-
Circolare INPS n. 126 del 19.11.2007
-
Accertamento dei redditi prodotti all’estero: inadempimento dell’obbligo di rilascio delle dichiarazioni reddituali
Circolare INPS n. 126 del 19.11.2007SOMMARIO: Premessa - 1. Inadempimento dell’obbligo di rilascio delle dichiarazioni reddituali
Premessa.
Con circolare n. 124 dell’8 luglio 2003 e n. 91 del 26 luglio 2006, sono state fornite disposizioni in applicazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia per l’accertamento dei redditi prodotti all’estero (art. 49, punto 1), che per l’incremento della maggiorazione sociale per i cittadini residenti all’estero (art. 38, punto 9), per gli anni 2002, 2004, 2005.
Con la presente circolare si forniscono disposizioni sul comportamento da tenere nei confronti dei pensionati residenti all’estero che non hanno adempiuto all’obbligo di rilascio delle dichiarazioni reddituali per l’anno 2002.
L’accertamento reddituale per i percettori di prestazioni collegate al reddito dei residenti all’estero ha la sua fonte normativa nell’articolo 49, punto 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che recita:
“I redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l’accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro degli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione”.
Il Decreto Ministeriale 12 maggio 2003 di attuazione del citato articolo 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2003, agli articoli 1 e 2 precisa in quali casi l’accertamento reddituale debba effettuarsi con l’acquisizione di certificazioni rilasciate dagli Organismi esteri ed in quali altri possa essere sufficiente l’autocertificazione.
Gli articoli 1 e 2 del Decreto di attuazione dispongono:
Articolo 1
I redditi prodotti all’estero rilevanti per l’accertamento dei requisiti reddituali previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati dall’ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito:
- redditi previdenziali italiani ed esteri;
- redditi da lavoro;
- redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;
- redditi di capitali e di partecipazione;
- redditi a carattere assistenziale.
Articolo 2
1) I redditi di cui all’articolo 1 vengono rilevati, negli Stati elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, attraverso la presentazione all’Ente erogatore di:
a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascun Stato provvedono all’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
b) copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti la prova dell’avvenuta consegna o trasmissione all’Autorità fiscale dello Stato di residenza, ovvero, per i pensionati per i quali il livello di reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all’Autorità fiscale, di una autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.
2) Negli Stati non compresi tra quelli di cui al comma 1, l’accertamento dei requisiti viene effettuato attraverso la presentazione all’Ente erogatore di :
a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascun Stato provvedono all’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali
b) autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.
3) Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b,) devono contenere l’accertamento dell’identità personale del dichiarante, effettuato dall’Autorità consolare o dagli Enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Il successivo art. 5 del Decreto ministeriale 12 maggio 2003 prevede l’interruzione della prestazione per il pensionato che non abbia effettuato entro il 31 dicembre 2003 la comunicazione del reddito prodotto nell’anno precedente.
Tale specifica disposizione può essere intesa come regola stabilita per un sistema generalizzato da applicarsi anche per gli anni successivi, nella perdurante vigenza dell’art. 49 della legge 289 del 2002. Appare di fatto non condivisibile che di fronte ad una norma attuativa del medesimo articolo 49 la sanzione ivi prevista valga solamente per un anno e non fino a quando la norma attuata resta in vigore. Tanto più che mentre non sembra esservi alcuna ragione che possa giustificare ciò, al contrario l’esigenza di salvaguardare l’uguaglianza tra i pensionati suggerisce di regolare le situazioni uguali in modo uguale per tutti gli anni nei quali persiste l’obbligo di comunicazione.
Inoltre, considerato che il requisito reddituale rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, ne deriva che tale requisito deve essere presente durante tutta la vigenza del rapporto previdenziale. L’evidente necessità di accertare la sussistenza del requisito costitutivo è soddisfatta proprio dalle norme previste dal decreto ministeriale del maggio 2003, che pongono a carico del pensionato la comunicazione annuale del dato in questione. Difatti, il reddito prodotto all’estero da soggetti residenti all’estero, in quanto reddito ivi sottoposto a tassazione, non può essere altrimenti conosciuto dall’ente erogatore italiano né essere verificato in assenza della collaborazione del percepente.
La mancata certificazione giustifica, pertanto, come peraltro previsto dal decreto stesso, l’interruzione dell’erogazione in assenza di prova della persistenza del diritto che alla sussistenza di quel reddito è subordinato.1. Inadempimento dell’obbligo di rilascio della dichiarazione reddituale.
Con riferimento ai redditi prodotti nell’anno 2002 dai pensionati residenti all’estero la relativa campagna reddituale è stata avviata, nel corso del 2003, con la collaborazione dei Patronati (come precisato nella citata circolare n. 91 del 26 luglio 2006 ).
Una parte residuale dei pensionati, nonostante i solleciti successivamente effettuati tramite gli Istituti bancari, non ha adempiuto all’obbligo di rilascio delle dichiarazioni reddituali.
Nei confronti di questi pensionati, ove permanga l’assenza della comunicazione reddituale anche per gli anni 2004 e 2005, è stato deciso di sospendere l’erogazione delle prestazioni collegate al reddito in godimento, attraverso una procedura centralizzata.
Tale procedura quindi effettuerà il calcolo dell’ammontare della nuova rata di pensione (con sospensione delle quote collegate al reddito) senza, al momento, determinazione dei debiti per il periodo pregresso.
Peraltro, l’eventuale sospensione delle predette prestazioni non avviene immediatamente, ma diventa operativa a seguito dell’invio al pensionato di una specifica lettera riguardante l’invito a produrre entro 60 giorni la documentazione mancante riferita agli anni 2004 e 2005, con l’avvertenza che in caso di perdurante inerzia si provvederà alla sospensione dell’erogazione delle prestazioni in argomento.
Si offre così al pensionato - attraverso il Consolato competente, il Patronato che lo rappresenta o direttamente - la possibilità di comunicare i redditi percepiti prima che venga messo in pagamento il nuovo importo ridotto. La Sede, in presenza di ricezione della dichiarazione dovrà provvedere alla acquisizione dei dati reddituali al fine di evitare la suddetta sospensione.
Ovviamente sarà consentito ai pensionati di regolarizzare la propria posizione anche successivamente; di conseguenza l’Istituto provvederà a ripristinare la prestazione spettante ove ne ricorrano le condizioni.
Attesa la rilevanza dell’operazione ed al fine di ridurre i disagi per gli aventi diritto, si richiama l’attenzione di tutte le Sedi interessate perché venga definito un percorso privilegiato, prendendo anche diretti contatti con i Consolati o con i Patronati dei residenti all’estero, per l’invio delle comunicazioni reddituali relative ai soggetti di che trattasi, anche se gestiti da altre Strutture.