l’Istituto invierà all'interessato unitamente al provvedimento di accoglimento della richiesta di rideterminazione.18 - Ripresa dei versamenti dopo un periodo di attività
Nel caso in cui l’assicurato voglia riprendere i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione ma non intenda chiedere la rideterminazione del contributo, ovvero la richieda oltre il termine di 180 giorni, la retribuzione sulla quale è stato calcolato l’ultimo contributo volontario versato dovrà essere rivalutata sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno decorso e fino all’anno di ripresa dei versamenti stessi.
Il nuovo importo del contributo dovuto corrisponderà al valore ottenuto applicando all’ammontare aggiornato della retribuzione di riferimento l’aliquota vigente nei periodi interessati.19 - Efficacia dell’autorizzazione
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria ha efficacia a tempo indeterminato. Tuttavia, come dispone l’articolo 6, comma 2, del decreto in esame, gli autorizzati alla prosecuzione volontaria non possono effettuare versamenti per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.
L’eventuale ripresa dell’attività soggetta ad obbligo assicurativo, qualunque sia la forma di previdenza in cui sorge tale obbligo, ovvero l’accreditamento di contribuzione figurativa, a qualsiasi titolo riconosciuta e/o di eventuale contribuzione derivante da operazioni di riscatto per periodi successivi alla decorrenza dell’autorizzazione costituiscono perciò cause ostative ai versamenti volontari nel Fondo, fermo restando che dette cause si pongono solo come motivi di sospensione temporanea dei versamenti volontari e non di decadenza dall’autorizzazione.
Gli eventuali versamenti volontari effettuati in costanza di attività lavorativa o comunque concomitanti con altra contribuzione sono pertanto indebiti ed i relativi importi devono essere restituiti agli interessati, senza maggiorazione per interessi.
L’autorizzazione riacquista la propria efficacia dal momento in cui viene meno la causa della temporanea sospensione (evento accreditato figurativamente o cessazione dell’attività) e da tale momento la prosecuzione volontaria può riprendere sulla base dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata, fermo restando l’eventuale aggiornamento dell’importo del contributo dovuto.20 - Versamenti volontari, conservazione dell’iscrizione al Fondo ed accesso al pensionamento
L’estensione al “Fondo speciale Ferrovie dello Stato” delle norme vigenti nell’Assicurazione generale obbligatoria in materia di prosecuzione volontaria ha di fatto inciso sulla normativa specifica di tale ordinamento pensionistico, tuttora disciplinato dal DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.
È noto che in base al proprio regolamento ed al verificarsi delle condizioni di legge per l’accesso al pensionamento, il Fondo è tenuto a liquidare il trattamento pensionistico obbligatoriamente e d’ufficio e - sempre obbligatoriamente e d’ufficio, prescindendo dalla eventuale manifestazione di volontà degli interessati – è tenuto a costituire la posizione assicurativa nell’Assicurazione generale obbligatoria, in carenza dei requisiti richiesti.
Le norme che dispongono la liquidazione della pensione ovvero la costituzione della posizione assicurativa nell’AGO (DPR 1092/1973 - artt, 157, 159, 160, 246 e 248) furono efficacemente applicate dal Fondo fino a quando le suddette competenze rimasero attribuite al citato ordinamento.
Appare di tutta evidenza che la prescritta iniziativa d’ufficio ha incontrato un serio impedimento fin dal momento in cui le suddette competenze sono state trasferite all’INPS, non essendo possibile a questo Istituto conoscere autonomamente ed immediatamente l’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro ed agire di conseguenza in base all’esistenza o meno dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.
Peraltro, se si dovesse considerare immodificata la specifica disposizione in merito all’iniziativa d’ufficio, risulterebbe pesantemente elusa la finalità di armonizzazione che il D.Lgs. 184/1997 ha inteso perseguire attraverso l’estensione al Fondo dell’istituto della prosecuzione volontaria.
Appare invece più conforme con le finalità della succitata norma prevedere che la presenza dei requisiti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria alla data di risoluzione del rapporto di lavoro sospenda l’obbligo del Fondo di costituire la posizione assicurativa nell’AGO, anche nel caso in cui l’autorizzazione non venga richiesta. Appare altresì coerente ritenere che l’autorizzazione possa essere validamente richiesta anche da coloro che, alla data di cessazione dal servizio, abbiano già maturato il requisito contributivo per diritto a pensione.
Un’ulteriore considerazione va svolta relativamente al principio secondo cui la maturazione dei requisiti prescritti per l’accesso al trattamento pensionistico deve avvenire in costanza di rapporto di lavoro, in ossequio alla previsione dell’art. 191 del DPR 1092/1973, che fissa la decorrenza della pensione dalla data di cessazione dal servizio, salvi i casi per i quali è diversamente disposto.
In proposito va considerato che le disposizioni successivamente intervenute in materia di pensione di anzianità hanno fissato l’accesso a tale trattamento pensionistico solo con decorrenza iniziale da determinati mesi dell’anno, da individuare in relazione all’età anagrafica del richiedente ed al trimestre nel corso del quale viene maturato il prescritto requisito contributivo.
Appare peraltro sostenibile che, stante l’obbligo di legge di rispettare le cosiddette “finestre di uscita” per il pensionamento di anzianità, la conseguente soluzione di continuità che viene a determinarsi fra l’ultimo contributo versato e la decorrenza della prestazione da una “finestra” successiva - circostanza che farebbe venir meno il diritto alla pensione a carico del Fondo - non possa assumere alcuna rilevanza nel caso in cui risulti perfezionata l’anzianità contributiva per il diritto a pensione a carico del Fondo stesso.
Inoltre, se si ritenesse che la specifica disposizione circa il perfezionamento dei requisiti in costanza di rapporto assicurativo non abbia subito variazioni per effetto delle successive norme di carattere generale in materia di decorrenza della pensione, applicabili anche nel Fondo, il prosecutore volontario sarebbe obbligato ad effettuare versamenti senza soluzione di continuità fino alla decorrenza della pensione e quindi anche per periodi successivi al raggiungimento del necessario requisito contributivo.
Ciò in evidente contrasto con le peculiarità della contribuzione in trattazione e con i criteri che la ispirano, che demandano all’interessato la decisione di avvalersi o meno dell’autorizzazione e la facoltà di individuare e scegliere i periodi da coprire volontariamente.PARTE II
Autorizzazioni richieste ai sensi del D.Lgs. n. 564/1996 fino all’11 luglio 1997
Come anticipato in premessa, il D.Lgs. n. 564/1996, agli articoli 5, 7 e 8, aveva già previsto la possibilità di effettuare versamenti volontari nel Fondo anche se limitatamente a particolari fattispecie e solo relativamente a periodi successivi al 31 dicembre 1996, privi di qualsiasi forma di copertura assicurativa.1 - Eventi per i quali è possibile la copertura volontaria
Secondo l’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 564/1996, possono essere coperti con contribuzione volontaria, nel limite massimo di tre anni, i periodi successivi al 31 dicembre 1996 interessati da interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (e della relativa retribuzione imponibile ai fini previdenziali), disciplinata da specifiche disposizioni di legge o di contratto (aspettativa per motivi privati, assenze per sciopero, assenze con diritto alla conservazione del posto, ecc.).
L’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 564/1996 concede a coloro che prestano attività subordinata in forma stagionale, saltuaria o comunque discontinua la facoltà di effettuare versamenti volontari per i periodi intercorrenti fra un rapporto di lavoro e l’altro, purché gli stessi non debbano essere altrimenti coperti.
L’articolo 8 del D.Lgs. 564/1996, nel testo integrato dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 278/1998, prevede – al comma 2 - che i lavoratori occupati con contratto a tempo parziale (verticale, orizzontale e ciclico) possano coprire volontariamente i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria.2 - Requisito contributivo
Come previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 184/1997, sulle istanze presentate fino all’11 luglio 1997 ai sensi del D.Lgs. n. 564/1996 trovano applicazione le disposizioni dettate dalla legge n. 47/1983. Per ottenere le relative autorizzazioni è perciò necessario far valere:
a) almeno tre anni di contribuzione effettiva nel quinquennio antecedente la domanda, per gli eventi indicati dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 564/1996 (periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o da norme contrattuali);
b) almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio antecedente la domanda, per gli eventi individuati dall’articolo 7 (periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei) e dall’articolo 8(periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico) del D.Lgs. n. 564/1996.
Qualora nel quinquennio antecedente la domanda non risulti perfezionato il requisito contributivo specificato ai precedenti punti a) e b), l’autorizzazione ai versamenti può essere concessa in presenza del requisito di almeno cinque anni di contribuzione effettiva, in qualunque epoca versata.3 - Calcolo del contributo volontario
Il contributo volontario dovuto a copertura degli eventi in trattazione va calcolato sulla retribuzione media annua determinata con riferimento all’imponibile degli ultimi 3 anni(1.080 giorni) di contribuzione effettiva in costanza di servizio antecedenti la domanda di autorizzazione (in presenza di un’anzianità contributiva effettiva inferiore a tre anni, si determina la retribuzione media sull’imponibile del minor periodo esistente).4 – Domande presentate dal 12 luglio 1997
Le domande presentate ai titoli in esame dal 12 luglio 1997 in poi rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 184/1997 e devono essere perciò definite sulla base delle indicazioni contenute nella parte prima della presente circolare, fermo restando il requisito contributivo ridotto, confermato dal citato decreto (v. articolo 5, comma 2, ultimo periodo), per l’autorizzazione al versamento volontario relativo ai periodi rientranti nell’ambito degli articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 564/1996.
In merito alla trattazione delle autorizzazioni ai versamenti volontari integrativi della contribuzione obbligatoria maturata in costanza di attività a tempo parziale, di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 564/1996 si rinvia alla circolare n. 29 del 23 febbraio 2006.PARTE III
1. Acquisizione bollettini
Gli importi versati sono soggetti a tutte le fasi di acquisizione, trasmissione e contabilizzazione previste per la generalità dei bollettini di contribuzione volontaria.
Considerato peraltro che le autorizzazioni definite extra procedura Helios non determinano attribuzione del codice individuale al prosecutore volontario nel Fondo in argomento, dovranno essere applicati i seguenti criteri fino a quando i programmi di acquisizione dei bollettini di pagamento non verranno aggiornati.
L’acquisizione dei bollettini deve essere effettuata anche in assenza del codice individuale perché costituisce un’operazione indispensabile per la quadratura della relativa contabile ed il passaggio alle fasi successive dei bollettini relativi alla stessa contabile, regolarmente ripartiti ed accreditati. A tal fine l’errore segnalato dalla procedura per assenza del codice individuale dovrà essere confermato e ne dovrà essere rinviata la definizione al momento in cui il codice individuale sarà disponibile.
Effettuate dette operazioni, le pratiche definite extra procedura dovranno essere conservate in apposita evidenza in attesa delle istruzioni per la ripartizione e l’attribuzione dei contributi volontari alla gestione interessata, nonché per l’aggiornamento dei conti assicurativi negli archivi centrali di riferimento.2. Istruzioni contabili
Le somme riscosse a titolo di contributi volontari di che trattasi, versati dagli interessati con le modalità sopra riportate, devono essere imputate al conto GPA 52/084.
Al momento della ripartizione contabile che, come rappresentato precedentemente, potrà avvenire quando sarà aggiornata la relativa procedura, i sopra citati contributi verranno imputati automaticamente ai conti GFR 22/120 (competenza anni precedenti) e GFR 22/170 (competenza anno in corso), istituiti con il messaggio n. 030054 del 10.11.2006 riguardante i versamenti di contributi volontari integrativi per periodi di lavoro part-time.Allegato n. 1
Articolo 3, DPR n. 1432/1971
Art. 3.
1. Sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dal precedente art. 1 ai fini dell'autorizzazione al versamento dei contributi volontari:
- i periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui all'ari. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
- i periodi di malattia, di cui all'ari. 56, lettera a), n. 2 del regio decreto–legge 4 ottobre 1935, n. 1827, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché quelli eccedenti i limiti stabiliti dal predetto articolo, purché risultanti da certificazione rilasciala da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera;
- i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio, di cui alla legge sulla tutela delle lavoratrici madri, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 56, lettera a), n. 3 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
- i periodi considerati dall'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (1), e ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da disposizioni di legge;
- i periodi di lavoro subordinato o autonomo - che avrebbero comportato in Italia l'obbligo assicurativo ai sensi, rispettivamente, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (2), della legge 4 luglio 1959, n. 463 (3), della legge 22 luglio 1966, n. 613 (4), e successive modificazioni ed integrazioni - compiuti all'estero e non protetti, per qualsiasi motivo, agli effetti delle assicurazioni interessate in base ad accordi o convenzioni internazionali;
- i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed superstiti da un fondo di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa, o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, in applicazione della legge 2 aprile 1958 n. 322 e dell'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o di altre disposizioni legislative e la data di notifica all’interessato dell’effettivo trasferimento dei contributi stessi all’assicurazione predetta;
- i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed superstiti da un’assicurazione estera in applicazione di trattati, convenzioni o accordi internazionali e la data dell’effettivo trasferimento dei contributi stessi all’assicurazione predetta;
- i periodi occorsi per il recupero dei contributi obbligatori omessi che risultino determinanti ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti per l’autorizzazione ai versamenti volontari;
- i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo;
- i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di invalidità poi revocata per cessazione dello stato invalidante;
- i periodi intercorrenti fra la data dell’ultimo contributo di riscatto versato a norma degli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e la data di entrata in vigore della legge stessa.(1) periodi di disoccupazione indennizzata (DS) e di assistenza per malattia tubercolare (TBC).
N.B. l’art. 7 della legge 6.8.1975, n. 419 ha equiparato i contributi figurativi per TBC alla contribuzione effettiva (sono perciò utili ai fini dell’autorizzazione ai versamenti volontari)
(2) istitutiva della Gestione Coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CD/CM)
(3) istitutiva della Gestione Artigiani (ART)
(4) istitutiva della gestione Commercianti (COM)