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Circolare INPS n. 82 del 07.05.2007
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Decreto n. 178/2005. Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A. Accesso all’intervento formativo previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a), punto1. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Circolare INPS n. 82 del 07.05.2007SOMMARIO: Modalità di accesso al finanziamento dei programmi formativi previsto dal D.M. 1° luglio 2005, n. 178
Premessa
Il Fondo di solidarietà per il personale di Poste Italiane S.p.A., istituito, come noto, con il decreto interministeriale 1° luglio 2005, n. 178 (pubblicato sulla G.U. n. 208 del 7/9/2005) oltre a realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione ha, tra l’altro, lo scopo di attuare interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità dei lavoratori.
In tale ambito il Fondo contribuisce al finanziamento di “programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale” (art. 5, comma 1, lett. a) punto 1) del decreto n. 178/2005).
Come già precisato con la circolare n. 132 del 16 novembre 2006, per il finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a, punto 1) del decreto n. 178/2005 è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375 a carico del datore di lavoro e lo 0,125 a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti di Poste Italiane S.p.A. assunti con contratto a tempo indeterminato.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per disciplinare il ricorso, da parte delle aziende destinatarie del decreto n. 178/2005, ai “programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale” di cui al più volte citato art. 5, in conformità alle decisioni assunte dal Comitato Amministratore del Fondo con la deliberazione n. 1 del 23 gennaio u.s. (allegato 1).Condizioni di accesso
L’accesso alle prestazioni in argomento è subordinato, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del decreto in parola:
- all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
- alla conclusione di tali procedure con un accordo aziendale.
Le domande di intervento devono essere indirizzate al Comitato del Fondo di solidarietà per il tramite della sede INPS presso la quale l’azienda richiedente assolve gli obblighi contributivi.
Tali domande possono essere spedite alla sede a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la cui data è comprovata dal timbro postale di spedizione, ovvero consegnate a mano alla sede stessa.
Le domande devono contenere, oltre ai dati dell’azienda (denominazione, cod. fiscale, matricola Inps), i dati anagrafici dei lavoratori per i quali si chiede l’intervento con la specifica della data di assunzione, la qualifica, la retribuzione oraria lorda e il numero delle ore destinate alla formazione.
Le domande dovranno essere corredate, inoltre, da apposita dichiarazione di responsabilità con la quale l’azienda, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445 del 28/12/2000, attesti:
- l’avvenuto versamento, a far tempo dall’1/11/2006, del contributo ordinario dello 0,50%;
- l’ammontare complessivo degli importi versati a tale titolo entro il trimestre precedente quello in corso alla data di presentazione della domanda.
Il Comitato Amministratore esaminerà le domande di accesso alle prestazioni concernenti i programmi formativi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
I trimestri di riferimento hanno la seguente articolazione temporale:1 gennaio/31 marzo; 1 aprile/30 giugno; 1 luglio/30 settembre; 1 ottobre/31 dicembre.
Tali domande, secondo quanto espressamente stabilito con la citata deliberazione n. 1/2007, devono essere presentate entro il trimestre successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo per il quale viene chiesto il finanziamento.
Si sottolinea che la data di sottoscrizione dell’accordo aziendale che deve intervenire alla conclusione delle procedure contrattuali di cui sopra deve essere anteriore alla data di inizio dei programmi formativi per i quali viene avanzata la domanda di finanziamento.Misura dell’intervento
L’art. 9 del decreto di cui trattasi stabilisce che “il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati”.
Tale disposizione è stata integrata dalla già citata deliberazione n. 1/2007 che ha stabilito che le somme da considerare disponibili ai fini dell’accoglimento delle domande in parola devono essere considerate al netto:
a) di quanto necessario per oneri di gestione e amministrazione del Fondo;
b) di un’ulteriore quota pari al 10% delle somme complessivamente versate dall’azienda richiedente nel trimestre di riferimento, quota che deve essere destinata al finanziamento di eventuali domande di intervento per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, del D.M. 178/2005.Adempimenti a cura delle Sedi
All’atto di ricezione delle domande di intervento formativo, le Sedi provvederanno alla relativa istruttoria verificando, in particolare:
- la regolarità dell’iscrizione dell’azienda;
- la puntualità del versamento del contributo ordinario dello 0,50%;
Le domande istruite saranno trasmesse con la massima sollecitudine possibile alla Direzione Generale - Progetto interventi in favore dell’occupazione - che si farà carico del successivo inoltro al Comitato Amministratore per le decisioni di competenza.
Le Sedi provvederanno, inoltre, a comunicare alle aziende interessate l’esito delle domande e a monitorare successivamente la congruità degli importi posti a conguaglio dalle aziende stesse a seguito della concessione dei finanziamenti in questione.Modalità di finanziamento dell’intervento formativo e modalità operative
Le aziende ammesse ai programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale potranno accedere al relativo finanziamento con il sistema del conguaglio dei contributi dalle medesime aziende dovuti per i propri dipendenti, conformemente a quanto stabilito dal Comitato amministratore con la deliberazione n. 5 dell’11 dicembre 2006 (allegato 2).
A fini delle operazioni di conguaglio, le aziende autorizzate si atterranno alle seguenti modalità:
- indicheranno l’importo della prestazione spettante nella misura determinata dal Comitato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "formaz. art. 5, c. 1, p. 1 DM. 178/2005" e dal codice "L117".
Il conguaglio potrà essere effettuato a partire dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l’autorizzazione.Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli oneri derivanti da programmi formativi per il personale di Poste Italiane S.p.A., evidenziati nei modelli DM 10/2 con le modalità di cui al precedente punto 4., sono stati istituiti, nell’ambito del nuovo Fondo di cui alla circolare n. 132 del 16.11.2006, i conti :
PIR 30/110 - per l’imputazione degli oneri contraddistinti dal codice “L117”, di competenza degli anni precedenti;
PIR 30/170 - per l’imputazione degli oneri contraddistinti dal codice “L117”, di competenza dell’anno in corso.
I sopra citati conti sono riportati nell’allegato n. 4.Allegati in formato pdf dal sito INPS:
Allegato N. 1
Allegato N. 2
Allegato N. 3
Allegato N. 4