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Circolare INPS n. 1 del 04.01.2008
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Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 ottobre 2007. Proroga fino al 31 dicembre 2007 della sospensione dei termini tributari e contributivi per gli enti non commerciali della sanità privata, ai sensi dell’art. 6, comma 8-quinques della legge n. 17 del 26 febbraio 2007. Modalità di recupero. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 1 del 04.01.2008SOMMARIO: Premessa; 1. sospensione termini ex L. 286/2002; 2. sospensione contributiva; 3. modalità di recupero; 4. Istruzioni contabili
PREMESSA
Nella G.U. n. 242 del 17-10-2007 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2007, la sospensione dei termini tributari e contributivi per gli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata con oltre 2000 dipendenti, in situazione di crisi per riconversione o ristrutturazione ed aventi almeno una sede operativa nei territori dei Comuni delle Province di Campobasso, Foggia e Catania, colpiti dagli eventi sismici del 2002 ex art. 1, comma 255 della Legge 311/2004.
L’emanazione di tale decreto era preannunciata nel D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 convertito nella legge n. 17 del 26 febbraio 2007 (art 6 c. 8 quinquies) che prevedeva la facoltà di determinare il periodo di proroga e fissava un limite di spesa di 500.000 euro. Tale limite è stato incrementato di ulteriori 700.000 euro dall’art. 7 della legge 127/2007.
Considerato che, diversamente da quanto normalmente avviene, il beneficio della sospensione di cui trattasi è esteso a tutte le dipendenze ovunque ubicate, ma esistenti alla data dell’evento e non a quelle successivamente sorte, occorre che i requisiti soggettivi ed oggettivi permangano e siano verificati dalla sede anche alla data di emanazione del decreto ministeriale in esame.
Tali requisiti sono:
- essere enti non commerciali, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, appartenenti al settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale (1).
- operare nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 1260/1999;
- avere almeno una sede operativa nei territori individuati dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286.1) SOSPENSIONE TERMINI EX L. 286/2002
Come è noto, il comma 255 della Legge 311/2004 concedeva agli enti sopra citati la sospensione dei termini di cui all’art. 4 della legge 286 del 2002, e cioè dei termini di prescrizione, decadenza e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione. Sono altresì sospesi
- tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché quelli riferibili ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo;
- i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva;
- i termini per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
Tali termini riprendono a decorrere dal 1 gennaio 2008. Ciò comporta, in particolare, la ripresa della riscossione di tutti i crediti riferiti a periodi anteriori all’ottobre 2002 secondo le ordinarie modalità.2) SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA
Il Decreto in esame proroga fino al 31/12/2007 la sospensione del versamento dei contributi, già disposta dalla L. 311/2004 e prorogata dalla L. 248/2005. Contestualmente dispone che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.3) MODALITA’ DI RECUPERO
Circa le modalità di recupero dei contributi oggetto di proroga, la norma stabilisce che il pagamento avvenga senza aggravio di sanzioni ed interessi entro il mese di gennaio 2008 in un'unica soluzione, ovvero, in ventiquattro rate mensili, di cui la prima da effettuarsi entro gennaio 2008.
Per effetto delle disposizioni succedutesi nel tempo e riportate in calce (2), le modalità di pagamento sopraindicate riguardano tutto il debito contributivo maturato da ottobre 2002 al 31/12/2007.
Alle aziende in oggetto che avessero già richiesto la sospensione per la dipendenza compresa nei territori indicati nella circolare n. 41 del 2003, sono stati a suo tempo attribuiti il C.A. 8U per il Molise e Foggia e 2G per Catania.
Le aziende, il cui diritto alla sospensione si è perfezionato ai sensi della legge 311/2004, sono invece contrassegnate dal C.A. “2J” – avente il significato di: “Datore di lavoro ammesso alla sospensione contributiva L. 311/04 art. 1, c. 255”, reso compatibile con il CSC 7.07.04.
Ai fini della compilazione dei DM10, si precisa che la sospensione degli adempimenti è concessa solo per le dipendenze aventi sede nelle aree interessate dalle calamità, che possono presentare le denunce entro il 16 gennaio 2008; per le altre dipendenze rimane l’obbligo di presentazione delle denunce mensili alle normali scadenze con la conseguenza che l’eventuale omissione è soggetta alla normativa ordinaria.
Si ricorda che occorre indicare nel quadro D del modello DM10/2 l’importo dei contributi oggetto di sospensione con i codici già previsti per le province di Campobasso e Foggia (N942) e per Catania ( N943).
I pagamenti di cui trattasi devono essere effettuati senza sanzioni ed interessi mediante il Mod. F24, da redigere secondo le modalità illustrate nell’esempio –riproducente una sezione INPS del medesimo modello – ed utilizzando il codice DSOS , istituito con la circolare n. 98 del 28.5.2002, per il versamento dei contributi sospesi per calamità naturali. Nell’apposito campo deve essere esposta la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice indicato nel quadro D del modello DM10 di denuncia per la rilevazione del credito, vale a dire “N942” o “N943”.Sede
Causale Contributo
Matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
Periodo dal
Periodo al
Importi a debito versati
Importi a credito compensati
DSOS
PPNNNNNNCCN942 oppure
PPNNNNNNCCN943
Per i modelli già presentati e transitati nell’archivio recupero crediti senza codifica dovranno essere applicate le istruzioni contenute al punto 1) del messaggio n. 25926 del 29 settembre 2006.
4) ISTRUZIONI CONTABILI
La rilevazione dei crediti per contributi oggetto della proroga della sospensione del versamento di che trattasi deve essere effettuata ai conti esistenti GPA 00/102 (per le province di Campobasso e di Foggia) e GPA 00/103 (per Catania) ai quali è stata opportunamente adeguata la denominazione (cfr. allegato).
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(1) art. 41, c.7 L. 289/2002, recante disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilita' e contratti di solidarietà: “ Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unità.
obiettivo 1: Abruzzo, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Campania (cfr. circ. n. 148 del 05.07.1993);
obiettivo 2: (cfr. circ. n. 260 del 12.11.1992);
(2) L. 311/2004, art.1, comma 255: sospensione fino al 31/12/2005 con effetto retroattivo al 2002;
L. 248/2005: proroga dei termini fino al 31/12/2006.Allegato 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)