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Circolare INPS n. 96 del 27.06.2007
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Emissione 2007 della modulistica relativa ai redditi dell’anno 2006
Circolare INPS n. 96 del 27.06.2007L’emissione 2007 dei modelli RED, relativi ai redditi percepiti nell’anno 2006, viene effettuata secondo le linee approvate dal Consiglio di Amministrazione che, con deliberazione n. 332 del 22 novembre 2006 ha approvato uno schema di convenzione biennale valido anche per l’emissione 2008.
L’emissione 2007 riguarda tutti i percettori di prestazioni collegate al reddito ivi compresi gli invalidi civili, con la sola esclusione dei soggetti ultrasettancinquenni che, secondo la dichiarazione rilasciata nella campagna reddituale dell’anno precedente, risultavano non possedere alcun reddito.
L’operazione reddituale interessa anche i percettori di prestazioni pensionistiche collegate al reddito erogate da INPDAP e IPOST. In tal modo, si rende possibile una semplificazione degli adempimenti a carico dei pensionati che potranno rilasciare una unica dichiarazione, valida per tutti e tre gli Enti.
La richiesta dei redditi è stata inviata in occasione dell’inoltro della modulistica attinente il Mod. OBIS e il Mod CUD 2006 ai soggetti percettori di prestazioni pensionistiche collegate a reddito e a carico dell’Istituto.
L’ acquisizione e la trasmissione delle dichiarazioni, potrà avvenire a cura dei CAF o degli altri soggetti abilitati che utilizzeranno le specifiche e le procedure predisposte dall’INPS.
Contestualmente all’invio delle richieste per il rilascio delle dichiarazioni relative ai redditi 2006 vengono inoltre emessi solleciti per quei soggetti che nell’anno 2005 non hanno provveduto a rilasciare dichiarazioni.
Dal punto di vista procedurale l’operazione prevede:
a) L’individuazione dei soggetti interessati alla verifica reddituale.
L’individuazione è stata effettuata consultando l’archivio delle pensioni al momento delle operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento per l’anno 2007.
I dati per la predisposizione delle lettere personalizzate di richiesta redditi sono stati rilevati dal data base delle pensioni, dal Casellario Centrale dei Pensionati e dall’archivio reddituale.
b) L’invio da parte dell’INPS della “Richiesta REDDITI ” (allegato 1) con la quale vengono richiesti i redditi per l’anno 2006 e ove mancanti i redditi relativi all’anno 2005.
Nella richiesta sono indicate:
le pensioni dell’INPS e degli altri Enti interessati alla verifica reddituale
i dati identificativi dei soggetti (titolare, coniuge e familiari) per i quali debbono essere dichiarati i redditi
una “stringa” contenente le informazioni necessarie alla gestione personalizzata delle dichiarazioni.
La stringa, riportata anche con codici a barre per consentirne la lettura ottica è così strutturata:
(omissis)
Le informazioni sopradescritte forniscono alla procedura di acquisizione tutte le indicazioni che consentono di facilitare e controllare l’immissione dei dati.
In particolare il codice righi (campi n. 9 e 10) permette di collegare il soggetto con i righi reddito che debbono essere necessariamente dichiarati in relazione alle prestazioni in corso. Gli altri righi pur non necessari per la continuità dell’erogazione, se forniti, possono consentire all’Ente di procedere d’ufficio al pagamento di eventuali ulteriori prestazioni spettanti.
In linea generale per ciascun soggetto deve essere utilizzato il codice rigo presente nel campo 9 (codice righi del dichiarante). Si deve far riferimento al campo 10 (codice righi nucleo) solo nell’ipotesi di soggetto coniugato che presenti codice rilevanza coniuge = 2 (nel caso cioè in cui è ammesso che il coniuge presenti dichiarazione reddituale a parte).
Nell’allegato 2 è riportata la tabella dei codici righi attribuibili a livello di soggetto correlati alle tipologie di reddito che debbono essere necessariamente dichiarate, in funzione delle prestazioni in godimento.
c) L’acquisizione da parte dei soggetti abilitati delle dichiarazioni reddituali, rese dai titolari delle prestazioni.
I soggetti autorizzati a ricevere le dichiarazioni reddituali sono i CAF, i consulenti tributari, i ragionieri commercialisti, i consulenti del lavoro, i revisori dei conti, i dottori commercialisti, con i quali vengono stipulate apposite convenzioni per la acquisizione e la trasmissione delle dichiarazioni. La consulenza ai dichiaranti da parte dei soggetti abilitati (CAF e professionisti convenzionati) sarà fornita gratuitamente.
Le Sedi dovranno sottolineare con ogni mezzo la gratuità dell’assistenza.
I pensionati dovranno dichiarare soltanto i redditi diversi dalle pensioni. Anche i pensionati che hanno ricevuto la richiesta e non possiedono altri redditi dovranno presentare la dichiarazione.
I dati saranno acquisiti dai CAF e dagli altri soggetti abilitati previo riscontro con la certificazione fiscale e con eventuale ulteriore documentazione prodotta dal pensionato ovvero sulla base di autocertificazione resa in applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, pubblicato sulla G.U. del 20 febbraio 2001, n. 42.
d) La stampa, in duplice copia, della dichiarazione reddituale CERT RED/1 unitamente ai modelli CERT.RED/T e, ove necessario, il modello CERT RED/C-F per i coniugi e i familiari.
In alternativa (in caso di rinuncia alla dichiarazione reddituale) viene stampato il modello CERT RED/3 ovvero il modello CERT RED/4 in caso di morte, il modello CERT RED/5 in caso di espatrio del pensionato, i modellI CERT RED/6 o CERT RED/7 in caso di non possesso di redditi,
Il complesso dei modelli ottenuti dalla procedura - compresi quelli non già citati - è riportato nell’allegato 3.
e) La trasmissione telematica all’INPS dei dati delle dichiarazioni rese dai pensionati.
I soggetti convenzionati dovranno provvedere alla trasmissione delle dichiarazioni reddituali esclusivamente in modalità telematica tramite la rete Internet. Le informazioni “tecniche” aggiornate vengono rese disponibili sul sito Internet dell’Istituto nell’apposita sezione riservata ai modelli reddituali.
f) La custodia da parte dei soggetti abilitati delle copie delle dichiarazioni reddituali .
g) L’applicazione di una penale correlata ad un graduato indice di difettosità in caso di dati errati.
h) L’attribuzione di un indice di difettosità per ciascun soggetto abilitato determinato sulla base della rilevanza degli errori rapportata al numero delle dichiarazioni complessivamente trasmesse.Per consentire ai pensionati di provvedere agevolmente alla presentazione della dichiarazione reddituale e per risolvere eventuali situazioni particolari i Direttori Provinciali, Subprovinciali e di Agenzia dovranno porre in essere tutte le iniziative necessarie per garantire la massima collaborazione con i soggetti che hanno stipulato la convenzione.
Allegati in formato pdf dal sito INPS:
Allegato N. 1
Allegato N. 2
Allegato N. 3