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Circolare INPS n. 55 del 09.03.2007
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Art. 34-sexies della legge 9 marzo 2006, n. 80. Proroga degli sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo ex art. 21, c. 10, della legge n. 289/2002. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 55 del 09.03.2007SOMMARIO: Modalità operative per la fruizione, per l’anno 2006, dello sgravio a favore delle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio
L’art. 34-sexies della legge 9 marzo 2006, n. 80 (allegato 1) riconosce alle imprese armatrici italiane, per le navi che esercitano attività di cabotaggio (1), l’estensione dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
In particolare, il legislatore fissa nel limite del 50 per cento per il biennio 2006-2007 la misura dello sgravio in questione, comunque nel rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
Ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE, la disposizione è stata notificata alla Commissione Europea, che solo di recente ha considerato l’aiuto compatibile con il mercato comune (2).
Rinviando integralmente alle disposizioni già fornite con le precedenti circolari (3) per ogni aspetto di carattere normativo e di prassi (ad es., navi rientranti nello sgravio, lavoratori interessati dallo stesso), con la presente circolare si forniscono le disposizioni per l’attuazione pratica dello sgravio in commento, relativamente al solo anno 2006.
Si fa infatti presente che, al fine di garantire il rispetto dello stanziamento legislativamente previsto, il Ministero dei Trasporti ha di recente provveduto a confermare il beneficio nella misura del 50% per l’anno 2006, riservandosi la possibilità di ridurre, se necessario, la percentuale per l’anno 2007 (4).
Di conseguenza, rimane al momento preclusa la possibilità di accedere allo sgravio relativamente all’anno in corso. Sul punto, si fa riserva di ulteriori disposizioni.1. Codifica aziende - Modalità operative.
Le posizioni contributive, riferite al personale marittimo imbarcato, dipendente da imprese destinatarie dello sgravio in trattazione, continueranno a essere contraddistinte dal previsto codice di autorizzazione “9E”, che, a decorrere dal 1 gennaio 2006, assume anche il significato di “posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio ex art. 34-sexies legge n. 80/2006”.
Tale codice non dovrà essere attribuito alle posizioni contraddistinte dal codice di autorizzazione “2N” (impresa armatoriale: posizione contributiva relativa al solo personale non soggetto alla legge 26.7.1984, n. 413).
Per gli adempimenti contributivi relativi ai periodi di riposo compensativo dei marittimi in “continuità di rapporto di lavoro” (CRL), le u.d.p. attribuiranno alle aziende armatoriali una separata posizione contrassegnata con il previsto codice di autorizzazione “9N” che, a decorrere dal 1 gennaio 2006, assume anche il significato di “posizione accessoria riferita alle aziende armatoriali per gli adempimenti contributivi relativi ai marittimi in CRL aventi diritto allo sgravio ex art. art. 34-sexies legge n. 80/2006”.
Per l’operatività dello sgravio a favore dei galleggianti privi di propulsione propria e dei rimorchiatori (5), le posizioni contributive continueranno ad essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “9N”, che pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2006, assume anche il significato di “posizione relativa ai galleggianti privi di propulsione propria destinatari dei benefici ex art. 34-sexies legge n. 80/2006”
Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue:
- esporranno il personale avente titolo allo sgravio nei quadri “B-C” del DM10/2, secondo le modalità comuni (6);
- determineranno l'ammontare complessivo dello sgravio contributivo spettante per i periodi di paga riferiti all’anno 2006, pari al 50% della contribuzione dovuta (sia la quota a carico del datore di lavoro, sia quella a carico del lavoratore), e lo indicheranno nel quadro “D” del DM10/2, accompagnato dal codice di nuova istituzione “C922” con il significato di “sgravio cabot. ex art. 34-sexies L. 80/2006 - anno 2006”.
La suddetta operazione dovrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (7).1.1. Chiarimenti per le operazioni di recupero.
Si ricorda che l’eventuale credito maturato potrà essere recuperato dalle aziende interessate con una delle seguenti procedure:
1) Compensazione su modello F24, nel limite massimo di €. 516.456,90, come stabilito dal 1 gennaio 2001 dall’art. 34 della legge n. 388/2000.
2) Richiesta di rimborso del credito (o dell’eccedenza dello stesso) alla competente Sede dell’Istituto.
3) Richiesta di compensazione del credito mediante utilizzo della procedura ordinaria.
Si rammenta, al riguardo, che i crediti risultanti dalle denunce DM10/2 possono essere compensati sul modello F24, entro il sopracitato limite complessivo, a partire dalla data di scadenza della trasmissione della denuncia da cui emerge il credito contributivo ed entro i dodici mesi successivi, a condizione che il soggetto contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa.2. Istruzioni contabili.
In considerazione del fatto che per gli oneri derivanti dagli sgravi contributivi in questione è necessario assicurare il rispetto del limite previsto dal provvedimento normativo in esame, si dispone che, pur trattandosi di una proroga a favore delle imprese armatoriali di navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo di cui all’art. 21, comma 10, della legge n. 289/2002, gli oneri stessi vengano imputati al conto di nuova istituzione GAW 37/109.
Per la movimentabilità di detto conto, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, deve essere utilizzato, sotto la diretta responsabilità del responsabile dei flussi contabili, il codice documento “95”.
Nell’allegato n. 2 viene riportato il sopra citato conto GAW 37/109.____________________________________
(1) Si tratta - per espresso rinvio legislativo - delle navi di cui all’art. 21, c. 10, della legge n. 289/2002, vale a dire quelle “che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio”.
(2) La disposizione di cui si tratta costituisce l’aiuto di Stato n. N. 764/2006 - Italia, autorizzato dalla Commissione con provvedimento n. C(2007)271 del 25 gennaio 2007.
(3) In particolare, si vedano la circolare n. 150 del 13 settembre 2002, la circolare n. 48 del 10 marzo 2003, la circolare n. 75 del 10 aprile 2003.
(4) Nota Ministero dei Trasporti - D.G. per la Navigazione ed il Trasporto Interno - Div. 3 - prot. 1152 del 19 gennaio 2007.
(5) Si veda, al riguardo, il punto 2.1 della già citata circolare n. 75 del 10 aprile 2003.
(6) Si richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di una puntuale utilizzazione, secondo le modalità dettate nelle circolari n. 160/1992 e n. 162/1998, dei previsti codici statistici “C000”, “X000”, e “N000”.
(7) Delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26/3/1993.Allegato 1
Legge 9 marzo 2006, n. 80
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”
(stralcio)
Art. 34-sexies
Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo
1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW 37/109
Denominazione completa
Sgravi di oneri contributivi a favore delle imprese armatoriali di navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo, anche in via non esclusiva, di cui all’art. 21, comma 10, della legge n. 289/2002 – Art. 34-sexies, comma 1, della legge n. 80/2006
Denominazione abbreviata
SGR.CTR.IMPR.CABOTAGGIO ART.34-SEXIES C.1 L.80/06