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Decreto presidente consiglio ministri 27 luglio 2004
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Individuazione, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'anno 2004
Decreto presidente consiglio ministri 27 luglio 2004
GU 224 del 23/09/2004IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Decreta:Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 individua, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2004, in attuazione dell'accordo tra Governo, regioni e autonomie locali sancito in data 20 maggio 2004 in sede di Conferenza unificata.
2. Le regioni e i rispettivi enti strumentali e dipendenti delle medesime per i quali sussistano provvedimenti che dichiarano lo stato di emergenza derivante da terremoti o calamità naturali sono esclusi dagli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 60 della legge n. 350/2003.
3. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 249, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.Art. 2. Assunzione di personale nelle regioni
1. Per l'anno 2004, le regioni, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche determinate ai sensi della normativa vigente, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003.
2. Ogni regione, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procede autonomamente nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.
3. Le regioni determinano, inoltre, gli indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l'anno 2004, per i rispettivi enti strumentali o dipendenti della medesima regione in armonia con quanto previsto dal presente decreto.Art. 3. Assunzione di personale negli enti del servizio sanitario nazionale
1. Le regioni, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione delle dotazioni organiche, possono autorizzare, per l'anno 2004, gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale operanti nell'ambito della rispettiva regione, ad assumere esclusivamente personale appartenente al ruolo sanitario a tempo indeterminato entro il limite e secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e comunque entro i limiti delle risorse finanziarie previste nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001.
2. Ogni regione nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procede autonomamente nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nell'ambito della medesima regione, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 60 della legge n. 350/2003, sono escluse dai limiti di cui al comma 1 del presente articolo, le procedure di mobilità nonché le assunzioni del personale infermieristico del servizio sanitario nazionale.Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.