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Circolare INPS n. 124 del 13.11.2007
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Art. 1, c. 1223, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). Ammissione alle agevolazioni contributive qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea
Circolare INPS n. 124 del 13.11.2007SOMMARIO: D.P.C.M. 23 maggio 2007. Condizioni e modalità di accesso ai benefici qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea
Premessa
L’art. 1, c. 1223, della legge finanziaria per l’anno 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha previsto, in adesione ad un impegno richiesto agli Stati membri dalla Commissione europea a seguito di specifica giurisprudenza comunitaria, che “i destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano … di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea”.
In attuazione di tale norma, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2007, ha individuato le modalità con le quali rendere, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la suddetta dichiarazione.
Con la presente circolare si forniscono gli opportuni chiarimenti di competenza dell’Istituto, nonché il modello di dichiarazione sostitutiva da presentare all’Istituto ai fini dell’accesso alle agevolazioni contributive qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE.1. Campo di applicazione della disciplina.
Ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 23 maggio 2007, l’obbligo di dichiarare di non aver fruito o di aver restituito gli aiuti di cui al successivo paragrafo 2 si applica alle imprese che intendono fruire di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE, sia nelle ipotesi in cui vi sia l’obbligo di notifica ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato, sia nei casi in cui detto obbligo non vi sia.
In relazione a quanto di competenza dell’Istituto e al vigente ordinamento, appaiono qualificabili come aiuti di Stato:
- lo sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi iscritte nel “Registro Internazionale” (art. 6 del D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/1998);
- lo sgravio contributivoa favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo (art. 21, c. 10, della legge n. 289/2002, e successive disposizioni di proroga);
- i benefici contributivi, in misura superiore al 25%, previsti per i contratti di inserimento (artt. 54-59 del D. Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni).
Infatti, gli sgravi previsti nel settore marittimo costituiscono ipotesi in cui sussiste l’obbligo di notifica alla Commissione, mentre i benefici per i contratti di inserimento, superiori al 25%, sono subordinati alle condizioni previste dall’art. 5 del Regolamento (CE) n. 2204/2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione (1).
Di conseguenza, i datori di lavoro che intendono accedere ai benefici di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione secondo le modalità descritte al successivo punto 3.2. Oggetto della prevista dichiarazione sostitutiva.
L’art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007 fornisce l’elenco degli specifici aiuti già dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, l’avvenuta fruizione dei quali, senza restituzione o deposito in un conto bloccato, pregiudica la possibilità di accedere ai benefici contributivi di cui al precedente punto 1.
Pertanto, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da effettuarsi ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, riguarda gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi delle seguenti decisioni:
a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro;
b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;
c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione;
d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Come espressamente previsto dal decreto (art. 3), l’elenco potrà essere in futuro integrato o modificato, per aggiungere altri casi di aiuto, rispetto ai quali le imprese beneficiarie di aiuti di Stato dovranno effettuare la dichiarazione sostitutiva.3. Modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione sostitutiva. Adempimenti a carico delle sedi.
Secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 23 maggio 2007, sono quattro i casi che danno titolo al datore di lavoro ad accedere alle agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato, specificate al precedente punto 1.
Il datore di lavoro, infatti, potrà:
a) non aver beneficiato degli aiuti di cui al precedente punto 2;
b) aver beneficiato di taluno degli aiuti di cui alla lettera b) dell’elenco al punto 2 entro la soglia “de minimis”;
c) aver beneficiato di taluno degli aiuti ed avere già restituito le somme corrispondenti all’ammontare dell’aiuto, comprensive degli interessi;
d) aver beneficiato di taluno degli aiuti ed avere già provveduto al deposito in un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all’ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi.
Si mette pertanto a disposizione dei datori di lavoro interessati il modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 1), nel quale dovrà essere evidenziata, tra l’altro, la sussistenza di una delle condizioni sopra elencate. Il modello è altresì disponibile nella sezione “Modulistica” del sito internet dell'Istituto (www.inps.it), con la denominazione “SC36_Aiuti di Stato”.
I datori di lavoro che intendono beneficiare delle agevolazioni descritte al punto 1 dovranno quindi inoltrare la necessaria dichiarazione sostitutiva, con le modalità sotto descritte, prima dell’inizio della fruizione dei benefici attraverso le denunce DM10/2.
In sede di prima applicazione della norma, sono tenuti a fornire la dichiarazione sostitutiva, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale, anche tutti i datori di lavoro che - a decorrere dal 1° gennaio 2007 - fruiscano o abbiano fruito dei benefici contributivi di cui al punto 1.
Il modulo contenente la prevista dichiarazione sostitutiva potrà essere inoltrato esclusivamente con modalità telematica.
Gli utenti abilitati ai servizi on-line previsti per le “Aziende, consulenti e professionisti” utilizzeranno, previa autenticazione, il servizio “Invio moduli on-line”. Solo al primo accesso sarà necessario compilare una scheda informativa.
Nella sezione “Servizi per modulistica on-line” è infatti presente, nell'elenco di moduli già predisposti per l'invio telematico, anche il modello “Aiuti di Stato - Dichiarazione ai fini dell’accesso”, che dovrà essere selezionato per la trasmissione del file. Il modulo potrà essere compilato on-line e potrà altresì essere allegato (se già scaricato in precedenza), utilizzando la funzione “Sfoglia”.
In ogni caso è necessario non modificare il nome del file, altrimenti sarà inibita la funzione di invio. Gli utenti avranno cura di indicare anche la direzione INPS cui recapitare la dichiarazione oggetto del presente messaggio.
Per quanto attiene alle istruzioni sul corretto utilizzo del servizio in argomento, gli utenti potranno far riferimento alle guide inserite direttamente nelle pagine web proposte.
Poiché il modello viene trasmesso elettronicamente al servizio di Back Office - Contact Center, che provvederà a smistare in automatico il file prodotto alla direzione INPS competente per l’azienda, le direzioni dell’Istituto si atterranno alle modalità operative indicate nel messaggio n. 39420 del 2 dicembre 2004, con particolare riferimento al “livello 3”.
Le Unità di processo Aziende avranno inoltre cura di conservare agli atti le dichiarazioni trasmesse dalle aziende, anche al fine di procedere ad eventuali controlli successivi.
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(1) Art. 59, c. 3, del D. Lgs. n. 276/2003, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 251 del 6 ottobre 2004 (“Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro”).Allegato N. 1 (in formato pdf dal sito INPS)