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Circolare INPS n. 113 del 06.08.2007
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Modalità per il versamento delle quote di TFR al “FONDINPS”
Circolare INPS n. 113 del 06.08.2007SOMMARIO: Istruzioni per il versamento delle quote di TFR al FONDINPS tramite F24
L’articolo 8 del d.lgs 5 dicembre 2005, n. 252, nel disciplinare le modalità con le quali i lavoratori possono aderire a forme di previdenza complementare, ha stabilito, come noto, che il conferimento possa avvenire in forma esplicita o tacita.
Il comma 7 del medesimo articolo 8, ha poi individuato i criteri che i datori di lavoro devono seguire per provvedere al versamento delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari.
In particolare, nell'ipotesi di cui alla lettera b), n. 3), è previsto che le quote di TFR maturando debbano confluire alla forma pensionistica complementare costituita presso l’INPS qualora il lavoratore non esprima alcuna volontà entro sei mesi dal 1°gennaio 2007 o dalla data di prima assunzione, se successiva, e non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti numeri 1 e 2 che stabiliscono la destinazione del TFR a forme pensionistiche previste dagli accordi o contratti collettivi.
Al riguardo, con il Decreto ministeriale 30 gennaio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, è stato istituito il «Fondo complementare I.N.P.S.», denominato «FONDINPS» e con delibera Covip del 26 luglio 2007 è stato approvato il relativo regolamento.
All’art. 5 del citato decreto ministeriale del 30 gennaio 2007 è previsto che il Fondo provvede alla stipula di una convenzione con l’Istituto per regolare la raccolta ed i relativi rapporti.
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni per il versamento della contribuzione che i datori di lavoro devono effettuare al predetto Fondo.Modalità operative.
In fase di prima applicazione ed in attesa della citata convenzione FONDINPS – Inps, si dettano di seguito le modalità operative che potranno essere seguite sin dalla prima scadenza dei pagamenti con F24 che, per questo mese di agosto, è stata prorogata al 20 agosto 2007 con D.P.C.M. in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
In particolare è stato istituito un nuovo ed apposito codice F24 denominato “FOIN”. Stante le caratteristiche delle somme afferenti al FONDINPS i versamenti con la predetta causale non potranno essere soggetti a compensazioni e deduzioni.
Per il versamento delle quote di TFR al FONDINPS i datori di lavoro potranno utilizzare il modello F24.
Ai fini della relativa compilazione, devono essere seguite le seguenti modalità:
- nella sezione INPS, vanno compilati i campi “codice Sede” e “matricola INPS”, secondo la prassi ordinaria;
- nel campo “periodo dal - al” va indicato il periodo di paga mensile al quale sono riferite le quote di TFR oggetto del versamento (Es: 07-07 per il periodo “luglio 2007”).
L'importo corrispondente alle quote di TFR deve essere versato indicando con il codice causale di nuova istituzione "FOIN", avente il significato di "Quote TFR FONDINPS”.
Si ribadisce che gli importi esposti con tale causale non sono compensabili né deducibili. Gli stessi, quindi, vanno effettivamente versati per intero anche se nel modello F24 sussistono crediti a favore del datore di lavoro a qualsiasi titolo.Termini di versamento.
Al fine di uniformare i termini di versamento, le quote di TFR di pertinenza del FONDINPS possono essere utilmente versate alla scadenza ordinariamente prevista per i pagamenti con “F24” (16 del mese successivo a quello di riferimento).
Per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2007, il versamento dovrà essere effettuato a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza del semestre a disposizione del lavoratore per esercitare la scelta.Imputazione individuale.
Ai fini dell’imputazione individuale delle scelte, si richiamano le istruzioni fornite con il messaggio n. 19165 del 25 luglio 2007 (allegato n.1).Rilevazione del gettito.
La rilevazione del gettito relativo alle quote di TFR conferite a FONDINPS sarà effettuata a livello centrale.Allegato N. 1 (in formato .doc dal sito INPS)