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Circolare INPS n. 114 del 29.08.2007
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Art. 34-sexies della legge 9 marzo 2006, n. 80. Proroga degli sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo ex art. 21, c. 10, della legge n. 289/2002. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 114 del 29.08.2007SOMMARIO: Modalità operative per la fruizione, per l’anno 2007, dello sgravio a favore delle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio
Con circolare n. 55 del 9 marzo 2007 sono state illustrate criteri e modalità di applicazione dello sgravio contributivo - a favore imprese armatrici italiane, per le navi che esercitano attività di cabotaggio – prorogato, per gli anni 2006 e 2007, dall’articolo 34-sexies della legge 9 marzo 2006, n. 80 (allegato 1).
Come noto - per il biennio di proroga - la misura dello sgravio in questione è stata legislativamente fissata nel limite del 50 per cento e, comunque, entro il tetto di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
In sede di prima applicazione della norma, il Ministero dei Trasporti, al fine di garantire il rispetto dello stanziamento previsto, ha provveduto a confermare il beneficio nella misura del 50% per l’anno 2006, riservandosi la possibilità di ridurre, se necessario, la percentuale per l’anno 2007.
Nel diramare istruzioni per disciplinare l’accesso al beneficio relativamente all’anno 2006, l’Istituto aveva, quindi, fatto riserva di ulteriori disposizioni con riguardo alla misura del beneficio fruibile nell’anno 2007.
Con recente nota (1), il Ministero dei Trasporti, nelle more della quantificazione a consuntivo dello sgravio complessivamente fruito per l’anno 2006, ha reso noto che, per l’anno in corso, la misura del beneficio di cui trattasi deve essere prudenzialmente ridotta al 40% della contribuzione dovuta, con riserva di eventuale conguaglio una volta che siano definitivi i dati contabili complessivi e si venga a conoscenza della conseguente disponibilità finanziaria .
Rinviando integralmente alle disposizioni già fornite con le precedenti circolari per ogni aspetto di carattere normativo e di prassi (ad es., navi rientranti nello sgravio, lavoratori interessati dallo stesso), con la presente circolare si forniscono le disposizioni per l’attuazione pratica dello sgravio in commento, relativamente all’anno in corso.1. Codifica aziende - Modalità operative.
Le posizioni contributive, riferite al personale marittimo imbarcato, dipendente da imprese destinatarie dello sgravio in trattazione, continueranno a essere contraddistinte dal previsto codice di autorizzazione “9E”. Tale codice non dovrà essere attribuito alle posizioni contraddistinte dal codice di autorizzazione “2N” (impresa armatoriale: posizione contributiva relativa al solo personale non soggetto alla legge 26.7.1984, n. 413).
Gli adempimenti contributivi relativi ai periodi di riposo compensativo dei marittimi in “continuità di rapporto di lavoro” (CRL), continueranno ad essere assolti dalle aziende armatoriali su una separata posizione contrassegnata con il previsto codice di autorizzazione “9N”.
Il predetto codice continuerà a contraddistinguere anche le posizioni contributive accese per l’operatività dello sgravio a favore dei galleggianti privi di propulsione propria e dei rimorchiatori.
Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue:
- esporranno il personale avente titolo allo sgravio nei quadri “B-C” del DM10/2, secondo le modalità comuni (2);
- calcoleranno l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia, pari al 40% della contribuzione (sia la quota a carico del datore di lavoro, sia quella a carico del lavoratore), e lo indicheranno nel quadro “D” del DM10/2, accompagnato dal codice di nuova istituzione “C923” con il significato di “ sgravio cabot. ex art. 34-sexies L. 80/2006 - anno 2007”;
- determineranno l'ammontare dello sgravio contributivo relativo a periodi pregressi, comunque non antecedenti “gennaio 2007” e lo indicheranno nel quadro "D" del DM10/2, con il codice di nuova istituzione “C924” con il significato di “arr. sgravio cabot. ex art. 34-sexies L. 80/2006 - anno 2007”; tale operazione dovrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26/3/1993).1.1. Chiarimenti per le operazioni di recupero.
Si ricorda che l’eventuale credito maturato potrà essere recuperato dalle aziende interessate con una delle seguenti procedure:
1) compensazione su modello F24, nel limite massimo di €. 516.456,90, come stabilito dal 1 gennaio 2001 dall’art. 34 della legge n. 388/2000.
2) richiesta di rimborso del credito (o dell’eccedenza dello stesso) alla competente Sede dell’Istituto.
3) richiesta di compensazione del credito mediante utilizzo della procedura ordinaria.
Si rammenta, al riguardo, che i crediti risultanti dalle denunce DM10/2 possono essere compensati sul modello F24, entro il sopracitato limite complessivo, a partire dalla data di scadenza della trasmissione della denuncia da cui emerge il credito contributivo ed entro i dodici mesi successivi, a condizione che il soggetto contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa.2. Istruzioni contabili.
In considerazione della necessità di dover rilevare distintamente, ai fini della rendicontazione allo Stato, gli oneri relativi agli sgravi contributivi in questione afferenti l’anno 2007 da quelli relativi all’anno 2006, viene istituito il conto GAW 37/112 e viene conseguentemente variata la denominazione del conto GAW 37/109, istituito con circolare n. 55 del 9 marzo 2007.
Per assicurare, inoltre, la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive DM10, si dispone che detti conti devono essere movimentati, con il codice documento “95”, soltanto attraverso la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM 10.
Nell’allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.
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(1) Nota Ministero dei Trasporti - D.G. per la Navigazione ed il Trasporto Interno - Div. 3 - prot. 11614 dell’11 luglio 2007.
(2) Si richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di una puntuale utilizzazione, secondo le modalità dettate nelle circolari n. 160/1992 e n. 162/1998, dei previsti codici statistici “C000”, “X000”, e “N000”.Allegato 1
Legge 9 marzo 2006, n. 80
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”
(stralcio)
Art. 34-sexies
Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo
1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)