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Circolare INPS n. 63 del 16.03.2007
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Aziende agricole assuntrici di manodopera ed autonome delle Province di Campobasso e Foggia: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9/02/2007
Circolare INPS n. 63 del 16.03.2007SOMMARIO: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007 - Periodi oggetto di sospensione e modalità di recupero - Adempimenti delle Aziende - Adempimenti delle Sedi - Art. 21 comma 6 O.P.C.M. n. 3559/2006
1. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3564 del 9/02/2007
Con circolare n. 64 del 3 maggio 2006, sono state portate a conoscenza delle Sedi, le disposizioni contenute nell’O.P.C.M. n. 3496 del 17/02/2006 riguardanti la Provincia di Campobasso e la Provincia di Foggia.
L’art. 3, comma 1 stabiliva che, per i datori di lavoro privati avente sede legale ed operativa nei comuni elencati nella predetta ordinanza, era sospeso il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, compresa la quota a carico del lavoratore dipendente, dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/2007, è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9/02/2007 “ Disposizioni urgenti di protezione civile”.
L’art. 3 comma 2 cita testualmente: “Il termine del 31 dicembre 2006 previsto dall’art. 3 dell’Ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006, così come modificata ed integrata dall’Ordinanza di protezione civile n. 3507 del 2006 è differito al 31 dicembre 2007.
Nell’ambito delle sospensioni contributive di cui all’art. 3 dell’Ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006 sono ricompresi anche i lavoratori autonomi”.2. Periodi oggetto di sospensione
Alla luce delle nuove disposizioni, il periodo di sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali interessa i pagamenti in scadenza dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007, come dal seguente prospetto:Soggetti contribuenti
Contributi sospesi
Aziende agricole assuntrici di manodopera
3°e 4° trim. 2005
1°- 2°-3° e 4° trim. 2006
1° e 2° trim. 2007Coltivatori diretti\mezzadri\ imprenditori agricoli professionali
4^ rata 2005
1^-2^ -3^ e 4^ rata 2006
1^-2^ e 3^ rata 2007Piccoli coloni e compartecipanti familiari
4^ rata 2005
1^-2^ -3^ e 4^ rata 2006
1^-2^ e 3^ rata 20072.a Modalità di recupero
Le modalità di recupero sono stabilite dall’art. 3 comma 3, dell’O.P.C.M. n. 3564/2007.
Pertanto, dal mese di gennaio 2008 le aziende interessate sono tenute alla ripresa del pagamento della contribuzione sospesa con rateizzazione pari a 24 rate mensili ovvero in un’unica soluzione.3. Adempimenti delle Aziende
Si precisa che le sospensioni in argomento non riguardano la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (Mod. DMAG) ed annuali (modd ACC1/PC/CF), nonché le eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi in quanto funzionali all’aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori interessati.
In allegato alla circolare è stato predisposto il modulo da presentare alle Sedi competenti a mezzo del quale le aziende agricole, aventi diritto ai benefici , potranno optare per il pagamento in un’unica soluzione o in un numero di rate pari o inferiore a quanto disposto per legge.
In relazione alla scelta operata ed ai requisiti dichiarati, sarà recapitata al domicilio delle aziende la lettera di accoglimento accompagnata da un prospetto-guida con l’indicazione dell’importo rateale da versare mensilmente, ovvero dell’importo complessivo in caso di scelta di pagamento in unica soluzione.
Il pagamento dovrà essere effettuato, tramite il modello F24, entro il 16 del mese, considerata l’unificazione dei versamenti fiscali e previdenziali.
E’ di tutta evidenza che il contribuente che non provveda tempestivamente all’invio del modello predisposto per il versamento dei contributi sospesi o riceva i modelli F24 in ritardo, con la prima rata utile dovrà provvedere al pagamento delle eventuali rate scadute.
Nel silenzio della legge, il mancato versamento di una rata non comporta decadenza dal beneficio della rateazione ma concretizza esclusivamente un’omissione contributiva relativa alla singola rata, che determinerà l’applicazione delle specifiche sanzioni previste per il mancato o ritardato pagamento dei contributi (art. 116 commi 8-20 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000, cfr circolare n. 110 del 23 maggio 2001).4. Adempimenti delle Sedi
Si raccomanda ai Direttori delle Sedi interessate di prendere contatti con le Associazioni datoriali e gli Enti di Patronato per illustrare i contenuti della presente circolare e sensibilizzarli , in clima di collaborazione, sull’esatta compilazione delle domande di rateizzazione e sui termini di presentazione delle domande al fine di procedere all’acquisizione delle stesse in tempo utile per la predisposizione delle modalità di pagamento, che saranno portate a conoscenza delle aziende.
Per quanto attiene l’acquisizione dei provvedimenti legislativi e delle domande, si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 158 del 23 ottobre 2002 che ha previsto l’implementazione della procedura “gestione ex SCAU” per gestire le partite sospese e si evidenziano, in particolare, le sigle accettate dalla procedura che sono:
SOSP7/B FOGGIASO
SP8/C CAMPOBASSO5. Art. 21 comma 6 O.P.C.M. n. 3559/2006
L’art. 21 comma 6 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559/2006 prevede che gli oneri derivanti dal mancato introito dei contributi sospesi , è posto “a carico delle risorse finanziarie assegnate alle Regioni Molise e Puglia ….con le modalità previste dall’Ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006”.
La quantificazione degli importi e la regolazione dei rapporti finanziari tra L’I.N.P.S e le regioni saranno stabilite da un’apposita convenzione.Allegato N. 1 (in formato pdf dal sito INPS)