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Circolare INPS n. 3 del 04.01.2007
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Rinnovo delle pensioni per l’anno 2007
Circolare INPS n. 3 del 04.01.2007Si comunica che sono state completate le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2007. Le operazioni vengono illustrate di seguito
1. Perequazione automatica
Il decreto del 20 novembre 2006, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2006, fissa nella misura del 2,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2007.
Il predetto decreto stabilisce nella misura dell’1,7 per cento l’aumento di perequazione automatica per l’anno 2006.
Il decreto del 18 novembre 2005, emanato dal Ministro dell’economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 29 novembre 2005, aveva fissato nella misura dell’1,7 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2006.
Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 2006 e 2007 e le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione sono riportati nell’allegato 1.
Anche per il rinnovo dell’anno 2007 sono state applicate le disposizioni previste dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevedono il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.
Si ricorda che vengono prese in considerazione per la determinazione dell’importo complessivo su cui calcolare la perequazione le pensioni erogate dall’INPS di categoria diversa da VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VOST, INDCOM, CL e le pensioni erogate da altri Enti e memorizzate nel Casellario per le quali l’Ente erogatore ha comunicato che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L’informazione relativa alla cumulabilità ai fini della perequazione viene memorizzata, per le pensioni degli Enti, nel campo GP1AV35N con il codice 2.
L’importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo viene ripartito in proporzione agli importi delle pensioni.
Le modalità dettagliate di individuazione e di rivalutazione dei trattamenti da assoggettare alla disciplina prevista dall’articolo 34 delle legge n. 448 sono illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.
La perequazione nella misura del 2,0 per cento è stata inoltre applicata, sulla base delle informazioni memorizzate dalle Sedi, anche all’importo dovuto al beneficiario diverso dal pensionato per i seguenti piani gestiti dalla procedura “Pagamenti ridotti o disgiunti”:
- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
- M5 Assegno alimentare per figli
- M6 Assegno alimentare per ex coniuge
Analogamente, è stato perequato con coefficiente pari al 2,0 per cento l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 Trattenuta Fondo Clero. Si richiama in merito quanto ribadito con il messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.2. Rinnovo delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV)
I limiti di reddito, le pensioni, gli assegni e le indennità a favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti (categoria INVCIV) sono stati rinnovati applicando dal 1° gennaio 2007 le seguenti percentuali di perequazione, come da comunicazione dell’ISTAT:
- i limiti di reddito per il diritto alla pensione in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti sono stati aumentati del 2,03 per cento, corrispondente alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai tra agosto 2004 – luglio 2005 e agosto 2005 – luglio 2006;
- la quota perequabile delle indennità è stata aumentata del 3,01 per cento, corrispondente alla variazione dell’indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell’industria, calcolato al netto delle variazioni del volume di lavoro, per il periodo agosto 2005 – luglio 2006 rispetto al periodo agosto 2004 – luglio 2005;
- le pensioni e gli assegni sono stati aumentati del 2,0 per cento.2.1. Indennità di frequenza
Come per l’anno 2006 le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata.
Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole:
- se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell’indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;
- se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 50, il pagamento dell’indennità viene disposto per l’intero anno;
- se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione viene rinnovata con importo zero.3. Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi (categoria INVCIV)
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, liquidate come prestazioni categoria INVCIV con fascia 70 e 71, sono state rinnovate per l’anno 2007 adeguandone l’importo al trattamento minimo.4. Trasformazione in assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono il sessantacinquesimo anno di età
In occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono il 65mo anno di età entro il 30 novembre 2007 e per i quali risultano memorizzate negli archivi le registrazioni reddituali necessarie all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
Le prestazioni per le quali le Sedi non hanno segnalato in tempo utile i dati reddituali dovranno essere ricostituite a cura delle Sedi. In assenza di dati reddituali aggiornati viene attribuito, a partire dal mese successivo al compimento del 65mo anno, l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già lire 100.000) e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già lire 18.000).
Le Sedi dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni in argomento segnalando i dati reddituali aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.5. Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta
Anche in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2007, al fine di evitare erogazioni indebite, gli importi delle prestazioni INVCIV sono stati azzerati dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria. Sono state comunque mantenute in pagamento le prestazioni erogate a invalidi civili per i quali la revisione sanitaria è prevista dopo il compimento del 65mo anno di età.
Per le prestazioni che a seguito della revisione sanitaria devono essere poste nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a confermare l’avvenuta revisione sanitaria con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione, indispensabile per ripristinare il pagamento della prestazione.
Si ritiene utile precisare che le pensioni, confermate a seguito di revisione sanitaria, verranno elaborate a livello centrale, con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.6. Assegni di invalidità
Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Per gli assegni che, a seguito di ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione.
Gli assegni di invalidità confermati verranno elaborati a livello centrale, con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.7. Assegni straordinari di sostegno all’esodo (VOCRED, VOCOOP, VOESO)
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO) sono stati rinnovati applicando le particolari regole previste per le prestazioni in argomento.
Come indicato nella circolare n. 55 dell’8 marzo 2001, n. 94 del 3 giugno 2003 e n. 156 del 9 dicembre 2004 nessuna perequazione è stata attribuita all’importo in pagamento, che rimane invariato dalla decorrenza originaria.
La tassazione degli assegni straordinari di categoria VOCRED e VOCOOP è stata effettuata secondo quanto stabilito dalla risoluzione n. 17 dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2003 e descritta nel messaggio n. 80 del 10 marzo 2003.
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 88 del 2002, erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale già dipendente dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all’E.T.I. o ad altra società da essa derivante, sono stati assoggettati al regime fiscale della tassazione ordinaria, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con nota n. 2004/133790 del 30 luglio 2004, illustrata con messaggio n. 37768 del 22 novembre 2004.
Come indicato nei messaggi n. 22240 del 13 giugno 2005 e n. 31876 del 1° dicembre 2006, l’importo degli assegni in argomento è stato variato a seguito dell’adeguamento al contratto collettivo di comparto del 26 maggio 2004 ed al contratto collettivo di comparto relativo al biennio economico 2004 – 2005.
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale n. 375 del 2003, erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono stati assoggettati al regime fiscale della tassazione ordinaria.8. Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2007
Le pensioni ai superstiti, intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2007, sono state rinnovate con l’importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di cessazione del diritto e con l’importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.
Le pensioni dei fondi speciali sono state invece rinnovate localizzandole all’ufficio pagatore di cassa sede 99999-3300004.
Le Sedi devono provvedere all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione. Devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto, come studente o inabile.
Nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.9. Verifica dei dati reddituali
Nel contesto delle operazioni di rinnovo si è provveduto all’aggiornamento dei dati reddituali utilizzando le funzioni della procedura QRED, illustrata con circolare n. 182 del 16 dicembre 2002.
La procedura, in presenza di redditi analitici sull’archivio reddituale ed in funzione delle “rilevanze” relative alla pensione in pagamento, ha provveduto ad aggregare i dati reddituali dichiarati dal soggetto e presenti nel Data base reddituale con quelli derivanti da pensioni presenti sul Casellario centrale dei pensionati (sia INPS che altri Enti), e ad elaborarli per determinare i cumuli necessari, a seconda della tipologia e della rilevanza per le varie prestazioni, memorizzandoli nell’area GP2 del data base delle pensioni.
In assenza di redditi analitici sull’archivio reddituale, la procedura QRED ha preso in esame le pensioni influenti, presenti sul Casellario centrale dei pensionati (sia INPS che altri Enti), ed in funzione delle “rilevanze” relative alla pensione in pagamento e ne ha memorizzato l’importo nell’area GP2, nei soli casi in cui tale reddito è risultato superiore a quello già presente in archivio.
A seguito della verifica reddituale in argomento, alcune pensioni vengono poste in pagamento a gennaio 2007 con un importo inferiore rispetto a quello di dicembre 2006, mentre altre vengono poste in pagamento con un importo superiore, per effetto della diminuzione dei redditi.
Come indicato nel messaggio n. 33085 del 13 dicembre 2006, si ricorda che per le pensioni con dichiarazione reddituale da elaborare con conguaglio a debito è stato memorizzato il valore “009” nel campo GP1CIDEMIN del data base delle pensioni, in modo da lasciare invariato l’importo in pagamento per l’anno 2007.10. Situazioni particolari
Si illustrano di seguito le attività svolte dalle procedure in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2007 per alcune situazioni particolari.10.1. Ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2007 sono state poste in pagamento per l’anno 2007 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 ovvero 7 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R; le pensioni che invece sono state poste in pagamento nello stesso importo del 2006 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.
Si precisa che le pensioni individuate come “ricostituzioni d’ufficio” in sede di rinnovo delle pensioni per l’anno 2007 verranno elaborate a livello centrale, come previsto al punto 7 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005. Con successivo messaggio sarà data comunicazione dell’elaborazione effettuata.10.2. Pensioni localizzate a uffici pagatori particolari
Le procedure non prevedono più, nel contesto delle operazioni di rinnovo, l’eliminazione in via automatica delle pensioni il cui pagamento risulta sospeso.
Si raccomanda in particolare di provvedere con ogni tempestività agli adempimenti indicati nella circolare n. 59 del 14 marzo 2001 per quanto riguarda le pensioni il cui pagamento è stato sospeso a seguito della segnalazione di decesso del pensionato da parte dell’ente pagatore, nonché all’accertamento dell’eventuale decesso dei titolari delle prestazioni i cui pagamenti vengono rendicontati come non riscossi.
Si richiamano inoltre le indicazioni contenute nei messaggi n. 25163 del 26 settembre 2006 e n. 25767 del 28 settembre 2006.
In proposito sono state rilevate situazioni difformi presso le diverse Sedi in ordine alle quali si richiama l’assoluta esigenza di un immediato intervento.10.3. Pensioni con importo pari a zero
Con messaggio a parte sarà comunicato per ogni Sede il numero e l’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2007 con importo pari a zero. Le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.11. Tassazione delle pensioni per l’anno 2007
Le ritenute IRPEF sono state operate sulla base delle disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27-12-2006, Suppl. Ordinario n. 244, che introduce profonde modifiche alla disciplina dell’imposta sui redditi delle persone fisiche. In particolare, le novità introdotte dalla legge finanziaria 2007 riguardano:
- la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito (articolo 1, comma 6, lettera b);
- il riconoscimento di “detrazioni per carichi di famiglia” in sostituzione delle “deduzioni per oneri di famiglia”, con criteri profondamente innovativi (articolo 1, comma 6, lettera c);
- l’eliminazione della no tax area e l’introduzione di “detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi da pensione e per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore” (articolo 1, comma 6, lettera d);
- l’abolizione del contributo di solidarietà del 4% sulla parte di reddito imponibile eccedente l’importo di 100.000 euro, di cui all’art. 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (articolo 1, comma 8).
Si ricorda che le detrazioni sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, mentre le deduzioni sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.
Le nuove disposizioni sono contenute nei commi da 6 a 9 dell’articolo unico dalla legge finanziaria 2007. Esse modificano il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.11.1. Determinazione dell’imposta (articolo 11 del TUIR)
L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta.
L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 del TUIR, nonché in altre disposizioni di legge.11.2. Detrazioni d’imposta per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR)
La legge finanziaria 2007 modifica inoltre l’articolo 12 del TUIR - Detrazioni per carichi di famiglia.
Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Sono previste detrazioni per il coniuge, per i figli e per altre persone.
a) detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
La detrazione spettante è pari a:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
Se il rapporto di cui alla lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui alla lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete.
Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
La detrazione per il coniuge è inoltre aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
b) detrazione per i figli:
La detrazione spettante è pari a:
1) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
2) 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.
In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Se il rapporto è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del predetto rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali.
La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste il coniuge.
c) detrazione per ogni altra persona
La detrazione spettante è pari a:
- 750 euro, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
La detrazione va ripartita in pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione e spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
Se il rapporto è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del predetto rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali.11.3. Altre detrazioni
La legge finanziaria 2007 modifica anche l’articolo 13 del TUIR - Altre Detrazioni.
Sono previste detrazioni per redditi da lavoro, per redditi da pensione e per redditi diversi.
a) detrazione per redditi da lavoro
La detrazione spettante, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, è pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
La detrazione spettante ai sensi della lettera c), è aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.
La “detrazione per redditi da lavoro” deve essere attribuita se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR.
L’art. 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR riguarda le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Ai trattamenti pensionistici erogati dalla “previdenza complementare” deve essere attribuita la detrazione per redditi da lavoro (Allegato 1, tabella N4) più l’ulteriore detrazione per redditi da lavoro (Allegato 1, tabella N4A).
La nota Prot. n. 2004/133790 del 30 luglio 2004 dell’Agenzia delle Entrate afferma che la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito a soggetti individuati sulla base di requisiti di anzianità, costituisce una misura atta a sostenere il reddito del lavoratore ed è erogata al fine di risarcirlo, almeno in parte, della perdita delle retribuzioni subite per effetto della cessazione in via anticipata del rapporto di lavoro.
Le somme in argomento pertanto devono essere inquadrate sotto il profilo fiscale tra le somme che sostituiscono il reddito di lavoro dipendente che, in base al principio contenuto nell’articolo 6, comma 2, del TUIR devono essere assoggettate al medesimo trattamento tributario applicabile ai redditi sostituiti.
Agli assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti ETI (cat. 029 – VOESO) deve essere attribuita la detrazione per redditi da lavoro (Allegato 1, tabella N4) più l’ulteriore detrazione per redditi da lavoro (Allegato 1, tabella N4A).
La detrazione “per redditi da lavoro” non è cumulabile con quella prevista per altre tipologie di reddito.
b) detrazione per redditi da pensione
Sono redditi di pensione, ai sensi all’articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.
Le detrazioni “per redditi da pensione” non sono cumulabili con quelle previste per altre tipologie di reddito.
Sono previste detrazioni per redditi da pensione differenziate a seconda dell’età del pensionato:
ai soggetti aventi un’età inferiore a 75 anni deve essere attribuita la “detrazione per redditi da pensione”;
ai soggetti aventi un’età pari o superiore a 75 anni deve essere attribuita la “detrazione per redditi da pensione ultra75”.
b.1) detrazione per “redditi da pensione” per soggetti aventi un’età inferiore a 75 anni
La detrazione, rapportata al periodo di pensione nell’anno, è pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
b.2) detrazione per “redditi da pensione ultra75” per soggetti aventi un’età aventi un’età pari o superiore a 75 anni
La detrazione, rapportata al periodo di pensione nell’anno è pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
La tassazione delle pensioni per l’anno 2007 è stata effettuata considerando le nuove modalità ed attribuendo la “nuova” detrazione per redditi da pensione ai pensionati per i quali risultava attribuita la “vecchia” detrazione per assicurare la progressività ai pensionati (3^ byte del campo GP3CDTI).
I nuovi dati relativi alla certificazione fiscale per il CUD preventivo 2007 sono stati memorizzati con le modalità descritte di seguito:
- nel campo GP3EDTILD è stata memorizzata la detrazione per redditi da pensione, se spettante;
- nel campo GP3EDTICGF è stata memorizzata la detrazione per carichi di famiglia, se spettante;
- nel campo GP3T35EDTI (detrazioni applicate) è stato memorizzato l’importo complessivo delle detrazioni (GP3EDTILD e GP3EDTICGF) determinate applicando le nuove disposizioni; nel caso in cui l’importo delle detrazioni spettanti risulti superiore all’importo dell’imposta lorda, nel campo GP3T35EDTI è stato memorizzato un importo uguale a quello dell’imposta lorda.11.4. Ritenute sugli emolumenti a tassazione separata
Le nuove aliquote si applicano dal 1° gennaio 2007 anche sugli arretrati. La tassazione degli arretrati, a far tempo dal 1° gennaio 2007, deve essere effettuata applicando l’aliquota media determinata sulla base delle aliquote e degli scaglioni in vigore dal 1° gennaio 2007.11.5. Tassazione per i non residenti
L’articolo 1, comma 6, lettera e) della legge finanziaria 2007 modifica inoltre l’articolo 24 del TUIR - Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti.
“Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono”.
Dal 1° gennaio 2007 ai non residenti sono state riconosciute le detrazioni per redditi da pensione. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.11.6. Modalità di tassazione delle quote corrisposte ai beneficiari di assegno alimentare all’ex coniuge e di assegno divorzile all’ex coniuge superstite
La tassazione della quota corrisposta al beneficiario dell’assegno alimentare all’ex coniuge (M6) e dell’assegno divorzile all’ex coniuge superstite (M4) viene effettuata sulla base delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007.
Alle quote corrisposte ai beneficiari di assegno alimentare all’ex coniuge e di assegno divorzile all’ex coniuge superstite deve essere attribuita la detrazione per “redditi diversi”, pari a:
1) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
2) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro.
Se il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
La detrazione “per redditi diversi” non è cumulabile con quelle previste per “redditi di pensione” e per “per redditi da lavoro”.12. Tassazione congiunta
La tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è stata operata in misura “proporzionale”, secondo le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle entrate.
Le ritenute IRPEF sono state determinate secondo i criteri dettati dalla legge finanziaria 2007.13. Addizionale regionale e comunale all’IRPEF
13.1. Addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2006
L’importo dell’addizionale regionale dovuta per l’anno 2006 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell’anno 2007 in 11 mensilità. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.
Nella Tabella N 6 dell’allegato 1 è riportato il prospetto con le modalità di calcolo delle addizionali regionali per ogni Regione, con una sintesi delle relative disposizioni.13.2. Addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2006
L’elenco dei Comuni e delle aliquote applicate per l’anno 2006 (allegato 5) è stato prelevato dal sito www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/index.htm, alla data del 10 novembre 2006.
Come per l’addizionale regionale anche l’importo dell’addizionale comunale dovuta per l’anno 2006 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e viene trattenuto in 11 mensilità nel corso dell’anno 2007. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.13.3. Acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2007
La legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 142) apporta modifiche alla disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. In particolare, le novità introdotte dalla legge finanziaria 2007 riguardano:
- le modalità con cui i Comuni possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale e la decorrenza di validità delle delibere adottate;
- la determinazione della base imponibile su cui applicare le aliquote previste;
- le modalità per effettuare la trattenuta.
L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1ş gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell’addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell’anno precedente. Ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota è assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l’acconto dell’addizionale dovuta è determinato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L’importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.14. Determinazione dei dati fiscali a consuntivo
Come di consueto i dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati sulla base:
- delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell'anno con la procedura illustrata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995;
- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta trasmesse dalle Sedi con la procedura SIMA, per le pensioni non ricostituite nel corso dell’anno;
- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta e di imponibile trasmesse dagli Enti per i titolari anche di pensioni INPS, per le pensioni non ricostituite nel corso dell’anno;
- delle rettifiche operate in via automatica dalla procedura centrale di pagamento dei conguagli.14.1. Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli
Le procedure hanno rideterminato i dati fiscali per le diverse situazioni con le modalità descritte nell’allegato 9 alla circolare n. 180 del 12 dicembre 2002, al quale si rinvia.14.2. Codici di destinazione delle certificazioni fiscali
Sono stati memorizzati i seguenti "codici di destinazione" (campo GP3CDST) delle certificazioni fiscali:
a) pensioni abbinate fiscalmente:
pensioni per le quali viene emessa la certificazione:
- M se non è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
- P se è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
- R per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di Sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999).
pensioni per le quali non viene emessa la certificazione:
- A se non è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale ovvero per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di Sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999).
- B se è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale.
b) pensioni non abbinate fiscalmente:
- 0 se non è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
- 1 se è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
- 5 per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di Sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999);
- 2 per le quote di pensione ai superstiti;
- E per gli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito ordinario e dalle imprese di credito cooperativo.15. Contributo di solidarietà per l’anno 2006
Nel contesto delle operazioni di rinnovo è stata data applicazione all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, un contributo di solidarietà del 3 per cento sui trattamenti pensionistici d’importo superiore a venticinque volte quello stabilito dall’articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all’articolo 38, comma 5, lettera d), della stessa legge.
I criteri di calcolo e le modalità di applicazione del contributo sono stati illustrati con circolare n. 160 del 16 dicembre 2004. Gli importi di pensione a partire dai quali opera il contributo sono riportati nella tabella R dell’allegato 1.16. Assegno per il nucleo familiare
L’art. 1, comma 11, della legge finanziaria 2007 ha apportato rilevanti modificazioni alla disciplina vigente in materia di assegno per il nucleo familiare.
La norma prevede la rimodulazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, della maggior parte delle tabelle in vigore, allo scopo di rendere più graduale il passaggio tra un livello di reddito e l’altro e di aumentare l’importo della prestazione in esame. In particolare:
a) per i nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili (tabella 11) sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno;
b) per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili (tabella 12) sono stati rideterminati i livelli reddituali e gli importi annuali dell’assegno ed è stato inoltre previsto un assegno aggiuntivo in presenza di tre, quattro o cinque componenti oltre il genitore;
c) per le altre tipologie di nuclei con figli (tabelle 13-19) gli importi dell’assegno sono stati rivalutati del 15 per cento;
d) le tabelle rimanenti (20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D ) sono rimaste invariate.
In occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2007 si è provveduto a rideterminare gli importi dell’assegno al nucleo familiare, secondo le nuove modalità.
Le istruzioni per l’applicazione delle modifiche intervenute e le tabelle aggiornate saranno fornite con circolare in corso di emanazione.17. Conguagli da rinnovo
Con il rinnovo dell’anno 2007 tutti i conguagli sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI come “validati”, vengono gestiti al momento dell’estrazione della rata mensile e sono visualizzabili con la procedura ARTE.
Le procedure centrali hanno provveduto a calcolare:
- i conguagli imponibili IRPEF a credito del pensionato;
- i conguagli non imponibili IRPEF a credito del pensionato;
- i conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato;
- i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato;
- i conguagli a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi fiscali e per recupero dell’acconto IRPEF disposto mensilmente dalla procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004;
- i conguagli per addizionale regionale e comunale per l’anno 2006;
- l’acconto per l’addizionale comunale per l’anno 2007
- i conguagli per il contributo di solidarietà per l’anno 2006.
Di seguito si precisano le modalità di gestione dei conguagli da rinnovo e di memorizzazione sul data base delle pensioni.17.1. Conguagli da rinnovo per IRPEF a debito o a credito del pensionato
I conguagli IRPEF a debito sono stati registrati con il codice 140 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E, e vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2007. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.
I conguagli IRPEF a credito vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2007 e sono registrati con il codice 139 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.17.2. Conguagli da rinnovo per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF e per recupero dell’acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile di pensione
Il conguaglio a debito per recupero sui rimborsi IRPEF, corrispondente all’importo memorizzato nel campo GP3CM04E nell’anno 2006, è stato registrato con codice 141 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E e viene trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2007.
Il recupero sui rimborsi IRPEF può:
- essere stato richiesto dalla Sede con apposita segnalazione con la procedura on line di rettifica della certificazione fiscale a preventivo;
- derivare dai conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da recuperare;
- derivare da acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004.17.3. Conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato da rinnovo
Con l’estrazione della rata mensile, ai conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta IRPEF utilizzando l’aliquota media (GP3PMED).
Sul segmento GP8 vengono effettuate le seguenti operazioni:
- il conguaglio lordo viene registrato con codice 526 al campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
- il conguaglio netto viene registrato con codice 133 nel campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
- l’importo netto viene aggiunto all’importo in pagamento (GP8MD02E);
- l’importo delle ritenute IRPEF viene sommato all’importo di GP8MD04E.
Sul segmento GP3 vengono effettuate le seguenti operazioni:
- l’importo lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3CM02E (imponibile anni precedenti);
- l’importo delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo GP3CM03E.17.4. Conguagli di pensione non imponibile IRPEF a credito del pensionato da rinnovo
Con l’estrazione della rata mensile, i conguagli di pensione non imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo vengono:
- registrati con codice 528 nel campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
- sommati all’importo in pagamento (GP8MD02E).17.5. Conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato da rinnovo
I conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2007. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.
Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi viene operato il recupero rateale del residuo debito.
Con l’estrazione della rata mensile vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:
- il conguaglio viene registrato con codice 525 nel campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
- l’importo del conguaglio viene sottratto dall’importo in pagamento (GP8MD02E).
Sul segmento GP3 l’importo del conguaglio viene registrato al campo GP3CM02E con segno negativo (deducibile anni precedenti).17.6. Conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato da rinnovo
I conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2007. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.
Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi viene operato il recupero rateale del residuo debito.
Con l’estrazione della rata mensile, per i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:
- il conguaglio viene registrato con codice 527 nel campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
- l’importo del conguaglio viene sottratto dall’importo in pagamento (GP8MD02E).17.7. Addizionale regionale e comunale per l’anno 2006
Al momento dell’estrazione della rata mensile di pensione i conguagli relativi alle addizionali per l’anno 2006 vengono memorizzati al campo GP8MD52 con i seguenti codici:
- 553 Trattenuta addizionale regionale IRPEF, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
- 554 Trattenuta addizionale comunale IRPEF, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.17.8. Contributo di solidarietà a debito per l’anno 2006
I conguagli a debito relativi al contributo di solidarietà determinato per l’anno 2006 vengono recuperati in unica soluzione.
Con l’estrazione della rata mensile i conguagli vengono:
- registratiti nel campo GP8MD52 con codice 522 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
- sottratti all’importo in pagamento (GP8MD02E).17.9. Contributo di solidarietà a credito per l’anno 2006
Con l’estrazione della rata mensile i conguagli a credito relativi al contributo di solidarietà determinato per l’anno 2006 vengono:
- registratiti nel campo GP8MD52 con codice 523 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
- sommati all’importo in pagamento (GP8MD02E).17.10. acconto dell’addizionale comunale per l’anno 2007
A partire dell’estrazione della rata di pensione di marzo 2007 l’importo relativo all’acconto dell’addizionale comunale per l’anno 2007 verrà memorizzato al campo GP8MD52 con il seguente codice:
- 555 Acconto addizionale comunale IRPEF per l’anno 2007 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.18. Periodicità di pagamento delle pensioni
I limiti previsti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998, per la corresponsione mensile, semestrale o annuale anticipata delle pensioni, sono rimasti invariati a seguito dell’applicazione della perequazione.
In particolare:
- vengono corrisposti in rate annuali anticipate i pagamenti di importo mensile fino a 5,00 euro;
- vengono corrisposti in rate semestrali anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 5,00 euro e fino a 65,00 euro;
- vengono corrisposti in rate mensili anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 65,00 euro.19. Comunicazione ai pensionati
Anche per l’anno 2007 è stato disposto l’invio in unico plico del Mod. ObisM, del Mod. CUD 2007 e della specifica modulistica per le prestazioni INVCIV.19.1. Certificato di pensione per l’anno 2007 – Modello ObisM
Ad ogni pensionato viene inviato un unico Mod. ObisM contenente le informazioni relative a tutte le pensioni erogate dall’Istituto.
Il modello riporta una sola volta le informazioni relative al pensionato (indirizzo, detrazioni d’imposta, quote incumulabili con il lavoro, ecc) e un riquadro con l’indicazione degli importi mensili spettanti per ogni pensione.
Sul modello sono riportate le informazioni relative alla perequazione automatica previsionale.
E’ previsto un apposito riquadro nel quale vengono riportate le informazioni relative alle ritenute per addizionale regionale e comunale.
Il modello ObisM viene inviato al domicilio del pensionato; in presenza di tutore viene inviato all’indirizzo del tutore.19.2. Comunicazione dell’importo della rata di gennaio 2007
Come già operato dall’anno 2006, anche per l’anno 2007 il Mod. ObisM non riporta le informazioni relative al pagamento di gennaio. Tali informazioni, come di consueto, vengono comunicate dagli Enti pagatori solo nel caso in cui il pagamento comprenda anche conguagli.19.3. Certificazione dei redditi (modello CUD)
Nel contesto delle operazioni di rinnovo si è provveduto all’emissione della certificazione unica “CUD 2007” (allegato 2), secondo lo schema approvato con Provvedimento del 6 dicembre 2006 dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 296 alla Gazzetta ufficiale n. 281 del 21 dicembre 2006. La certificazione deve essere consegnata agli interessati entro il 15 marzo 2006.19.4. Prestazioni INVCIV. Dichiarazioni di responsabilità previste dalla legge n. 662 del 1996
Agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod.ICRIC01 (allegato 3).
Agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza dell’iscrizione nelle liste di collocamento, viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod. ICINC01 (allegato 4).
Gli interessati restituiranno le dichiarazioni alle Sedi INPS, ai Comuni o alle ASL. Gli interessati che risiedono in Sicilia restituiranno le dichiarazioni alle Prefetture, ai Comuni o alle ASL: la Regione Siciliana non ha infatti ancora approvato la legge regionale di passaggio delle competenze.
Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della citata legge n. 662 del 1996 per i quali è memorizzato sul data base delle pensioni, nel campo GP1AJ11, il codice 4.20. Mandati di pagamento
I mandati di pagamento di gennaio 2007 sono stati forniti a Posteitaliane e agli Istituti bancari. Gli importi dei mandati sono visualizzabili con la procedura AGENDA1 con le consuete modalità.21. Data base delle pensioni
Al data base centrale delle pensioni sono state apportate le modifiche richieste dall’evoluzione legislativa in materia pensionistica. Le specifiche della nuova interfaccia verranno pubblicate sul sito Intranet dell’Istituto.Come di consueto le Sedi sono invitate ad adottare tutte le iniziative che riterranno utili per portare le informazioni a conoscenza dei pensionati, utilizzando gli organi di stampa (giornali, periodici, radio, televisioni) con diffusione di comunicati stampa e articoli illustrativi, secondo le esigenze e le disponibilità locali, e organizzando specifici incontri con gli Enti di patronato ed i Sindacati dei pensionati.
Allegati dal sito INPS
Allegato N. 1 tabelle_rinnovo_2007.pdf
Allegato N. 2 mod_CUD_2007.pdf
Allegato N. 3 mod_ICRIC01.pdf
Allegato N. 4 mod_ICINC01.pdf
Allegato N. 5 elenco_comuni_e_aliquote