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Circolare INPS n. 22 del 22.02.2008
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D.M. 6 agosto 2007. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Circolare INPS n. 22 del 22.02.2008SOMMARIO: L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004 siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale
L'art. 1, comma 148, della Legge n. 311/2004, ha previsto l’ abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dell’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931 che poneva a carico dell’INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali ed aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2005, trova applicazione, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria. La norma citata, come parzialmente sostituita dall'art. 3 ter della L. n. 58/2005, di conversione del Decreto Legge n. 16/2005, dispone peraltro che trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall'INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria.
L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004 siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale (si tratta, in particolare, degli importi di spesa autorizzati con l’art. 23 del decreto legge n. 355/2003 convertito, con modificazioni, nella legge n. 47/2004 e con l’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 16/2005 convertito, con modificazioni, nella legge n. 58/2005).
L’art. 1, comma 273, secondo periodo, della legge n. 266/2005 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto ed ai fini dell’individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi.
Il Decreto Interministeriale n. 14666 del 6.8.2007 (GU n. 281 del 3.12.2007), emanato in applicazione del citato disposto normativo, quantifica in euro 58.669.505,97 l’ammontare, per l’anno 2005, del maggior onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria.
Il Decreto Interministeriale affida all’INPS l’erogazione alle aziende delle somme trasferite dal Ministero dei trasporti, con apposita evidenza contabile nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali e secondo i criteri di ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto stesso.
Modalità operative. Adempimento a carico delle Sedi.
Le aziende di trasporto interessate, la cui elencazione è contenuta in allegato al citato Decreto Interministeriale n. 14666 e ne costituisce parte integrante, potranno effettuare il recupero delle somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia in argomento, per l’anno 2005, utilizzando nel quadro D del modello DM10 il codice importo di nuova istituzione “L215” avente il significato di “rec trattamento speciale aggiuntivo di malattia lav. Pubblici servizi di trasporto.”
Le Sedi competenti, previa verifica del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), attribuiranno alle suddette aziende il codice di autorizzazione “4H” avente il nuovo significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”.
Istruzioni contabili.
Le somme afferenti i trattamenti aggiuntivi di malattia in argomento, evidenziate dalle aziende interessate nei modd. DM 10 con il codice “L215”, devono essere imputate al conto GAZ 32/106 (cfr. allegato), istituito nell’ambito della contabilità separata “ GAZ - Gestione oneri vari” della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
I relativi oneri sono coperti da appositi trasferimenti da parte dello Stato.
Per assicurare la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive di mod. DM 10, si dispone che il sopra citato conto deve essere movimentato, con il codice documento “95”, soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM 10.Allegato 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)