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Circolare INPS n. 66 del 27.03.2007
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Accordo di rinnovo (2° biennio) del CCNL pesca marittima del 21 dicembre 2006 Tabelle delle retribuzioni convenzionali imponibili in vigore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008
Circolare INPS n. 66 del 27.03.2007SOMMARIO: Rinnovo del CCNL pesca del 21.12.2006
1) Determinazione delle retribuzioni convenzionali ex art. 13, co. 2, della legge n. 413/84, in vigore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008.
In seguito all’accordo di rinnovo (2° biennio) del CCNL pesca marittima del 21 dicembre 2006, le organizzazioni sindacali del comparto della pesca marittima FLAI/CGIL, FAI/CISL, UILA/UIL, in rappresentanza dei lavoratori, e FEDERPESCA, in rappresentanza degli armatori del settore, hanno provveduto ad aggiornare i valori delle retribuzioni tabellari convenzionali, di cui all’art.13, comma 2, della legge n. 413/84, con effetto dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008. (v. allegati 1e 2).
Come già fatto presente in precedenti circolari in materia, le tabelle retributive di cui sopra trovano applicazione anche presso le aziende del settore della cooperazione, rappresentato dalla FEDERCOOPESCA, dalla LEGA-PESCA e dall’AICP, avendo le stesse convenuto, con le predette organizzazioni sindacali dei lavoratori, di non rinnovare il proprio CCNL, per quanto attiene la parte concernente gli equipaggi imbarcati sulle navi da pesca, e di aderire, a tal fine, al CCNL, stipulato dalle medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori con la FEDERPESCA (v. circolare n. 46 del 26.2.1996).
Le predette tabelle retributive riportano gli importi delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per la determinazione delle contribuzioni dovute per gli equipaggi delle navi da pesca che esercitano, rispettivamente, la “pesca costiera locale”, la “pesca costiera ravvicinata”, la “pesca mediterranea” o di altura e la “pesca oltre gli stretti” o oceanica.
Si riportano qui di seguito gli importi mensili imponibili, di cui alle tabelle stesse, che debbono essere presi a riferimento per il calcolo delle contribuzioni dovute, a far tempo dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2007, per gli equipaggi imbarcati sui pescherecci di cui alle lettere "a)" e "b)" dell’art. 5 della legge n. 413/84, a seconda del tipo di pesca a cui le navi sono adibite e in ragione dei periodi di imbarco registrati, per le navi maggiori, sul ruolo di equipaggio, e, per le navi minori, sul ruolino di equipaggio, come disposto ai sensi dell’art. 10, c. 2, della legge n. 413/84.A) Pesca costiera locale (v. all. 1, tabella 1)
Comandante, Motorista, Capopesca
€ 1.311,13
Marinaio polivalente
€ 1.186,23
Marinaio
€ 1.177,91
Giovanotto
€ 1.169,58
Mozzo
€ 1.161,25
B) Pesca costiera ravvicinata (v. all. 1, tabella 2)
Comandante, Motorista, Capopesca
€ 1.427,69
Marinaio polivalente
€ 1.311,13
Marinaio
€ 1.286,14
Giovanotto
€ 1.186,23
Mozzo
€ 1.161,25
C) Pesca mediterranea o di altura (v. all. 1, tabella 3)
Comandante, Motorista, Capopesca
€ 1.544,26
Marinaio polivalente
€ 1.519,28
Marinaio
€ 1.402,71
Giovanotto
€ 1.219,54
Mozzo
€ 1.194,55
D) Pesca oltre gli stretti o oceanica (v. all. 2, tabella 4)
Comandante
€ 3.437,39
Direttore di macchina
€ 2.729,19
Primo ufficiale
€ 2.306,23
Secondo ufficiale
€ 2.139,02
Nostromo
€ 1.912,79
Marinaio / Retiere
€ 1.814,43
Giovanotto
€ 1.578,36
Mozzo
€ 1.509,51
Come già fatto presente nella circolare n. 209 del 24.10.1997, nelle attuali tabelle di retribuzione non risultano riportate, in corrispondenza di alcune qualifiche di base, le più comuni qualifiche alle stesse equiparate, così come per le tabelle anteriori al 1997.
Per dette qualifiche, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alle indicazioni per le stesse formulate nelle tabelle allegate alla circolare n. 46 del 26.2.1996.2) Natura convenzionale delle retribuzioni imponibili, determinate ai sensi dell’art. 13, co. 2, della legge n. 413/84.
Limite minimo di retribuzione giornaliera
Come chiarito al p. 1 della circolare n. 62/2006 - stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi dell’art. 13, co. 2, della legge n. 413/84 (v. p. 1 della circolare n. 60/98)- si fa presente che, ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni degli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413/84, trova applicazione quello determinato ai sensi dell’art. 1, co. 3, della citata legge n. 537/81, alla stessa stregua delle altre categorie di lavoratori per i quali sono fissate retribuzioni convenzionali.
L’applicazione di detto minimale non esclude, però, l’applicazione dei minimi di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate alla citata legge n. 537/81, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali.
Per quanto concerne il comparto della pesca marittima, le retribuzioni minime giornaliere definite dalla Tabella B allegata alla legge n. 537/81, periodicamente adeguata, risultano determinate, per l’anno 2007, come segue:Capo barca
MotoristaCapo pesca
Marinaio
Pesca costiera e mediterranea
Euro
26,30
Euro
24,27
Euro
20,26
(1)
Pesca oltre gli stretti
Comandante,
Direttore macchina1° ufficiale coperta,
macchinista2° ufficiale coperta,
MacchinistaEuro
50,75
Euro
37,11
Euro
31,25
Nostromo, capo
mac.na, capo pes.Marinaio,
cuoco, ecc.Mozzo
Euro
27,38
Euro
21,50
Euro
20,26
(1)
(1)
(1) Da adeguare a euro 23,02 ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975.
Allegati in formato pdf dal sito INPS:
Allegato N. 1
Allegato N .2