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Circolare INPS n. 5 del 04.01.2007
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Articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
Circolare INPS n. 5 del 04.01.2007L’articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 299 del 17 dicembre 2006 (allegato 1), ha aggiunto al primo comma dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 il seguente “1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta “banda della Uno bianca”. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite”.
Per effetto della disposizione richiamata sopra i familiari delle vittime della strage di Ustica nonché i familiari delle vittime e i superstiti dei delitti della cosiddetta «banda della Uno bianca» sono stati compresi tra i destinatari dei benefici economici, previdenziali e fiscali introdotti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice i familiari.
Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’ articolo 1-bis aggiunto all’articolo 1 della legge n. 206 del 2004, dal comma 1270 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, le Direzioni periferiche dovranno attenersi alle istruzioni impartite con circolare n. 113 del 19 ottobre del 2005, avente per oggetto: “Legge 3 agosto 2004, n. 206. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”.
Per completezza, si richiamano i messaggi n. 12009 del 20.4.2006; n. 15478 del 30.5.2006 e n. 40933 del 15.12.2005, con i quali sono stati forniti chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dalla legge n. 206 del 2004.Allegato 1
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)- Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.299- Supplemento ordinario n. 244/LArticolo 1
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1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all’articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite".
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