-
Circolare INPS n. 71 del 03.04.2007
-
OPCM 3564 del 9 febbraio 2007. Proroga della sospensione, per tutto il 2007, per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi aventi sede legale ed operativa nei territori del “cratere” colpiti dal sisma del 2002 in Molise e Foggia. Recupero dei contributi sospesi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 71 del 03.04.2007SOMMARIO: Sospensione, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007, dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati e dai lavoratori autonomi aventi sede legale ed operativa nei territori del cratere. Modalità di recupero
PREMESSA
Come è noto, l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3559 del 27 dicembre 2006, pubblicata in G.U. n. 1 del 2 gennaio 2007,concernente “Disposizioni urgenti di protezione civile”, aveva concesso ai datori di lavoro privati operanti nei comuni del “cratere”, una nuova sospensione dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, con relativa riscossione in 12 rate mensili a decorrere da gennaio 2008.
L’art. 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007, concernente “disposizioni urgenti di protezione civile”, pubblicata in G.U. n. 38 del 15-2-2007, ha rettificato le predette disposizioni.
La modifica introdotta dalla citata ordinanza prevede che il periodo di sospensione, iniziato nel 2006, sia prorogato, al 31/12/2007 e che il relativo recupero avvenga unitamente ai contributi sospesi per il 2006, in 24 rate mensili a decorrere da gennaio 2008.
Quanto ai soggetti beneficiari, si precisa che l’art. 3, comma 2, dell’OPCM 3564/2007, ha espressamente previsto che nell’ambito della sospensione contributiva siano ricompresi anche i lavoratori autonomi, cioè gli artigiani ed i commercianti e gli iscritti alla gestione separata, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, aventi sempre sede legale od operativa nei territori calamitati.
Relativamente alla sospensione del 2006 della sola quota a carico dei lavoratori della regione Molise, ex OPCM 3507/2006, il recupero avverrà in 24 rate mensili dal 1.1.2008. Si intende pertanto sciolta la riserva posta con messaggio n. 1392 del 15.01.2007.
Diversamente, per la sospensione corrente, il lavoratore non ha un diritto autonomo di avvalersi della sospensione poiché l’art. 6, comma 1 bis della legge 290/2006, ha previsto come destinatari delle ordinanze di protezione civile solo i datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni calamitati, abrogando pertanto l’OPCM 3507/2006.
Infatti la proroga dell’OPCM 3507/2006 non si armonizza con la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 6, comma 1 bis, della legge n. 290/2006, poiché quest’ultima prevede come destinatari esclusivamente “i datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile” e non i lavoratori residenti nei medesimi comuni colpiti da calamità della regione Molise e dipendenti di datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa altrove (previsti dalla citata OPCM 3507/2006). La natura di interpretazione autentica della norma di cui al citato art. 6, comma 1 bis, non consente alle autorità deputate ad emanare le ordinanze di protezione civile di includere nel beneficio della sospensione soggetti che non siano datori di lavoro privati.
Si precisa che il concetto di residenza, deve essere interpretato coerentemente al presupposto impositivo del versamento dei contributi, e cioè lo svolgimento di attività economicamente rilevante. Ad esempio, il soggetto minorenne o disoccupato alla data dell’evento, ma residente nei comuni calamitati, che intraprende in epoca successiva un’attività lavorativa, non può usufruire dei benefici della sospensione, in quanto l’evento non ha prodotto alcun pregiudizio alla sua attività che all’epoca non esisteva.
Pertanto, per la sospensione disposta dalle OPCM 3496/2006 e 3507/2006, 3559/2006 e 3564/2007, i soggetti beneficiari sono sempre i datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi operanti alla data dell’evento sismico nelle zone calamitate, che abbiano tempestivamente ottemperato agli obblighi d’iscrizione.
Non si dà luogo ad alcun rimborso o compensazione di quanto eventualmente pagato nel periodo di sospensione.
La volontà di beneficiare della sospensione deve essere sempre manifestata espressamente con la presentazione di apposita istanza.
Per quanto compatibile, resta valida la circolare n. 67 del 5 maggio 2006.
Si fa presente che per la sospensione dei contributi e per il loro recupero relativamente alle aziende agricole ed ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni saranno fornite istruzioni con apposita circolare.1) SOGGETTI INTERESSATI
La sospensione si applica nei confronti dei datori di lavoro privati e dei lavoratori autonomi aventi sede legale od operativa nei comuni enucleati nell’OPCM 3496/2006.
Posto che la legge 290/2006 recita “sede legale ed operativa”, mentre l’espressione contenuta nell’ordinanza 3564/2007 è “sede legale od operativa”, il combinato disposto delle due norme è interpretato dall’Istituto nel senso che la sospensione del versamento dei contributi spetta unicamente con riferimento all’unità operativa situata nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, indipendentemente dalla collocazione della sede legale.2) PERIODO DI SOSPENSIONE
I contributi oggetto di sospensione sono quelli con scadenze comprese tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007.
Il suddetto periodo si aggiunge quindi alla sospensione del 2006 dettata dalle OPCM 3496/2006 e 3507/2006, relativa a tutto l’anno 2006.
Il recupero avverrà nel numero massimo di 24 rate mensili, di cui la prima con scadenza 16 gennaio 2008.3) AZIENDE
3.1) CODIFICA AZIENDE E MODALITA’ DI COMPILAZIONE DM/10.
Sono sospesi i contributi oggetto degli ulteriori periodi di paga dei mesi da dicembre 2006 a novembre 2007.
Circa le modalità di compilazione dei DM10, si rinvia alla circolare n. 67 del 5 maggio 2006. Le aziende interessate conservano il codice autorizzazione 8J.
Le denunce contributive devono essere compilate secondo le consuete modalità.
In caso di trattenuta della quota a carico del lavoratore e mancato versamento, il datore di lavoro è penalmente responsabile ai sensi dell’art. 2 della legge n. 638 del 1983.3.2) MODALITA’ DI RECUPERO AZIENDE
Il pagamento deve essere effettuato mediante il Mod. F24 da compilare con le modalità esposte nell’esempio che segue.Sezione INPS
SEDE
Causale contributo
Matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda
Periodo dal
Periodo al
Importi a debito versati
Importi a credito compensati
Xxxx
DSOS
PPNNNNNNCCN952
mm/aaaa
mm/aaaa
4) ARTIGIANI E COMMERCIANTI.
La sospensione della contribuzione dovuta dai sopra citati lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 3 c. 2 dell’OPCM 3564/2007 riguarda i seguenti periodi:Contributi fissi
Contributi eccedenti il minimale
4° rata 2005
Saldo 2005
1°-2°-3°-4° rata 2006
1° e 2° acconto e saldo 2006
1°-2°-3° rata 2007
1° e 2° acconto 2007
Per il versamento mediante F24 telematico, gli interessati possono conoscere la codeline necessaria al versamento collegandosi al sito www. inps.it – aziende, consulenti e professionisti.
Coloro che intendono avvalersi della rateazione devono presentare apposita istanza e versare la prima rata a mezzo delega unificata (mod. F24) indicando, nella sezione riservata all’INPS, i codici istituiti con la circolare n. 138 del 25 luglio 2000 e precisamente:
- AD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani;
- CD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti.
Considerato che nei confronti degli artigiani e dei commercianti non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento.5) GESTIONE SEPARATA
5.1) MODALITA’ DI SOSPENSIONE
Per quanto concerne la contribuzione dovuta dai liberi professionisti è sospesa la contribuzione relativa al:
- saldo 2005
- 1° e 2° acconto e saldo 2006
- 1° e 2° acconto 2007
Per i restanti iscritti alla gestione separata aventi sede legale od operativa, nei termini specificati al precedente punto 1, nei territori del “cratere”, la sospensione, che, come già ribadito si aggiunge a quella dettata per il 2006 dall’OPCM 3496/2006, riguarda la contribuzione dovuta per i compensi corrisposti da dicembre 2006 a novembre 2007.
Nella denuncia individuale E-mens riferita ai periodi di sospensione, dovrà essere riportato il valore 04 nell’elementodi . 04 Sospensione contributi comuni in provincia di Campobasso e Foggia:
ex OPCM 3496/2006 (validità dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006);
ex OPCM 3559/2006 e 3564/2007 (validità dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007)5.2) MODALITA’ DI RECUPERO
Il pagamento dei contributi sospesi può essere effettuato in unica soluzione con Mod. F24 entro il 16 gennaio 2008, utilizzando le causali già in uso per i pagamenti correnti, ovvero:
per i liberi professionisti:
P10 per i soggetti già iscritti ad altra forma assicurativa o titolari di pensione;
PXX per i soggetti non iscritti ad altra forma assicurativa e non pensionati;
per i restanti iscritti alla gestione:
C10 per i soggetti già iscritti ad altra forma assicurativa o titolari di pensione;
CXX per i soggetti non iscritti ad altra forma assicurativa e non pensionati.
Deve essere utilizzato un rigo per ogni pagamento sospeso.
Coloro che invece intendono avvalersi del pagamento dilazionato dovranno presentare la richiesta di rateazione ed effettuare il pagamento delle singole rate con il Mod. F24, inserendo nella causale contributo i codici “POC” per i liberi professionisti e “COC” per i restanti iscritti alla gestione.
Nel campo “matr.INPS /codice inps/filiale azienda” deve essere inserito il codice di 12 caratteri cosi composto: 049999999999 per la sospensione ex OPCM 3496 (Campobasso e Foggia).6) DOMESTICI E PROSECUTORI VOLONTARI
Sono esclusi dal beneficio della sospensione i datori di lavoro domestico ed i prosecutori volontari in quanto il rapporto di lavoro domestico, definito da tutte le norme in materia quale lavoro prestato per il funzionamento della vita familiare, non può ovviamente avere come datore di lavoro una persona giuridica. Analogamente, i prosecutori volontari sono esclusi dal beneficio della sospensione in quanto non espressamente previsti tra i soggetti beneficiari dall’ordinanza in oggetto.7) ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile della proroga della sospensione dei contributi e del loro recupero riguardanti le aziende tenute alle denunce mensili mediante modelli DM 10/2, nonché del recupero dei contributi dovuti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 si richiamano le istruzioni impartite con la già citata circolare n. 67 del 5 maggio 2006, con la quale, tra l’altro, è stato istituito il conto GPA 00/110, del quale viene opportunamente modificata la denominazione con l’indicazione dell’O.P.C.M. n. 3564/2007 (vedi allegato n. 1).
I versamenti di contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, qualora siano effettuati in unica soluzione, devono essere imputati, rispettivamente, ai conti GPA 52/076 e GPA 52/077 per contributi in misura fissa entro il minimale, ovvero ai conti GPA 52/072 e GPA 52/073 per contributi oltre il minimale. Nell’ipotesi di versamenti rateali, gli stessi devono essere rilevati al conto ARR 52/055, se riguardanti gli artigiani (codice contributo “AD”), altrimenti al conto COR 52/055, se riguardanti gli esercenti attività commerciali (codice contributo “CD”).Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)