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Circolare INPS n. 36 del 07.02.2007
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Regolamentazione comunitaria: accordi con la Svizzera in materia di previdenza professionale
Circolare INPS n. 36 del 07.02.2007SOMMARIO: Premessa. 1. Accordo del 19-05-2006 - averi dimenticati. 2. Accordo del 24-01-2007 - previdenza professionale
Premessa
La legislazione previdenziale svizzera in materia di pensioni si basa su un sistema di tre pilastri: pensione di base (AVS - 1° pilastro), previdenza professionale (2° pilastro) e assicurazione individuale (3° pilastro).
La normativa svizzera prevede che i lavoratori iscritti alla previdenza professionale possono ritirare in un’unica soluzione il capitale corrispondente alle prestazioni obbligatorie del 2° pilastro quando lasciano definitivamente la Svizzera.
Le richieste, di regola, vengono presentate dagli interessati al proprio Istituto di previdenza oppure all’Ufficio centrale del 2° pilastro, Fondo di Garanzia LPP, che è l’ufficio di collegamento tra gli Istituti di previdenza professionale svizzeri e gli assicurati.1. Accordo del 19.05.2006 - averi dimenticati.
La Legge Federale svizzera sul libero passaggio stabilisce che “gli Istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano all’Ufficio centrale del 2° pilastro le pretese non ancora fatte valere cui hanno diritto i soggetti che abbiano raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita ai sensi dell’art. 13 cpv LPP” (cosiddetti averi dimenticati).
A seguito di tali annunci, l’Ufficio centrale del 2° pilastro, Fondo di Garanzia LPP, individua le persone a favore delle quali risulta un avere dimenticato in giacenza presso un Istituto di previdenza svizzero.
In particolare, al fine di provvedere alla restituzione degli averi dimenticati, è necessario reperire l’indirizzo degli aventi diritto residenti all’estero.
Pertanto, in data 19 maggio 2006, è stato sottoscritto tra l’INPS e il Fondo di garanzia LPP un Accordo che, nel rispetto delle normative nazionali in materia di tutela della privacy e della riservatezza dei dati trasmessi, prevede una procedura di scambio di informazioni finalizzata ad individuare i cittadini italiani, aventi diritto alle somme suddette, che hanno lasciato definitivamente la Svizzera e si sono stabiliti in Italia.2. Accordo del 24.01.2007 - previdenza professionale.
In conseguenza dell'applicazione dell’art. 10, cpv. 2, del regolamento CEE n. 1408/71, se la legislazione di uno Stato membro subordina il rimborso dei contributi alla condizione che l’interessato abbia cessato di essere soggetto all’assicurazione obbligatoria, tale condizione non è considerata soddisfatta fintantoché l’interessato sia soggetto, in qualità di lavoratore, all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di un altro Stato membro.
Pertanto, a decorrere dal 1° giugno 2007, se una persona assicurata nella previdenza professionale lascia definitivamente la Svizzera e intende ritirare in contanti il suo avere, la condizione necessaria per aver diritto al pagamento è di non essere iscritta all’assicurazione generale obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, invalidità e superstiti dello Stato membro in cui si è stabilito definitivamente.
L'INPS e il Fondo di garanzia LPP, al fine di dare applicazione all'art. 10, cpv. 2, del regolamento CEE n. 1408/71, hanno sottoscritto, in data 24 gennaio 2007, un secondo Accordo tecnico-procedurale.
Tale accordo, nel rispetto delle normative nazionali in materia di tutela della privacy e della riservatezza dei dati trasmessi, ha lo scopo di regolamentare le modalità con cui il Fondo di garanzia LPP riceve dall’INPS le suddette informazioni, nel momento in cui è presentata una domanda di pagamento degli averi della previdenza professionale da parte di un soggetto che, rientrato dalla Svizzera, risiede stabilmente in Italia, onde verificare se lo stesso risulti o meno iscritto all’assicurazione generale obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, invalidità e superstiti.
Tutto ciò premesso, le parti hanno concordato il seguente procedimento amministrativo, precisando che lo stesso dovrà essere centralizzato; per la Svizzera sarà gestito dal Fondo di garanzia LPP, per l’Italia dall’INPS Direzione Generale – Direzione Convenzioni Internazionali:
La persona assicurata (o l'Istituto di previdenza) presenta al Fondo di garanzia LPP, mediante il formulario appositamente predisposto, una richiesta per verificare l’iscrizione al regime obbligatorio contro i rischi di vecchiaia, superstiti e invalidità in Italia. Il Fondo di garanzia LPP verifica, inoltre, se per la persona richiedente sono stati comunicati all'Ufficio centrale del 2° pilastro altri averi provenienti dalla previdenza professionale.
Il Fondo di garanzia LPP registra i dati contenuti nel formulario di richiesta in un file di dati e inserisce il giorno di riferimento (90 giorni dopo la notifica di ritiro presso l'autorità competente in Svizzera). Ottenute le necessarie autorizzazioni da parte della Commissione Europea, il Fondo di garanzia LPP trasmette il file all'INPS attraverso il sistema, basato sulla rete protetta TESTA II, attualmente in uso tra le Istituzioni dei vari Stati membri che partecipano agli scambi telematici previsti dal Programma TESS dell’Unione Europea.
L'INPS, sulla base dei dati contenuti nel file ricevuto, verifica, riferendosi al predetto giorno di riferimento, lo stato di iscrizione del soggetto e ne dà comunicazione al Fondo di Garanzia LPP indicando, altresì, la data e l’ora dell’interrogazione effettuata sugli archivi del Casellario centrale dei lavoratori attivi dell’INPS. A tal fine, il file così aggiornato viene trasmesso in risposta al Fondo di garanzia LPP attraverso il medesimo sistema, basato sulla rete protetta TESTA II.
Il Fondo di garanzia LPP valuta il file completato dall'INPS e informa successivamente la persona richiedente e le Istituzioni coinvolte sul risultato dell'accertamento effettuato dall'INPS.
Hanno concordato, inoltre, la distinzione delle seguenti fattispecie di applicazione:I. Una persona lascia definitivamente la Svizzera e rientra in Italia. Al momento del rientro, richiede all’Istituto di previdenza svizzero il pagamento in capitale della prestazione previdenziale professionale. Se l’INPS comunica che, nel Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, il richiedente non risulta iscritto, alla predetta data di riferimento, all’assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, invalidità e superstiti, il pagamento può essere autorizzato. La comunicazione dell’INPS dovrà avvenire entro e non oltre 3 mesi dalla richiesta del Fondo di Garanzia LPP.
II. Una persona lascia definitivamente la Svizzera, rientra in Italia, e decide di richiedere il pagamento in contanti della prestazione previdenziale professionale solo dopo alcuni mesi o dopo uno o più anni. Se l’INPS comunica che, nel Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, il richiedente non risulta iscritto, alla predetta data di riferimento, all’assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, invalidità e superstiti, il pagamento può essere autorizzato. La comunicazione dell’INPS dovrà avvenire entro e non oltre 3 mesi dalla richiesta del Fondo di Garanzia LPP.