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Circolare INPS n. 59 del 14.05.2008
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Prestazioni in regime internazionale - interessi legali
Circolare INPS n. 59 del 14.05.2008SOMMARIO: Prestazioni in regime internazionale - interessi legali
A seguito di numerosi quesiti pervenuti dalle Sedi e visto il contenuto dei messaggi nn.29671 del 7 dicembre 2007 e 1418 del 17 gennaio 2008 sulla decorrenza degli interessi legali, si ritiene utile evidenziare anche per le prestazioni in regime internazionale, pensionistiche e a sostegno del reddito, quanto disposto dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/91, come modificato dall’art. 1, comma 783, della legge n. 296/06, che ha assegnato all’ente previdenziale un termine dalla cui scadenza decorre il diritto alla corresponsione degli interessi legali ed ha previsto una giusta armonizzazione tra le esigenze organizzative dell’Amministrazione chiamata a pronunciarsi sulla domanda dell’interessato ed il diritto di quest’ultimo ad essere compensato adeguatamente per il mancato godimento della prestazione oltre il termine ritenuto necessario per l’adozione del provvedimento.
Pertanto, il termine di 120 giorni di cui all’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, superato il quale insorge a favore del richiedente la prestazione il diritto agli interessi legali ed all’eventuale rivalutazione monetaria, è previsto come “spatium deliberandi” per l’adozione del provvedimento e, quindi, tale termine deve decorrere dalla data in cui la domanda di prestazione in regime internazionale, completa dei dati e dei documenti necessari, è presentata direttamente all’Istituto.
Ove, invece, la domanda è presentata all’Istituzione estera, l’art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in tema di decorrenza degli accessori su prestazioni erogate in regime internazionale, stabilisce che, ai fini dell’applicazione dell’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l’adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all’Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre dalla data in cui l’Istituto riceve la domanda, completa dei dati e documenti necessari, da parte dell’Istituzione estera (art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241).
I dati e i documenti necessari (vedi, in particolare, messaggio n. 11888 del 22.06.1994, circolare n. 271 del 7.11.1995, messaggio n. 15114 del 05.11.99) sono quelli contenuti nei formulari internazionali e, cioè, nei formulari di collegamento comunitari per l’Unione europea, nei formulari di domanda e di collegamento per le convenzioni bilaterali e nel formulario relativo al prospetto contributivo per le domande di pensione (indicati nelle schede allegate ad integrazione di quelle di cui ai messaggi nn. 29671 del 7 dicembre 2007 e 1418 del 17 gennaio 2008).
Sono fatti salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi già in possesso dell’Istituto o di altre pubbliche amministrazioni nazionali acquisibili d’ufficio o che gli stessi sono tenuti a certificare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata.Allegati informato pdf dal sito INPS:
Allegato N. 1
Allegato N. 2
Allegato N. 3
Allegato N. 4
Allegato N. 5
Allegato N. 6