-
Circolare INPS n. 136 del 21.12.2007
-
Conguaglio di fine anno 2007 dei contributi previdenziali e assistenziali. Fondo di Tesoreria: conguagli e modalità di versamento da parte delle aziende che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 dicembre 2006. Bonus per il posticipo del pensionamento: conguagli in relazione alla cessazione dello stesso al 31/12/2007
Circolare INPS n. 136 del 21.12.2007SOMMARIO: Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il DM10. Riflessi del conguaglio di fine anno sulla denuncia EMens
Premessa
Con l'approssimarsi della fine dell'anno solare, possono rendersi necessarie, per i datori di lavoro - per effetto di talune normative particolari - alcune operazioni di conguaglio con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali.
Tali operazioni sono generalmente determinate dalle seguenti necessità:
- pervenire alla esatta quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs n. 314/1997);
- applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso;
- imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di GENNAIO 2008.
Al fine di agevolare l'operato dei datori di lavoro, si elencano di seguito le fattispecie che possono determinare operazioni di conguaglio di fine anno, con l'indicazione delle circolari di riferimento e dei codici da utilizzare:
1) elementi variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993);
2) decontribuzione dei premi di risultato (art. 2, D.L. n. 67/1997, convertito con modificazioni nella legge n. 135/1997);
3) massimale art. 2, c. 18 della legge n. 335/1995;
4) contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992;
5) erogazioni liberali esenti fino all'importo di € 258,23 nel periodo di imposta (art. 51, c. 2, lett. b) del T.U.I.R.);
6) fringe benefit esenti se non superiori a € 258,23 nel periodo d'imposta (art. 51, c. 3 del T.U.I.R.);
7) prestiti ai dipendenti;
8) piani di stock option (art. 51, comma 2, lett. g-bis) del T.U.I.R.);
9) auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, c. 4, lett. a) del T.U.I.R.;
10) erogazione “bonus” ai lavoratori che posticipano il pensionamento (art. 1 commi 12 e succ. della legge n. 243/2004) e cessazione dello stesso al 31 dicembre 2007
11) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria.Termine per l’effettuazione del conguaglio.
In attuazione a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di DICEMBRE 2007 (scadenza 16/1/2008), anche con quella di competenza del mese di GENNAIO 2008 (scadenza 18/2/2008), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, peraltro, che - con effetto dall’anno in corso - le operazioni di conguaglio riguarderanno anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di FEBBRAIO 2008 (scadenza 17 marzo 2008), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di GENNAIO 2008.
In relazione a quanto precisato con la circolare n. 117 del 7 dicembre 2005, si fa presente che, relativamente ad alcune categorie di dipendenti pubblici ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato – la cui retribuzione è comprensiva della maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art. 22 della legge n. 177/76 – la sistemazione di detta maggiorazione potrà avvenire anche con la denuncia del mese di FEBBRAIO 2008 (scadenza 17 marzo 2008).1. Elementi variabili della retribuzione (DM 7/10/1993).
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con decreto ministeriale 7/10/1993 (1), ha stabilito che, qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione. Gli eventi o elementi considerati sono:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).
Agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche la indennità di cassa (2), i prestiti ai dipendenti (3) ed i congedi parentali in genere.
Con circolare n. 117 del 7 dicembre 2005, l’Istituto ha ricompreso, tra le variabili retributive, anche i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese precedente) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.
Pertanto, mentre non occorre operare alcun accorgimento se l’assunzione è intervenuta nei mesi da GENNAIO a NOVEMBRE, se l’assunzione avviene a DICEMBRE ed i ratei si corrispondono nella retribuzione di GENNAIO, occorre ricomprendere l’importo degli stessi sia tra le variabili in aumento della denuncia DM10 (codice A000), sia nell’elemento dell’EMens(contenuto in ), attributo Anno Precedente, .
Relativamente ai compensi per lavoro straordinario (4) – ivi compreso l’istituto contrattuale della banca ore (5) - si richiamano le istruzioni fornite con le circolari in nota. Con riferimento all’assoggettamento contributivo dei compensi per ferie non godute, si rimanda a quanto precisato al successivo punto 1.1
Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di DICEMBRE 2007 i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di GENNAIO 2008, vanno evidenziati sulla denuncia DM10 di detto mese utilizzando i codici di seguito indicati
CODICI QUADRO "B/C"CODICI
VOCI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE
DATORE DI LAVORO
A000
Aumento della retribuzione imponibile
Generalità delle Aziende
D000
Diminuzione della retribuzione imponibile
Generalità delle Aziende
F000
Aumento della retribuzione imponibile
Fondi Speciali di previdenza
G000
Diminuzione della retribuzione imponibile
Fondi Speciali di previdenza
F010
Aumento della retribuzione imponibile
Prestazioni in conto capitale – esattoriali
G010
Diminuzione della retribuzione imponibile
Prestazioni in conto capitale – dazieri
Si annota che gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati, ai fini della imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, si considerano secondo il principio della competenza (DICEMBRE 2007), mentre ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.) si considerano retribuzione del mese di GENNAIO 2008. Pertanto, si dovrà tener conto dei suddetti elementi nella denuncia EMens del mese di GENNAIO 2008 utilizzando l’elemento
(contenuto in ), con attributo anno 2007, e gli elementi o .
Si chiarisce che in presenza di entrambi gli elementi, con attributo dello stesso anno, occorrerà indicare esclusivamente il saldo tra le due partite.
Anche nella certificazione CUD/2008 e nella dichiarazione dei sostituti modello 770/2008 si dovrà tenero conto delle predette variabili.
Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% ex art. 22 L. 177/1976) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono. Tuttavia, fermo restando l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di GENNAIO 2008, le aziende potranno comunicare le partite in questione, con i codici sopra menzionati, anche con la denuncia DM10 del mese di FEBBRAIO 2008. Al riguardo si ricorda che la variabile retributiva in diminuzione (codice “D000”) può essere utilizzata nel corso dell’anno per gestire una riduzione di imponibile riferito al compenso per ferie non godute (circ. n. 15 del 15.1.2002 e successivo punto 1.4.2).
Esempio di variabile riferita all’ipotesi di assunzione nel mese di Dicembre.
Si ipotizzi il caso di un impiegato assunto mercoledì 19 dicembre 2007, ad elaborazione delle paghe riferite al mese di DICEMBRE ormai chiusa, il cui rateo di retribuzione sia pari a € 500,00.
L’evento “Assunzione” viene contabilizzato nella busta paga di GENNAIO 2008, nella quale la retribuzione imponibile di GENNAIO pari, ad esempio, a € 1.500,00 sarà aumentata dell’importo di € 500,00 (per rateo del mese di DICEMBRE), per un totale di € 2.000,00.
Pertanto, nella denuncia DM10 di GENNAIO 2008, l’imponibile pari a € 2.000,00 (retribuzione di GENNAIO 2008 + rateo di DICEMBRE 2007) andrà indicato in corrispondenza del rigo 11 e assoggettato al regime contributivo in vigore per l’anno 2008 e l’imponibile pari a € 500 andrà indicato come voce variabile (in aumento) della retribuzione del mese di GENNAIO/FEBBRAIO 2008 con il previsto codice “A000”.
Per quanto attiene alla denuncia EMens del mese di GENNAIO 2008, nell’elementosarà riportato il valore di € 2.000,00, mentre nell’elemento , attributo anno 2007, elemento sarà riportato il valore di € 500,00. Si ricorda che, per lo stesso lavoratore, dovrà essere trasmesso un flusso EMens riferito al mese di DICEMBRE 2007 nel quale saranno valorizzati, oltre agli elementi identificativi del lavoratore ( , , , , , , , , ) anche gli elementi ( e ), con valore pari a zero e ( e ). 1.1. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva
Con la risposta ad una istanza di interpello (n. 5221 del 26 ottobre 2006) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con l’Istituto, nel ribadire il principio che il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, precisa che possono essere monetizzate, vale a dire sostituite con apposita indennità:
- le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003 (entrata in vigore del D.Lgs n. 66/2003);
- le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento;
- le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al “periodo minimo” legale.
Quanto, invece alle quattro settimane di ferie considerate dal legislatore, il Ministero del lavoro precisa che le stesse, ove non godute entro il termine dei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione, ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva (l’art. 10, c. 1. del D.Lgs n. 66/2003, fa espressamente salvo “quanto previsto dalla contrattazione collettiva”), potranno essere fruite dal lavoratore anche successivamente ove il datore di lavoro a ciò acconsenta. Ciò a norma dell’art. 2109 del c.c. il quale, appunto, dispone che il “momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro che deve tener conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore”, ferme restando le conseguenze sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 66/2003.
In una precedente risposta ad altro Interpello (n. 4908 del 18.10.2006) il Ministero del lavoro ha precisato che la contrattazione collettiva può derogare anche con riferimento all’obbligo di godimento infra-annuale delle prime due settimane di ferie, fermo restando che il datore di lavoro sarà passibile di sanzione.
Con riguardo all’adempimento dell’obbligo contributivo per le somme corrisposte o dovute per indennità sostitutiva delle ferie, il Ministero del lavoro conferma l’impostazione seguita dall’INPS con le circolari n. 186 del 1999, n. 15 del 15 gennaio 2002 , ribadita, da ultimo con il messaggio n. 118 dell’8 ottobre 2003 .
Dette istruzioni, sul piano del momento impositivo e della collocazione temporale dei contributi possono così sintetizzarsi:
- in presenza di una previsione legale ovvero contrattuale collettiva che regolamenta il termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza dell’obbligazione contributiva per il compenso per ferie non godute - e quindi la relativa collocazione temporale dei contributi - coincide necessariamente con il predetto termine legale o contrattuale. Ne consegue che il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale;
- i datori di lavoro sono, quindi, tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l’importo corrispondente al compenso ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto in ragione dell’espresso divieto di cui al c. 2 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003. Detto criterio si applica anche ai periodi di ferie ulteriori rispetto alle quattro settimane minime di legge;
- nel caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo al versamento dei contributi saranno applicate le disposizioni contenute nella circolare INPS n. 15/2002 (vedi successivo punto 1.2).
L’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi (cfr. messaggio INPS n. 101/2001).
A far tempo dal 1° gennaio 2005 (introduzione della denuncia EMens), l’importo del compenso ferie non godute deve essere inserito nell’elementodel mese nel quale è stata assolta l’obbligazione contributiva. Successivamente, al momento della corresponsione del compenso per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, sarà assoggettata a contribuzione solo l’eventuale differenza di importo rispetto a quanto già sottoposto al prelievo previdenziale e solo tale differenza sarà inserita nell’elemento imponibile. Fino a tutto il 2004 il compenso per ferie non godute veniva imputato nel CUD e 770 dell’anno in cui era stato assoggettato all’obbligo contributivo. 1.2. Ferie godute successivamente all’assolvimento degli obblighi contributivi.
L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle ferie (cfr. circolare INPS n. 186/1999).
Pertanto, può verificarsi il caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato.
I datori di lavoro possono recuperare il contributo versato sui compensi ferie in base alle seguenti modalità che sono contenute nella circolare INPS n. 15 del 15 gennaio 2002 ed armonizzate con quanto precisato con il messaggio n. 16329 del 22 aprile 2005.
Per effetto dell’introduzione dell’EMens, dal 1° gennaio 2005, occorre distinguere il momento in cui è avvenuto l’assoggettamento del compenso ferie, fino al 31 dicembre 2004, ovvero successivamente a tale data.1.3. Ferie assoggettate a contribuzione fino al 31.12.2004 e fruite negli anni successivi
In tale ipotesi l’importo del compenso ferie avrà trovato collocazione nel quadro "Altre competenze" dei dati previdenziali INPS” del CUD e del mod. 770.
Pertanto, per il recupero dei contributi sul compenso ferie, dovrà essere utilizzata esclusivamente la procedura DM10/V. Inoltre deve essere effettuata un’apposita comunicazione di rettifica solo all’INPS attraverso il mod. SA/RETT, per modificare la voce “Altre competenze” riferita al compenso ferie, nonché una rettifica del CUD per il lavoratore, limitatamente alla parte previdenziale.1.4. Ferie assoggettate a contribuzione dal 1° gennaio 2005 e denunciate con l’ EMens
1.4.1. Ferie fruite nello stesso anno in cui è assolto l’obbligo contributivo
Le aziende possono utilizzare, in alternativa, una delle seguenti procedure illustrate con circolare n. 186/99:
a) Recupero diretto dei contributi nel quadro "D" del DM10:
- assoggettamento a contribuzione dell’intera retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate sono state fruite (in tutto o in parte), con attribuzione di detta retribuzione all’imponibile all’EMens dello stesso mese;
- utilizzo della «variabile retributiva in diminuzione» con attributo anno «corrente» (in presenza di anno corrente l’importo del compenso ferie sul quale sono stati recuperati i contributi non è un “di cui” dell’imponibile)
- conguaglio nel quadro "D" del DM10 dell’importo dei contributi versati relativi al compenso sostitutivo divenuti indebiti, con il codice “L480” preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. FERIE";
- indicazione, ai soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C del DM10, dell’importo della retribuzione riferita al compenso ferie sulla quale sono stati, nello stesso anno, versati i contributi oggetto di recupero, utilizzando il codice “H400" preceduto dalla dicitura "RID. IMPONIBILE ANNO CORRENTE", senza indicare "numero dipendenti", "numero giornate" e "contributi dovuti".
Si fa presente che, ai fini della denuncia EMens, in luogo della variabile in diminuzione, è sempre possibile fare una denuncia sostitutiva EMens (rettifica) per il mese in cui è avvenuto l’assoggettamento del compenso con la modifica dell’imponibile.
b) Procedura di "decontribuzione" diretta sulla retribuzione del mese in cui vengono fruite le ferie
- assoggettamento a contribuzione della retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite (in tutto o in parte), portando in diminuzione l’importo riferito al compenso ferie già assoggettato a contribuzione;
- indicazione nell’EMens dell’imponibile corrispondente alla retribuzione decontribuita. Trattandosi dello stesso anno in cui è avvenuto l’assoggettamento contributivo non è necessario l’utilizzo delle variabili.1.4.2 Ferie fruite nell’anno successivo a quello in cui è stato assolto l’obbligo contributivo
Le aziende possono utilizzare, in alternativa, una delle seguenti procedure:
a) Recupero diretto dei contributi nel quadro "D" del DM10:
- assoggettamento a contribuzione dell’intera retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate sono state fruite (in tutto o in parte), con attribuzione di detta retribuzione all’EMens dello stesso mese;
- rettifica dell’EMens del mese dell’anno precedente in cui è avvenuto l’assoggettamento contributivo, mediante la trasmissione di una nuova denuncia con l’imponibile corretto (in alternativa, può essere utilizzata la procedura prevista per la compilazione dell’EMens di cui alla successiva ipotesi b);
- conguaglio nel quadro "D" del DM10 dell’importo dei contributi versati relativamente al compenso sostitutivo divenuti indebiti, utilizzando il codice “L480” preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. FERIE";
- indicazione, ai soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C del DM10, dell’importo della retribuzione riferita al compenso ferie sulla quale sono stati versati i contributi oggetto di recupero, utilizzando il codice “H500" preceduto dalla dicitura "RID. IMPONIBILE ANNO PRECEDENTE», senza indicare "numero dipendenti", "numero giornate" e "contributi dovuti".
b) Procedura di "decontribuzione" diretta sulla retribuzione del mese in cui vengono fruite le ferie:
- assoggettamento a contribuzione della retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite (in tutto o in parte), portando in diminuzione l’importo riferito al compenso ferie già assoggettato a contribuzione;
- indicazione nell’Emens dell’imponibile corrispondente alla retribuzione decontribuita, con utilizzo della variabile in diminuzione, attributo anno «precedente».
L’INPS, ai fini della determinazione del montante dell’anno corrente, sommerà all’imponibile decontribuito l’importo della variabile in diminuzione, mentre nell’anno precedente porterà in diminuzione l’importo della variabile.
Ai soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C del DM10, deve essere indicato l’importo della retribuzione riferita al compenso ferie sulla quale sono stati versati i contributi, con il previsto codice "D000" (importo che ha determinato la diminuzionedell’imponibile dell’anno in corso, ma di competenza dell’anno precedente).1.4.3 Ferie fruite dal secondo anno successivo a quello dell’assoggettamento contributivo.
In tale ipotesi l’importo del compenso ferie avrà trovato collocazione nell’EMens dell’anno in cui è stato assoggettato a contribuzione.
Pertanto, per il recupero dei contributi sul compenso ferie, dovrà essere utilizzata la procedura DM10/V e dovrà essere prodotta una denuncia sostitutiva EMens per modificare l’imponibile relativo al mese di assoggettamento contributivo. Dovrà, inoltre essere rettificata la certificazione CUD rilasciata a suo tempo al lavoratore.2. Decontribuzione dei premi di risultato (art. 2, D.L. n. 67/1997, convertito con modificazioni nella legge n. 135/1997).
2.1 Sintesi normativa
L'art. 2 del decreto legge 5/3/1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23/5/1997, n. 135 (norma espressamente richiamata dall'art. 6, lett. e) del D.LGS. n. 314/1997) ha stabilito un particolare regime di decontribuzione degli importi, previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, ovvero di secondo livello, la cui erogazione sia incerta e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
Detto regime prevede che gli importi delle erogazioni in questione, in luogo della contribuzione ordinaria, siano assoggettati al contributo di solidarietà del 10%, a carico del datore di lavoro, devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Tale regime contributivo trova applicazione entro il tetto fissato, a decorrere dall'anno 2002, nella misura pari al 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell'anno solare di riferimento - 1 gennaio/31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta l'erogazione (6).
La retribuzione da prendere a base per il calcolo del tetto del 3% è comprensiva anche della eventuale quota di erogazione non soggetta al regime di decontribuzione (da considerarsi quindi imponibile a tutti gli effetti).
A tal fine viene utilizzata la formula matematica riportata in nota (7).
Per poter usufruire dello speciale regime contributivo in questione, i datori di lavoro o le associazioni a cui gli stessi aderiscono devono depositare i contratti in epigrafe presso la Direzione Provinciale del Lavoro, entro 30 giorni dalla data della loro stipula (8).
Il regime di decontribuzione attiene alla retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge 153/1969, nel testo novellato dall'art. 6 del D.LGS. n. 314/1997 e, quindi, riguarda il complesso delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, sia per la parte a carico del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore.
Si precisa che la retribuzione alla quale fare riferimento per il calcolo del tetto è quella corrisposta dal singolo datore di lavoro che effettua l'erogazione. È ininfluente la retribuzione eventualmente percepita in dipendenza di altro rapporto (simultaneo, anteriore o successivo) con altro datore di lavoro, salvo quanto precisato al punto 12.
Il datore di lavoro può operare la decontribuzione al momento della erogazione dei compensi (determinando in via presuntiva l'importo del tetto) oppure rinviare tale operazione alla fine dell'anno. In questa seconda ipotesi si renderà necessaria anche la rideterminazione delle prestazioni a conguaglio (malattia, maternità, ecc.).2.1.1. Erogazioni destinate alla previdenza complementare.
Il contributo di solidarietà non è dovuto quando le erogazioni in questione siano destinate alla previdenza complementare di cui al D.LGS. n. 124/1993 (sostituito dal 1 gennaio 2007 dal D.Lgs. 5/2/2005 n. 252). Se è destinata a tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua.
Si ricorda che, in virtù del richiamo espresso operato dall’art. 6 co. 4, lett. f) del D.LGS. n. 314/1997, sull’intero accantonamento, è comunque dovuto a carico del datore di lavoro il diverso contributo di solidarietà del dieci per cento, ex art. 9-bis della legge n. 166/1991 (circ. 167 del 21/12/2004 e circolare n. 98 del 2/7/2007).2.1.2. Casi particolari.
A) Anticipazioni su erogazioni contrattuali
In merito alle anticipazioni effettuate su erogazioni contrattuali (prima della verifica dei parametri presi a riferimento dal contratto stesso) si richiama il principio secondo il quale le anticipazioni in questione possono essere assoggettate, al momento della corresponsione, al regime di decontribuzione, purché sia prevista la verifica (e quindi l'erogazione potrebbe anche non spettare ove non si realizzino gli obiettivi) e la stessa intervenga sia pure in un momento successivo.
B) Erogazioni mensili o in più quote annue
Anche in caso di corresponsione in quote mensili od orarie, come avviene per l'elemento economico territoriale (EET) definito dai contratti provinciali dell'edilizia, integrativi del C.C.N.L. ovvero in più quote corrisposte nell’anno, la decontribuzione può essere applicata per ciascun mese ovvero nel momento di corresponsione delle quote, salvo conguaglio a fine anno e ferma restando la verifica dei risultati come precisato al punto precedente. Le singole quote di erogazione, comunque corrisposte in ciascun mese, vanno sommate fra di loro e costituiscono l'ammontare complessivo dell'erogazione da prendere a riferimento ai fini dell'applicazione dell'istituto della decontribuzione nell'anno considerato.
Il conguaglio può risultare necessario allorché la retribuzione annua di riferimento per il calcolo del 3% sia diversa rispetto a quella considerata in via presuntiva per l'applicazione mensile della decontribuzione, oppure sia variato l'importo totale annuo dell'elemento territoriale rispetto alla somma degli importi gia mensilmente decontribuiti.
C) Erogazioni nell’anno successivo al dipendente cessato
Nel caso di erogazioni effettuate nell'anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, ai soli fini della determinazione del tetto, si assume quale retribuzione di riferimento quella imponibile dell'anno precedente. La percentuale del tetto sarà, invece, applicata con riferimento al momento in cui avviene l'erogazione.2.2. Modalità per il conguaglio.
Alla fine dell'anno (ovvero all'atto della cessazione del rapporto di lavoro) si rendono necessarie operazioni di conguaglio. L'importo delle erogazioni soggette a decontribuzione, per effetto del tetto è, infatti, strettamente correlato all'imponibile contributivo, il cui ammontare é incerto, per le componenti variabili della retribuzione, fino al termine del periodo di riferimento.
Si rammenta che, ai fini delle operazioni di conguaglio, la decontribuzione da operare è quella riferita al regime contributivo (aliquote ed agevolazioni contributive) vigente al momento in cui è avvenuta l'erogazione.
Il conguaglio annuale non sarà, ovviamente, necessario ove l'erogazione, interamente decontribuita al momento della effettuazione, sia risultata pari o inferiore al tetto del 3% della retribuzione di riferimento.2.2.1. Decontribuzione operata in corso d'anno.
In tale ipotesi il datore di lavoro, nel periodo di paga nel quale ha erogato i compensi soggetti a decontribuzione, avrà determinato il tetto del 3% su una "RETRIBUZIONE ANNUA PRESUNTA". Qualora l'importo dell'erogazione soggetta a decontribuzione sia risultato pari o inferiore al tetto, lo stesso importo sarà stato escluso dalla base imponibile e assoggettato al contributo di solidarietà (IMPORTO DELL'EROGAZIONE x 10% da indicare con il codice “M930” per la generalità dei lavoratori, ovvero “M970” per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002).
Qualora l'importo della suddetta erogazione sia risultato superiore al tetto, il datore di lavoro avrà versato:
- sulla quota pari al tetto, il contributo di solidarietà nella misura del 10%;
- sulla restante quota, la contribuzione ordinaria.
Esempio
Retribuzione annua PRESUNTA del lavoratore: € 24.000,00
Tetto di decontribuzione: 3% su € 24.000,00 = € 720,00
Importo dell'erogazione = € 1.000,00
Poiché l'importo dell'erogazione è maggiore del tetto di decontribuzione, occorre determinare l'ammontare della decontribuzione tenendo presente tale eccedenza, così come precisato nella circ. n. 213 del 6.11.1996, applicando la seguente formula matematica, riportata nella nota (7) della presente circolare:
dato X = importo soggetto a decontribuzione;
dato R = retribuzione imponibile;
dato E = erogazione alla quale applicare il tetto si ha:
X = (R + E) diviso 34 (tetto della decontribuzione pari al 3%).
Pertanto : X = (24.000 + 1.000) diviso 34 = € 735,29.
Decontribuzione = € 735,00 x 10 % = € 74,00 da versare con il codice M930 o M970;
€ 265,00 da assoggettare a contribuzione ordinaria nel mese di erogazione del compenso.
A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, per stabilire l'esatto ammontare della decontribuzione spettante, il datore di lavoro dovrà confrontare la “RETRIBUZIONE PRESUNTA” con la “RETRIBUZIONE EFFETTIVA”. Si possono verificare tre casistiche:
RETRIBUZIONE PRESUNTA = RETRIBUZIONE EFFETTIVA: in questo caso non dovrà essere effettuata nessuna operazione di conguaglio.
RETRIBUZIONE PRESUNTA MINORE DELLA RETRIBUZIONE EFFETTIVA: in questo caso, in considerazione della variazione in aumento del tetto di decontribuzione dipesa dal maggiore valore della retribuzione annua rispetto a quella presunta, i datori di lavoro opereranno nel seguente modo:
- porteranno in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo della ulteriore quota della erogazione soggetta a decontribuzione;
- assoggetteranno al contributo di solidarietà del 10% la quota stessa con il codice “M931” preceduto dalla dicitura “CONG. CONTRIB. SOLID. 10%” per la generalità dei lavoratori, ovvero “M932” per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002. Nessun dato deve essere riportato nei campi “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” e “RETRIBUZIONI”;
- rimborseranno al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura superiore nel corso dell'anno.
Esempio
Retribuzione annua PRESUNTA del lavoratore: € 24.000,00
Retribuzione annua EFFETTIVA del lavoratore: € 27.000,00
Tetto di decontribuzione: 3% su 24.000,00 = € 720,00
Nuovo tetto di decontribuzione: 3% su 27.000,00 = € 810,00
Importo dell'erogazione = € 1.000,00
Decontribuzione operata = € 735,00 x 10 % = € 74,00 versata con il codice M930 o M970;
€ 265,00 assoggettata a contribuzione ordinaria nel mese di erogazione del compenso.
Decontribuzione da operare :
X= (27.000,00 + 1.000,00) diviso 34 = € 823,53
€ 824,00 – 735,00 = € 89,00
€ 89,00 x 10 % = € 9,00 da versare con il codice M931 o M932.
€ 89,00 da portare in diminuzione dall'imponibile contributivo del mese di conguaglio.
Per la restituzione delle prestazioni di malattia e di maternità conguagliate in misura superiore saranno utilizzati i previsti codici “E775” ed “E776” (circ. 182 del 4/8/1997 - punto 9).
Nell’ipotesi in cui il suddetto conguaglio venga operato con la denuncia di GENNAIO/FEBBRAIO 2008, i datori di lavoro avranno cura di evidenziare l’importo portato in diminuzione dell’imponibile contributivo del mese di gennaio o febbraio (nel caso in esempio pari a € 89,00) utilizzando il previsto codice “D000” (quadro B/C del DM10).
Per quanto attiene alla denuncia EMens del mese di GENNAIO/FEBBRAIO 2008, l’importo indicato nell’elementosarà decurtato del valore di € 89,00, mentre nell’elemento , attributo anno 2007, nell’elemento sarà riportato il valore di € 89,00.
RETRIBUZIONE PRESUNTA MAGGIORE DELLA RETRIBUZIONE EFFETTIVA: in questo caso, in considerazione della variazione in diminuzione del tetto di decontribuzione dipesa dal minor valore della retribuzione annua rispetto a quella presunta, i datori di lavoro opereranno nel seguente modo:
- sommeranno alla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo della erogazione non soggetta a decontribuzione, da assoggettare, quindi, a contribuzione ordinaria;
- recupereranno il contributo di solidarietà già versato sulla quota stessa utilizzando il codice “L931” preceduto dalla dicitura “REC. CONTRIB. SOLID. 10%” per la generalità dei lavoratori, ovvero “L933” per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002;
- provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura inferiore nel corso dell'anno.
Esempio
Retribuzione annua PRESUNTA del lavoratore: € 24.000,00
Retribuzione annua EFFETTIVA del lavoratore: € 21.000,00
Tetto di decontribuzione: 3% su € 24.000,00 = € 720,00
Nuovo tetto di decontribuzione: 3% su 21.000,00 = € 630,00
Importo dell'erogazione = € 1.000,00
Decontribuzione operata = € 735,00 x 10 % = € 74,00 versata con il codice M930 o M970;
€ 265,00 assoggettata a contribuzione ordinaria nel mese di erogazione del compenso.
Decontribuzione da operare :
X= (21.000,00 + 1.000,00) diviso 34 = € 647,06
€ 735,00 – 647,00 = € 88,00
€ 88,00 da sommare all'imponibile contributivo del mese di conguaglio.
€ 88,00 x 10 % = € 9,00 da recuperare con il codice L931 o L933.
Nell’ipotesi in cui il suddetto conguaglio venga operato con la denuncia di GENNAIO/FEBBRAIO 2008, i datori di lavoro avranno cura di evidenziare l’importo portato in aumento dell’imponibile contributivo del mese di gennaio (nel caso in esempio pari a € 88,00) utilizzando il previsto codice “A000” (quadro B/C del DM10).
Per quanto attiene alla denuncia EMens del mese di GENNAIO/FEBBRAIO 2008, l’importo indicato nell’elementosarà incrementato del valore di € 88,00, mentre nell’elemento , attributo anno 2007, nell’elemento sarà riportato il valore di € 88,00. 2.2.2 Decontribuzione operata a fine d'anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro che ha assoggettato le erogazioni in questione a contribuzione piena nel periodo di paga nel quale sono state effettuate, dovrà determinare (nel periodo di paga di DICEMBRE 2007, GENNAIO ovvero FEBBRAIO 2008 ovvero nel periodo di paga nel quale cessa il rapporto di lavoro) il tetto della decontribuzione calcolando il 3% sulla RETRIBUZIONE ANNUA del lavoratore.
Qualora l'importo dell'erogazione soggetta a decontribuzione risulti pari o inferiore al tetto, lo stesso importo sarà portato in diminuzione della retribuzione imponibile del mese e sarà assoggettato al contributo di solidarietà (codice M930 o M970).
Qualora l'importo della suddetta erogazione risulti superiore al tetto, l’importo corrispondente al tetto sarà portato in diminuzione della retribuzione imponibile del mese e sarà assoggettato al contributo di solidarietà (codice M930 o M970).
Ove le operazioni di conguaglio vengano effettuate nel mese di GENNAIO/FEBBRAIO 2008, i datori di lavoro dovranno osservare anche le disposizioni riguardanti l'indicazione delle partite che hanno determinato l'aumento o la diminuzione dell'imponibile contributivo del mese di GENNAIO o FEBBRAIO, osservando le modalità di cui al punto 1 della presente circolare.
Ove il regime contributivo (aliquote ed agevolazioni contributive) operante nel mese in cui è effettuato il conguaglio sia diverso, per ciascun lavoratore, rispetto a quello vigente nel mese in cui é avvenuta l'erogazione, per le operazioni di conguaglio potranno essere utilizzati i seguenti codici:
CODICI QUADRO “B/C”CODICI
SIGNIFICATO
M186
Differenze agevolazioni contributive
M187
Differenze contributive (eventuali differenze di aliquote)
Nessun dato deve essere riportato nei campi “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” e “RETRIBUZIONI”.
CODICI QUADRO “D”CODICI
SIGNIFICATO
L320
Conguaglio agevolazioni contributive
L321
Conguaglio contributi (eventuali differenze di aliquote)
Per tutto ciò che attiene all’istituto della decontribuzione e ai quesiti pervenuti sull’argomento si fa rinvio alle circolari elencate in nota (9).
3. Massimale art. 2, comma 18 della legge 8/8/1995, n. 335.
Come è noto l'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995 (10), ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 23 della legge n. 335/1995, così come interpretato dall’art. 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27/11/2001, n. 417 (11). Tale massimale deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Per l'anno 2007 tale massimale è pari a € 87.187,00.
Il massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992.
Per il trattamento contributivo, i datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella circolare n. 177 del 7/9/1996. In base a tali istruzioni i datori di lavoro devono sottoporre a tutte le contribuzioni, mese per mese, l'intera retribuzione sino al raggiungimento del massimale annuo. Raggiunto il massimale, sulla parte eccedente, saranno versate solo le contribuzioni minori (esposte con il codice tipo contribuzione “98”). Si rammenta che:
- il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte;
- nel caso di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini della applicazione del massimale. Pertanto il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
- in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
- nel caso di coesistenza nell’anno di rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa e viceversa.
Nel caso in cui i datori di lavoro, per effetto di inesatta determinazione dell'imponibile nel corso dell'anno, abbiano versato il contributo IVS sulla parte eccedente il massimale di € 87.187,00, provvederanno, in sede di conguaglio di fine anno, al recupero del contributo IVS utilizzando il codice del quadro D “L952” preceduto dalla dicitura “RECUPERO CONTRIBUZIONE IVS SU MASSIMALE” per la generalità dei lavoratori, ovvero “L953” per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002. Lo stesso codice deve essere utilizzato anche per il recupero della contribuzione IVS dovuta ai Fondi sostitutivi o gestioni speciali INPS.
Come sopra precisato, le aziende potranno effettuare il conguaglio del maggior contributo IVS versato e della relativa retribuzione con la denuncia del mese di DICEMBRE 2007 (scadenza 16/1/2008), con quella del mese di GENNAIO 2008 (scadenza 18/2/2008) ovvero FEBBRAIO 2008 (scadenza 17/3/2008).
Per effetto del predetto recupero viene meno anche la correlata quota di retribuzione imponibile eccedente il massimale in questione.
Pertanto, ai fini della quadratura dei monti retributivi, qualora i datori di lavoro opereranno il recupero del contributo IVS nella denuncia di DICEMBRE 2007, la retribuzione cui si riferisce tale recupero andrà indicata in uno dei righi del quadro B/C del DM10 con il codice “H400”, preceduto dalla dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO CORRENTE”. Nessun dato dovrà essere riportato nei campi “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” E “CONTRIBUTI DOVUTI”.
Nell’ipotesi in cui i datori di lavoro opereranno il recupero del contributo IVS nella denuncia di GENNAIO/FEBBRAIO 2008, la retribuzione cui si riferisce tale recupero andrà indicata in uno dei righi del quadro B/C del DM10 con il codice “H500”, preceduto dalla dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO PRECEDENTE”. Nessun dato dovrà essere riportato nei campi “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” E “CONTRIBUTI DOVUTI”.
In entrambi i casi dovrà essere rettificato anche l’imponibile previdenziale (assoggettato al contributo IVS) indicato nella denuncia EMens riferite all’anno 2007.
A tal fine, in corrispondenza del mese nel quale avviene il superamento del massimale, per lo stesso lavoratore dovranno essere trasmesse due distinte denunce individuali:
- nella prima non dovrà essere indicato nell’elementoovvero il valore 00 (nessuna particolarità contributiva) e nell’elemento indicherà la quota di retribuzione eccedente il massimale;
- nei mesi successivi sarà indicato solo il“98” e il relativo imponibile.
Si ricorda inoltre che, ove gli adempimenti contributivi sulle componenti variabili della retribuzione siano assolti con la denuncia del mese di GENNAIO 2008, le stesse - ove già sia stato superato il tetto - non hanno incidenza ai fini della determinazione del massimale dell’anno precedente. Ciò in quanto, ai fini del regime contributivo, gli elementi variabili sono considerati retribuzione del mese di GENNAIO con incidenza sul nuovo massimale.
In caso contrario, potranno concorrere alla determinazione del tetto dell’anno 2007, fino al limite previsto per quest’ultimo.
Ricorrendo tale ipotesi, i datori di lavoro avranno cura di evidenziare l’importo portato in aumento dell’imponibile contributivo del mese di gennaio – entro i limiti del tetto relativo all’anno 2007 - utilizzando il previsto codice “A000” (quadro B/C del DM10).
Ai fini della certificazione CUD 2008 e della dichiarazione 770/2008, i datori di lavoro certificheranno l'imponibile 2007 tenendo conto della correzione operata.
Nella fattispecie in esame, peraltro, in caso di superamento del massimale per l’anno 2007, ai fini della collocazione degli elementi variabili che determinano un aumento della retribuzione del mese di GENNAIO 2008 (es. compenso per lavoro straordinario) nella posizione individuale del lavoratore, gli stessi saranno considerati di competenza dell’anno 2008, anziché nella competenza dell’anno 2007, senza utilizzare il codice “A000”.
Per tutto ciò che attiene all’istituto in argomento si fa rinvio alle circolari elencate in nota 13)4. Contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della legge 14/11/1992 n. 438).
L'art. 3-ter della legge n. 438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10% (14), un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6 della legge 11.3.1988 n. 67 (15).
Tale limite, per l'anno 2007, è risultato pari a € 40.083,00 annui, corrispondenti a € 3.340,00 mensili (16).
Si ribadisce che, ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in trattazione, deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.
Come noto, le aziende aventi alle proprie dipendenze lavoratori che, nel mese in cui si riferisce la denuncia, abbiano superato la retribuzione imponibile di € 3.340,00, hanno già versato sulla parte eccedente detto importo il contributo dell'1%, utilizzando i seguenti codici:CODICI
SIGNIFICATO
DATORE DI LAVORO
M950
Contributo aggiuntivo 1%
Generalità delle Aziende
M960
Contributo aggiuntivo 1%
Dirigenti ex INPDAI
B980
Contributo aggiuntivo 1%
Banche, enti pubblici creditizi
X950
Contributo aggiuntivo 1%
Fondo per il personale Ferrovie dello Stato S.p.a.
X960
Contributo aggiuntivo 1%
Ex fondo elettrici
X970
Contributo aggiuntivo 1%
Ex fondo telefonici
X980
Contributo aggiuntivo 1%
Ex fondo autoferrotranviari
X990
Contributo aggiuntivo 1%
Fondo per le abolite imposte di consumo
Il sistema della mensilizzazione del limite della retribuzione può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a titolo di contributo aggiuntivo. Le operazioni potranno essere effettuate, oltre che con la denuncia relativa al mese di DICEMBRE 2007 (scadenza 16/1/2008), anche con quella relativa al mese di GENNAIO (scadenza 18/2/2008) ovvero FEBBRAIO (scadenza 17/3/2008), utilizzando i codici appresso indicati:
CODICI QUADRO “B/C”
CODICI
SIGNIFICATO
DATORE DI LAVORO
M951
Cong. Contributo aggiuntivo 1%
Generalità delle Aziende
M952
Cong. Contributo aggiuntivo 1%
Dirigenti ex INPDAI
B981
Cong. Contributo aggiuntivo 1%
Banche, enti pubblici creditizi
X951
Cong. Contributo aggiuntivo 1%
Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
X961
Cong. Contributo aggiuntivo 1%
Ex fondo elettrici
X971
Cong. Contributo aggiuntivo 1%
Ex fondo telefonici
X981
Cong. Contributo aggiuntivo 1%
Ex fondo autoferrotranvieri
X991
Cong. Contributo aggiuntivo 1%
Fondo per le abolite imposte di consumo
CODICI QUADRO “D”
CODICI
SIGNIFICATO
DATORE DI LAVORO
L951
Rec. Contributo aggiuntivo 1%
Generalità delle Aziende
L954
Rec. Contributo aggiuntivo 1%
Dirigenti ex INPDAI
L981
Rec. Contributo aggiuntivo 1%
Banche, enti pubblici creditizi
L941
Rec. Contributo aggiuntivo 1%
Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
L961
Rec. Contributo aggiuntivo 1%
Ex fondo elettrici
L971
Rec. Contributo aggiuntivo 1%
Ex fondo telefonici
L980
Rec. Contributo aggiuntivo 1%
Ex fondo autoferrotranvieri
L991
Rec. Contributo aggiuntivo 1%
Fondo per le abolite imposte di consumo
Ai fini delle operazioni di conguaglio si precisa che gli elementi variabili della retribuzione, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di GENNAIO 2008, non incidono sulla determinazione del tetto 2007 di € 40.083,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, le componenti variabili vengono considerate retribuzione di GENNAIO 2008. Le operazioni di conguaglio, come illustrato con la citata circolare n. 298/1992, si rendono necessarie anche nel caso di rapporti di lavoro che si susseguono nell'anno, ovvero nel caso di rapporti di lavoro simultanei.
Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si succedono nell'anno, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Pertanto, il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni gia percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto gia trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo. Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.
Qualora a DICEMBRE 2007 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.5. Erogazioni liberali (art. 51, comma 2, lett. b) del T.U.I.R.).
L'art. 51, comma 2, lett. b) del T.U.I.R. dispone che non concorrono a formare il reddito le “erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo di imposta a € 258,23”. Tale disposizione, a seguito della unificazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale (17), trova applicazione anche ai fini della determinazione dell'imponibile previdenziale.
Mentre si fa rinvio, per l'illustrazione della norma, alla circolare del Ministero delle Finanze n. 326/1997 (18) si fa presente che a fine anno, ove si renda necessario procedere ad operazioni di conguaglio, anche per effetto di erogazioni effettuate da precedenti datori di lavoro, le stesse potranno essere eseguite con la denuncia relativa al mese di DICEMBRE 2007, ovvero con quella relativa al mese di GENNAIO/FEBBRAIO 2008.
I datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia la parte della erogazione eccedente il predetto importo di € 258,23 non assoggettata a contribuzione;
- provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura inferiore.
Ove nel corso dell'anno l'erogazione in questione sia stata assoggettata a contribuzione, i datori di lavoro si atterrano alle seguenti modalità:
- porteranno in diminuzione della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo della erogazione non imponibile fino al tetto di € 258,23, assoggettata a contribuzione;
- provvederanno a rimborsare al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura superiore.6. Fringe benefit (art. 51, comma 3 del T.U.I.R.).
L'art. 51 c. 3 del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (19).
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, l’azienda che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da essa erogati.
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
- provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.7. Prestiti ai dipendenti.
Si rammenta che dal 1.1.2000, ai fini della determinazione della quota imponibile per il compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.IR.) si deve assumere quale parametro di riferimento il tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno (20).8. Piani di stock option (art. 51, comma 2, lett. g-bis) del T.U.I.R.).
L’imposizione fiscale e contributiva, nei confronti di soggetti destinatari dei piani di stock option titolari reddito di lavoro dipendente o assimilato, è stata oggetto, nel corso dell’anno 2006 di due modifiche:
- la prima ad opera dell’art. 36, c. 25 del D.L. 223/206, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 (operante dal 5 luglio 2006)
- la seconda dall’art. 3, c. 12 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (operante dal 3 ottobre 2006), divenuto art. 2, comma 29, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo approvato con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2006 ).
Entrambi i provvedimenti hanno stabilito nuove condizioni per l’applicazione del regime agevolato dei piani di stock option previsti dall’art. art. 51, comma 2, lettera g-bis)del TUIR).
Il D.L. n. 223/2006 oltre a introdurre ulteriori condizioni ai fini dell’applicabilità del regime fiscale agevolativo, ha inserito, in sede di conversione, all’art. 36, il comma 25 bis, il quale reca specifiche disposizioni in materia contributiva e pensionabile.
In virtù di tale disposizione il nuovo regime fiscale delle stock option, introdotto dal D.L. n. 223/2006, trova applicazione, ai fini contributivi, con esclusivo riferimento ai piani deliberati successivamente al 4 luglio e, ai fini del calcolo delle prestazioni, con esclusivo riferimento alle anzianità maturate successivamente alla predetta data.
Il D.L. n. 262/2006 ha successivamente apportato ulteriori modifiche al regime delle stock option intervenendo direttamente sul testo del D.L. n. 223/2006 mediante sostituzione del comma 25, mentre, in sede di conversione, ha modificato (comma 29 della L. 286/2006) direttamente il TUIR (comma 2-bis dell’art. 51).
Poiché la tecnica legislativa utilizzata genera dubbi interpretativi sulla possibilità di ritenere ancora operante la norma del citato comma 25 bis, non è ancora possibile sciogliere la riserva sull’applicazione del nuovo regime contributivo e pensionabile delle stock option per la quali si rimanda alla circolare di prossima emanazione.9. Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, c. 4, lett. a) del T.U.I.R.
L’art. 7, c. 25 del D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006, ha modificato l’art. 51, c. 4, lett. a) del T.U.I.R. - norma che disciplina in capo al dipendente il benefit per l’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale - prevedendo che, dall’anno 2006, la quantificazione forfetaria dello stesso debba essere individuata nella misura del 50% (prima era il 30) dell’importo corrispondente alla percorrenza media annua di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tariffe ACI in relazione alla diversa tipologia di autovetture.
Il comma 324 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha spostato al 1/1/2007 l’entrata in vigore dell’aumento (21).
L’articolo 15bis, c. 7 della legge n. 127/2007, in sede di conversione del DL 81/2007, ha ripristinato, dal periodo d’imposta 2007, il benefit all’originario valore del 30%.
Eventuali comportamenti aziendali, che hanno tenuto conto delle disposizioni ormai superate, dovranno essere oggetto di conguaglio.10. “Bonus” ai lavoratori che posticipano il pensionamento (art. 1 commi 12 e succ. della legge n. 243/2004).
Nei confronti dei lavoratori beneficiari del bonus, si dovrà procedere al conguaglio dei contributi così come previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presenti gli ordinari criteri che determinano il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi oggetto di conguaglio (mese di dicembre o gennaio successivo).
In considerazione, tuttavia, che al 31/12/2007 cessa il particolare regime previdenziale di cui all’art. 1 c. 12 della legge n. 243/2004 e si ripristina, da gennaio 2008, il regime ordinario, si avranno i seguenti effetti sul conguaglio di fine anno:
a) lavoratori che cessano dal servizio entro il 31 dicembre 2007:
le contribuzioni pensionistiche riferite alle competenze di fine rapporto (tredicesima, compenso per straordinario ed altre componenti variabili, indennità sostituiva del preavviso eventuali premi di risultato), indipendentemente dal momento dell’erogazione e quindi anche successivamente al 31 dicembre 2007, devono essere assoggettate alla disciplina del bonus e quindi corrisposte in busta paga. Resta fermo, ovviamente, l’obbligo di versare all’Istituto le contribuzioni minori;
b) lavoratori che continuano a prestare attività lavorativa dopo il 31 dicembre 2007:
le componenti riferite alle variabili del mese di dicembre (straordinario, ecc) - oggetto di conguaglio - devono essere assoggettate a contribuzione in base al “criterio di cassa” e di conseguenza, ove le stesse siano erogate o recuperate nel mese di gennaio, costituiranno retribuzione imponibile di tale mese. Non si dovrà invece, procedere, a nessun ribaltamento di tali componenti variabili nell’anno 2007, essendo cambiato il regime previdenziale dei lavoratori (cessazione del “bonus”).11. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria
Con circolare n. 70 del 3 aprile 2007, è stata illustrata la funzionalità del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile (Fondo Tesoreria) e sono state altresì fornite le istruzioni operative per il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie dalle disposizioni di cui ai commi 755 e successivi della legge n. 296/2006.
Nel rispetto della previsione di cui all’articolo 1, c. 4 del Decreto 30 gennaio 2007 – attuativo delle citate disposizioni - è stato in particolare chiarito che il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.11.1. Sistemazione delle somme versate in eccedenza al Fondo di Tesoreria.
I datori di lavoro che, per effetto di inesatta determinazione delle quote di TFR complessivamente trasferite, hanno versato somme in eccedenza rispetto all’importo dovuto, possono provvedere al relativo recupero.
A tal fine, opereranno come segue:
- determineranno l’ammontare delle somme eccedenti;
- indicheranno l’importo da recuperare nel quadro “D” del DM10 con il già previsto codice “RF01”.
Per effetto di tale recupero, in talune ipotesi, le aziende potrebbero trovarsi nella condizione di dover restituire quote delle misure compensative già fruire in relazione alle somme in precedenza versate.
A tal fine, i datori di lavoro:
- determineranno l’ammontare della misura compensativa fruita in eccedenza in relazione al recupero effettuato;
- indicheranno l’importo da restituire nei quadri “B/C” del DM10 con il codice di nuova istituzione “M120”.
Per l’eventuale restituzione di misure compensative connesse alla previdenza complementare, i datori di lavoro provvederanno ad indicarne il relativo importo con il codice di nuova istituzione del quadro B/C “M121”.
In corrispondenza dei detti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzioni”.
Ai fini della compilazione del flusso EMens, l’importo recuperato con il codice “RF01” dovrà essere indicato nell’elementodi . 11.2. Regolarizzazione delle somme versate in misura inferiore al Fondo Tesoreria
Le aziende che hanno complessivamente versato al Fondo Tesoreria quote di TFR in misura inferiore al dovuto dovranno provvedere alla relativa regolarizzazione.
Le stesse potranno altresì recuperare le connesse misure compensative.
A tal fine, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- determineranno l’ammontare delle somme dovute al Fondo di Tesoreria e indicheranno il relativo importo nei quadri “B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF02”.
In corrispondenza di detto codice dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzioni”.
In sede di conguaglio potranno altresì essere recuperate le misure compensative spettanti in relazione alle quote regolarizzate, ovvero a quelle destinate alla previdenza complementare.
A tal fine, le stesse dovranno essere indicate nel quadro “D” del DM10 (22) con i già previsti codici:CODICI
SIGNIFICATO
TF11
Rec arretrati contributo TFR L297/82 prev. Compl
TF12
Rec arretrati contributo TFR L297/82 Fondo Tesoreria
11.3 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006.
Nella citata circolare n. 70/2007 è stato chiarito che per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti (23).
In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell’attività.
È stato altresì precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione del 2,74% calcolato fino alla data di effettivo versamento.
Le aziende che, al 31.12.2007, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita dichiarazione (24) entro il termine di trasmissione della denuncia DM10 relativa al mese di febbraio 2008 (31 marzo 2008).
Modalità operative.
Ai fini del versamento delle quote da destinare al Fondo d Tesoreria, i datori di lavoro opereranno come segue:
- determineranno l’importo delle somme dovute relativamente ai periodi pregressi dal mese di inizio attività al periodo di paga antecedente quello di versamento;
- indicheranno il relativo importo nei quadri “B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF02”
- determineranno la maggiorazione del 2,74% rapportata al periodo intercorrente tra il mese di inizio attività e quello di versamento e indicheranno l’importo nei quadri “B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF11”.
In corrispondenza di detti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzioni”.
I datori di lavoro potranno altresì recuperare le misure compensative connesse alle quote versate al Fondo di Tesoreria. A tal fine gli stessi, dopo averne determinato l’importo, provvederanno a indicarlo nel quadro “D” del DM10 con il già previsto codice “TF12”.
Ai fini del versamento delle quote riferite al periodo corrente e al recupero delle connesse misure compensative, le aziende si atterranno alla prassi in uso (codice “CF01” nei quadri B/C ed i codici “TF01” e “TF02” nel quadro “D” per il recupero delle misure compensative).
Ai fini della compilazione del flusso EMens, gli importi oggetto di versamento dovranno essere indicati nell’elementoe di 12. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio.
Nelle ipotesi di operazioni societarie comportanti il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. e, nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali saranno effettuate dal datore di lavoro subentrante con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno dal lavoratore, ancorché in parte erogata dal precedente datore di lavoro, ivi incluse le quote retributive assoggettate al regime di decontribuzione, le erogazioni liberali e i fringe benefit.
Per quanto sopra, ai fini della denuncia EMens, nei casi di operazioni societarie intervenute nel corso dell’anno, l’azienda subentrante – che opera con matricola aziendale diversa da quella dell’azienda cedente - non potrà utilizzare, per il consolidamento dell’elementoriferito al lavoratore oggetto del passaggio, l’elemento contenuto nell’elemento . Tale operazione sarà effettuata dall’azienda cedente ovvero utilizzando i dati identificativi dell’azienda cedente.
Analogamente, nei casi di operazioni societarie intervenute a cavallo dell’anno con il conguaglio effettuato nei mesi di GENNAIO/FEBBRAIO, le operazioni di definizione delle variabili retributive e il consolidamento delle settimane saranno effettuate dall’azienda cedente ovvero utilizzando i dati identificativi dell’azienda cedente.
Ai fini del completamento delle operazioni, si richiama l’attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di utilizzare i codici2 e 2T del flusso EMens - operanti dal 3 dicembre 2007 - secondo le indicazioni riportate nel documento tecnico Release 2.2 del 14/11/2007. 13) Aliquote contributive in vigore per l'anno 2007. Aggiornamento della pubblicazione tabelle.
A seguito delle variazioni intervenute per l’anno 2007 in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in favore del personale dipendente (con particolare riferimento alla circolare n. 23 del 24 gennaio 2007 e alla circolare n. 117 del 28 settembre 2007), è stata aggiornata la pubblicazione riguardante le tabelle delle aliquote contributive.
Per la consultazione della pubblicazione stessa è possibile prelevare il file allegato alla presente circolare.
In aggiunta, sono stati aggiornati anche gli elaborati riguardanti gli esempi di riduzioni contributive per assunzioni agevolate spettanti per alcuni settori economici.
Si precisa altresì che le tabelle pubblicate riguardano le tipologie di aziende e di lavoratori dipendenti più ricorrenti. Peraltro le stesse non esauriscono tutte le fattispecie possibili in relazione a particolari inquadramenti aziendali e situazioni soggettive dei lavoratori.Note:
1) Vedi circolare n. 292 del 23/12/1993 – punto 2
2) Vedi circolare n. 15 del 29/1/1999 – punto 12
3) Vedi circolare n. 84 del 26/4/2000
4) Vedi circolare n. 39 del 17/2/20005
5) Vedi circolare n. 95 del 16/5/2000
6) Riferimenti: art. 60 della legge 15/5/1999 n. 144, art. 49 comma 3 della legge 23/12/1999 n. 488, art. 43 co.2 lett. b) legge 29/12/2001 n. 448. Vedi la circolare n.12 del 20/1/2000 punto 2, la circolare n. 36 dell’8/2/2002, la circolare 26 del 6/2/2003, la circolare 83 del 24/4/2003, la circolare 147 del 3/9/2003, la circolare n. 21 del 3/2/2004, la circolare 21 del 4/2/2005, la circolare n. 117 del 7/12/2005, la circolare n. 18 del 8/2/2006, la circolare n. 153 del 22/12/2006 e la circolare n. 34 del 6/2/2007.
7) X = R + E dove
34
X = erogazione da contratto aziendale o di secondo livello da assoggettare a decontribuzione;
E = erogazione complessiva avvenuta nell'anno in base al contratto aziendale o di secondo livello;
R = retribuzione contrattuale imponibile dell'anno esclusa l'erogazione E.
La formula di cui sopra si ottiene dallo sviluppo della seguente espressione:
3 * ((R + E) – X)
X = 3 * ((R + E) – X)
100
da cui: 100X = 3*(R + E) – 3X
100X+3X = 3*(R + E)
103X = 3*(R + E)
3*(R + E)
X = 3*(R + E)
103
quindi:
R + E
X = R + E
34
8) Riferimenti: art. 2 comma 6 del D.L. 5/3/1997 n. 67. Vedi la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 139 del 24/10/1996 e la circolare INPS n. 17 del 24/01/2001.
9) Vedi circolare n. 152 del 22/7/1996 - n. 213 del 6/11/1996 - n. 251 del 13/12/1996 – n. 95 del 17/4/1997 - n. 129 del 10/6/1997 - n. 263 del 24/12/1997 (punto 2, lett. e) - n. 19 del 29/1/1998 – n. 21 del 30/1/1998 (punto 11) - n. 113 del 28/5/1998 (trasmissione circolare INPDAP n. 1 del 14/1/1998) - n. 114 del 1/6/1998 – n. 260 del 18/12/1998 – n. 15 del 29/1/1999 - n. 228 del 28/12/1999 - n. 12 del 20/01/2000 – n. 17 del 28/1/2000 - n. 219 del 27/12/2000 – n. 17 del 24/1/2001 - n. 33 del 8/2/2001 – n. 224 del 20/12/2001 - n. 36 del 8/2/2002 – n. 178 del 12/12/2002 - n. 26 del 6/2/2003 – n. 83 del 24/4/2003 – n. 147 del 3/9/2003 – n. 196 del 23/12/2003 - n. 21 del 3/2/2004 – n. 166 del 21/12/2004 – n. 21 del 4/2/2005 – n. 117 del 7/12/2005 - n. 18 del 8/2/2006 – n. 153 del 22/12/2006 e la circolare n. 34 del 6/2/2007.
10) Vedi circolare n. 177 del 7/9/1996
11) Vedi circolare n. 181 dell’11/10/2001
12) Si rammenta che nei casi in cui nell’ambito di un mese si verificano variazioni del tipo di contribuzione (nel caso di specie da tipo contribuzione “00” a “98”), il datore di lavoro dovrà trasmettere per lo stesso lavoratore due distinte denunce EMens aventi lo stesso periodo.
13) Vedi circolare n. 177 del 7/9/1996 - n. 23 del 30/1/97 - n. 263 del 24/12/1997 - n. 21 del 30/1/1998 (punto 10) - n. 18 del 29/1/99 - n. 228 del 28/12/99 - n. 17 del 28/01/2000 - n. 219 del 27/12/2000 - n. 33 del 8/2/2001 – n. 224 del 20/12/2001 - n. 36 del 8/2/2002 – n. 178 del 12/12/2002 - n. 26 del 6/2/2003 – n. 83 del 24/4/2003 - n. 196 del 23/12/2003 - n. 21 del 3/2/2004 – n. 166 del 21/12/2004 – n. 21 del 4/2/2005 - n. 117 del 7/12/2005 - n. 18 del 8/2/2006 - n. 153 del 22/12/2006 e la circolare n. 34 del 6/2/2007.
14) Attualmente l’aliquota superiore è prevista soltanto per gli iscritti al Fondo Volo.
15) Vedi circolare n. 298 del 30/12/1992
16) Vedi circolare n. 34 del 6/2/2007
17) Riferimento: art. 6 del decreto legislativo n. 314/1997
18) Vedi circolare n. 263 del 24/12/1997
19) Vedi circolare n. 263 del 24/12/1997 e circolare Ministero delle Finanze n. 326 del 23/12/1997
20) Modifica introdotta dall’art.13, comma 4, del D.LGS. 23.12.1999, n. 505 (rif. circolare n. 84 del 26/4/2000). Attualmente la misura del tasso ufficiale di riferimento è pari al 4% (provvedimento della BCE del 6/6/2007, con decorrenza 13/6/2007).
21) Vedi messaggi n. 1888 del 19/1/2007 e n. 13423 del 28/5/2007.
22) Vedi messaggio n. 24300 del 5/10/2007.
23) Ai fini dei criteri da seguire per la determinazione del requisito occupazionale, si rimanda a quanto chiarito al punto 2 della parte seconda della circolare n. 70/2007.
24) Cfr. messaggio 13048 del 23 maggio 2007.Allegato N. 1
Allegato N. 2