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Circolare INPS n. 72 del 03.04.2007
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Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2007
Circolare INPS n. 72 del 03.04.2007SOMMARIO: Ex art. 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n.81: aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ex art. 120, della legge 23 dicembre 2000 n.388: riduzione degli oneri sociali. Ex art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n.266: riduzione del costo del lavoro. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2007. Salari medi provinciali. Agevolazioni per zone tariffarie gennaio 2007. Tabella
1) Ex art. 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n. 81: aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
La legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, recante “ Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa” all’art. 01 ha previsto:
“Per il triennio 2006 – 2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.”
Pertanto per tale triennio è sospeso l’aumento previsto dall’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 146/1997 (aumento di 0,20 punti percentuali, dal 1 gennaio, dell’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti).
L’articolo 1, comma 769, legge 27 dicembre 2006, n. 269 (Finanziaria 2007) ha altresì previsto che l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti alla gestione obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive è elevata dello 0,3%, per la quota a carico del lavoratore – concessionario -. In ogni caso le aliquote complessive (quote dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore) non possono superare il 33%.
Per quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2007 sono così fissate:Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007
Concedente
Concessionario
Totale
17,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%)
8,84%
26,79%
2) Ex art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n. 388: riduzione degli oneri sociali.
Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n.388, (Finanziaria 2001), come da circolare n° 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:Esoneri aliquote contributive
Assegni familiari
0,43%
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,34%
3) Ex art. 1, commi 361-362, legge23 dicembre 2005, n. 266: riduzione del costo del lavoro.
L’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24, legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:Aliquota disoccupazione
2,75%
Esonero ex art 1 co. 361/362 L. 266/2005
1,00%
4) Contributi INAIL.
I contributi per l’ assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art 28, comma 3, sono fissati nelle misure:Assistenza Infortuni sul Lavoro
10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro
3,1185%
5) Salari medi provinciali.
Il comma 785, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha autenticamente interpretato l’art. 01, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti), per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, colono e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 28 del DPR 488/68 e dall’art. 7 della legge 233/1990, pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.6) Agevolazioni per zone tariffarie gennaio 2007.
All’art. 01 comma 2 della citata legge 81/2006, per il triennio 2006-2008, sono state ridefinite le agevolazioni, a favore del datore di lavoro, per le aziende ubicate o che comunque operino nei territori montani, definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno (cfr. circ. 56/2001 e 92/2001), nelle seguenti misure:
“Sin dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del concedente, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento”.7) Tabelle.
In allegato alla presente circolare sono riportati le tabelle, con le aliquote contributive e le agevolazioni per zona tariffaria così articolati:
- allegato 1: aliquote piccoli coloni e compartecipanti familiari in vigore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
- allegato 2: agevolazioni per zone tariffarie.Allegato 1
Tabella aliquote PC/CF anno 2007.
Voci contributive
Totale
Concedente
Concessionario
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
26,79%
17,95%
8,84%
Quota base
0,11%
0,11%
Assistenza Infortuni sul Lavoro
10,125%
10,125%
Addizionale Infortuni sul lavoro
3,1185%
3,1185%
Disoccupazione
2,75%
2,75%
Esonero art. 120 L. 388/2000
-0,34%
-0,34%
Esonero art.1 Legge 266/2005
-1,00%
-1,00%
Prestazioni economiche di malattia
0,683%
0,683%
Tutela lavoratrici madri
0,03%
0,03%
Esonero art. 120 L. 388/2000
-0,03%
-0,03%
Assegni familiari
0,43%
0,43%
Esonero art. 120 L. 388/2000
-0,43%
-0,43%
Totale
42,2365%
33,3965%
8,84%
Allegato 2
AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI CONCEDENTI PER IL TRIENNIO 2006-2008
Descrizione del territorio
Agevolazione
Dovuto
Territorio non svantaggiato del Centro/Nord- ex fiscalizzato nord
0
100 %
Territorio svantaggiato del Sud compreso Abruzzo, Molise e Basilicata, ob. 1 Reg. CE (ex Cassa del Mezzogiorno )
68 %
32 %
Territorio svantaggiato del Centro/Nord ( ex svantaggiato Nord)
68 %
32 %
Territorio svantaggiato del Sud ( ex svantaggiato Sud)
68 %
32 %
Territorio particolarmente svantaggiato ( ex zona montana)
75 %
25 %