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Circolare INPS n. 129 del 22.11.2007
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Art. 1, c. 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ammissione alle agevolazioni contributive qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Istituzione conto presso la Banca d’Italia
Circolare INPS n. 129 del 22.11.2007SOMMARIO: D.P.C.M. 23 maggio 2007. Circolare INPS 13 novembre 2007, n. 124. Deposito vincolato delle somme in contestazione. Istituzione conto presso la Banca d’Italia e modalità di versamento
Premessa
Con circolare n. 124 del 13 novembre 2007, sono state fornite indicazioni in ordine ai vincoli introdotti dall’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. legge finanziaria 2007), per le imprese interessate da procedure di recupero di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune che intendono fruire di benefici rientranti nel campo di applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE).
In particolare, è stato precisato che, ai sensi della norma sopra citata e del DPCM di attuazione 23 maggio 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le imprese che intendono fruire di aiuti di Stato devono aver restituito o depositato in un conto bloccato gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero con le seguenti decisioni:
a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro;
b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;
c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione;
d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.1. Istituzione del conto bloccato e modalità di versamento degli aiuti illegittimi
Ad integrazione delle disposizioni contenute nella predetta circolare n. 124, si comunica che, in attuazione di quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, questo Istituto ha provveduto ad aprire presso la Banca d’Italia – Tesoreria provinciale di Roma, il conto di contabilità speciale finalizzato a consentire alle imprese interessate dalle procedure di recupero degli aiuti di Stato di cui alle decisioni CE 11 maggio 1999, C/128/2000 (agevolazioni per contratti di formazione e lavoro) e 30 marzo 2004, 2004/800/CE (aiuti all’occupazione), di versare a titolo di deposito provvisorio le somme oggetto di contestazione in via amministrativa o dinanzi all’autorità giudiziaria.
Il numero di conto è 3345, intestato a “INPS DEP IMP L296-06 DM23-5-07”.
Per quanto concerne le modalità di versamento delle somme, le imprese dovranno provvedere, ai sensi del DM 9 ottobre 2006, n. 293, mediante bonifico bancario o postale, attenendosi alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato n. 20 dell’ 8 maggio 2007 (allegato 1) e n. 31 del 17 ottobre 2007.
In particolare, per gli aiuti oggetto di recupero ai sensi della decisione CE 11 maggio 1999, C/128/2000, dovrà essere indicata la causale “SGRAVI C.F.L./U.E.”, mentre per quelli di cui alla decisione CE 30 marzo 2004, 2004/800/CE la causale è “AGEVOLAZIONI L. 81/2003/U.E.”.
Al fine di poter beneficiare di aiuti di Stato, le imprese dovranno versare nel conto n. 3345 l’intero importo richiesto dall’Istituto a titolo di capitale e interessi.
Le imprese dovranno, inoltre, indicare la matricola INPS nel campo riservato al “codice versante”.
Tale adempimento è essenziale per consentire all’Istituto di imputare correttamente la somma versata in deposito al credito in contestazione.
Per il versamento dovrà essere utilizzato il codice IBAN IT81H0100003245348200003345.
Si fa presente che il suddetto conto è infruttifero e, quindi, le somme in esso depositate non produrranno interessi.2. Adempimenti a carico delle Sedi
Il versamento sul conto acceso presso la Banca d’Italia viene effettuato dalle imprese a titolo provvisorio nelle more della definizione del contenzioso, non potendo assumere in alcun modo il significato di riconoscimento del debito.
Di conseguenza, le Sedi dovranno limitarsi – acquisita la notizia dell’avvenuto deposito – a sospendere l’esecutività delle cartelle esattoriali relative al suddetto credito, oggetto di contestazione.
In nessun caso dovrà essere effettuato lo sgravio della cartella esattoriale.Allegato 1
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Circolare n. 20 Roma, 8 maggio 2007
OGGETTO: modalità per l'utilizzo del bonifico per effettuare i versamenti nelle tesorerie statali.
Con il D.M. del 9 ottobre 2006, n. 293, pubblicato sulla G.U. del 20.12.2006, è stato introdotto il bonifico bancario e postale come strumento per effettuare i versamenti nella Tesoreria statale, che si aggiunge a quelli già previsti dall’art. 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni.
Pertanto il bonifico potrà essere utilizzato, a decorrere dal 19 giugno 2007, da tutti coloro che devono effettuare versamenti al Bilancio dello Stato o su altri conti di tesoreria, ad eccezione dei soggetti tenuti ad effettuarli attraverso girofondi di tesoreria. La Cassa Depositi e Prestiti potrà utilizzare il bonifico di tesoreria per effettuare pagamenti a favore di soggetti titolari di conti di tesoreria che non hanno aderito alla procedura RID.
In attesa che vengano adottate nuove modalità per i versamenti fiscali e contributivi dovuti dagli Enti sottoposti alla normativa di Tesoreria Unica ( T.U.) - Tabelle A e B della legge 720/84 e successive modifiche e integrazioni - tale strumento potrà essere utilizzato dai predetti Enti per versare i contributi all’INPDAP, nonché, fermo restando il criterio del prioritario utilizzo di cui all’art. 7 del D.Lgs. 279/97, dagli Enti sottoposti alla normativa di T.U. mista, per effettuare versamenti diretti al bilancio dello Stato o su altri conti di tesoreria, senza più l’obbligo di operare il girofondi.
Il bonifico di tesoreria può essere utilizzato anche per la costituzione di depositi provvisori e definitivi, purchè gli elementi che devono essere indicati per la loro costituzione siano compatibili con lo standard tecnico del bonifico.Elementi da indicare nella disposizione di bonifico.
Per consentire la corretta finalizzazione delle somme, i soggetti che effettuano il versamento con il bonifico bancario o postale dovranno indicare, nella disposizione di bonifico, i seguenti elementi:
a) coordinate bancarie in formato IBAN, ove nelle posizioni dedicate a contenere le informazioni riferite all’ABI, al CAB e al numero di conto siano indicati i seguenti valori:
- codice ABI valorizzato a 1000 (identificativo della Banca d’Italia)
- codice CAB impostato a 3245 (identificativo della procedura “entrate” della Tesoreria)
- numero di conto definito in modo da individuare anche la tesoreria destinataria;
b) causale del versamento;
c) codice fiscale del versante;
d) eventuale codice versante.
In sede di esecuzione dei bonifici, le banche e Poste S.p.A. dovranno riportare nel campo informativo “INFO-BANCA-BANCA” gli elementi di cui ai precedenti punti da b) a d) nonché la data in cui il bonifico è stato disposto, secondo il seguente criterio posizionale, separati da un asterisco:
- data dell’addebito sul conto del versante ovvero del versamento allo sportello (ggmmaa)
- codice fiscale-partita IVA (su 16 posizioni)
- causale del bonifico (49 posizioni)
- codice versante (10 posizioni)
- nome e cognome/ragione sociale del versante (26 posizioni) nei casi in cui l’ordinante del bonifico sia diverso dal versante.
Nessun onere è rimesso agli operatori circa la verifica dell’indicazione di tali elementi da parte dell’ordinante e della loro correttezza.
Nella disposizione di bonifico i versanti non dovranno indicare alcuna valuta per il beneficiario, in quanto le banche e Poste Italiane S.p.A. sono obbligate a riconoscere i fondi alla Banca d’Italia entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di versamento delle somme o di addebito del conto del debitore.
Per quanto concerne in particolare i conti di tesoreria unica di tabella A, in conseguenza della vigente normativa di tesoreria unica, l’IBAN attribuito al conto potrà essere utilizzato unicamente per effettuare bonifici che devono affluire sul sottoconto infruttifero, mentre i versamenti di somme costituenti entrate proprie dell’Ente dovranno continuare ad essere effettuati a favore del tesoriere dell’Ente stesso con i normali canali bancari.
Al fine di dare la massima diffusione dei predetti codici IBAN, lo scrivente provvederà a renderli disponibili sul proprio sito internet all’indirizzo www.rgs.mef.gov.it. Sotto la voce Bilancio, in allegato al quadro di classificazione delle entrate del bilancio dello Stato, saranno inseriti i codici IBAN relativi ai capitoli di bilancio, mentre nell’area Finanza Enti Decentrati – Tesoreria Informatica, quelli relativi ai conti di tesoreria. Inoltre ai titolari di conti di tesoreria verrà fornito, dalla Banca d’Italia, l’IBAN attribuito al proprio conto, con l’elaborato mensile di rendicontazione mod. 56 T.
Sempre al fine della maggiore diffusione delle informazioni, si invitano la Banca d’Italia, le banche e Poste S.p.A. a favorire la conoscenza del nuovo strumento di pagamento presso il pubblico che si reca ai propri sportelli.Contabilizzazione dei bonifici da parte delle Tesorerie dello Stato.
Per i versamenti effettuati con bonifico non è richiesta la compilazione della distinta di versamento mod. 124 T.
I bonifici che recano la corretta indicazione del codice IBAN sono automaticamente contabilizzati dalle Tesorerie al bilancio dello Stato o nei conti di tesoreria degli altri enti creditori.
I bonifici che non possono essere finalizzati automaticamente a causa dell’errata indicazione dell’IBAN, sono contabilizzati sull’apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria competente territorialmente, se individuata attraverso l’IBAN, o altrimenti presso la Tesoreria di Roma Succursale. La Tesoreria competente effettua gli accertamenti necessari per la corretta finalizzazione delle somme.
Decorso il secondo mese successivo a quello in cui il bonifico è stato regolato, qualora non siano stati acquisiti elementi utili per la corretta imputazione del versamento, la Tesoreria competente costituisce un deposito provvisorio per “dubbia imputazione” ai sensi delle vigenti disposizioni.Restituzione di somme per versamenti non dovuti.
Nel caso di bonifici effettuati per versamenti non dovuti, si riportano di seguito le indicazioni da seguire ai fini della restituzione delle somme, a seconda che trattasi di:
a) versamenti per i quali sono stati costituiti depositi provvisori per “dubbia imputazione”;
b) bonifici non finalizzati e affluiti nelle contabilità speciali di cui al precedente punto 2;
c) bonifici già contabilizzati nel bilancio dello Stato o nei conti di tesoreria degli altri enti creditori.
La diversa condizione deve essere accertata dagli interessati presso la competente Tesoreria.
Nel caso sub a), l’interessato deve rivolgere apposita istanza alla Direzione provinciale dei servizi vari territorialmente competente indicando la modalità di restituzione del deposito. Il predetto ufficio invia l’ordine di restituzione del deposito alla coesistente Sezione di Tesoreria che provvede alle operazioni di competenza.
Per le somme erroneamente versate ed affluite sulle contabilità speciali di cui al punto b) l’interessato deve presentare la richiesta di restituzione alla competente Sezione di tesoreria che vi provvede previa autorizzazione della Ragioneria provinciale.
Nei casi di cui al punto sub c), se trattasi di somme affluite al bilancio dello Stato, l’interessato deve chiedere il rimborso all’Amministrazione che le ha acquisite, che vi provvede con le modalità previste per il pagamento delle spese dello Stato.
L’Amministrazione competente per il rimborso delle somme versate in conto entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze ( capo X ) è la Direzione provinciale dei servizi vari.
In caso di somme versate in conto entrate a capi diversi dal capo X, se l’Amministrazione competente non ha, nel proprio stato di previsione, l’apposito capitolo di spesa, la stessa Amministrazione inoltra l’istanza di rimborso alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari, affinché vi provveda.
Se la somma è invece affluita su un conto di tesoreria la restituzione va chiesta al titolare del conto.
La restituzione al versante delle somme può avvenire, a seconda della richiesta, mediante bonifico bancario o postale, ovvero con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia da spedire con “assicurata” all’indirizzo del richiedente.
Qualora l’intermediario effettui un versamento di importo non dovuto o di importo superiore a quanto dovuto, la procedura di rimborso deve essere attivata da quest’ultimo con le modalità di cui sopra, producendo idonea documentazione alle amministrazioni competenti, e nessun adempimento è richiesto al versante. In tal caso le somme sono restituite all’intermediario.Effetti liberatori della ricevuta del bonifico.
La ricevuta del bonifico, o la diversa comunicazione prevista dal contratto di conto corrente, rilasciata dalle banche o da Poste, ha efficacia liberatoria per il debitore dalla data in cui è stato effettuato il versamento agli sportelli bancari o postali, ovvero in cui l’importo è stato addebitato sul conto del debitore. Tale data – che deve essere indicata in sede di esecuzione del bonifico nell’apposito campo informativo - viene riportata nei dati del versamento dalla Tesoreria competente ad effettuare la contabilizzazione del bonifico.
Qualora il soggetto che effettua il versamento mediante bonifico si avvalga di strumenti telematici, può richiedere alla banca o a Poste, ove necessario e in aggiunta alla comunicazione prevista dal contratto disciplinante le disposizioni di pagamento tramite i predetti strumenti, ulteriore documentazione attestante l’avvenuto versamento.
A fronte di bonifici pervenuti per versamenti al bilancio dello Stato, le Tesorerie stampano le relative quietanze che conservano agli atti. Non si fa luogo, invece, alla stampa di documenti di entrata per versamenti affluiti nei conti di tesoreria.
In caso di smarrimento della ricevuta di bonifico, il soggetto che ha effettuato il versamento può chiedere alla Tesoreria competente che gli venga inviata la quietanza mod. 121 T. (per i versamenti affluiti al bilancio dello Stato) o l’attestazione di versamento per quelli accreditati su conti di tesoreria, comunicando il “Codice riferimento operazione” (CRO) o il “Numero di transazione” (TRN) del bonifico o in mancanza ogni altro elemento utile ad identificarlo.
Adempimenti da parte delle Ragionerie provinciali dello Stato per i versamenti di pertinenza dei capitoli del capo X del bilancio dello Stato.
In attuazione dei commi 8 e 9 dell’art. 3 del D. M. citato in premessa, il flusso informatico dei versamenti relativi ai capitoli del capo X è inviato dalla Banca d’Italia alla Ragioneria Generale dello Stato, in uno con il flusso di tutti i versamenti di pertinenza del bilancio dello Stato. Le Ragionerie provinciali, sulla base delle informazioni presenti nel Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato, effettuano i controlli di competenza e, per i versamenti relativi ai capitoli del capo X, inseriscono nel Sistema, ove previsto, il codice versante.Indicazione del codice fiscale nei versamenti effettuati presso le Tesorerie.
L’art. 2, commi 2 e 3, e l’art. 3, comma 1 del Decreto 293/06 estendono a tutti i versamenti effettuati presso le Tesorerie l’obbligo di indicare il codice fiscale del soggetto versante, già previsto dall’art. 4 ter della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, per il versamento dei tributi da parte degli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica.
Il codice fiscale va indicato nella disposizione di bonifico, ovvero sui titoli di spesa emessi dalle amministrazioni, oppure sulle distinte mod. 124 T. o su altra documentazione prevista per i versamenti.
Le Tesorerie riportano il codice fiscale del versante sui documenti di entrata emessi.
Le Tesorerie si limitano a verificare l’esistenza del codice fiscale esclusivamente per i versamenti effettuati ai propri sportelli, respingendo quelli privi di tale codice.