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Circolare INPS n. 5 del 16.01.2009
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Convenzione fra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e la Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico (FIDALDO), la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio Alberghi Mense (FILCAMS-CGIL), la Federazione Italiana Sindacati addetti ai Servizi Commerciali e Affini (FISASCAT-CISL), l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL), la Federazione Sindacale dei Lavoratori a Servizio dell’Uomo (FEDERCOLF), per la riscossione del contributo di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311
Circolare INPS n. 5 del 16.01.2009SOMMARIO: Disposizioni in merito all’attuazione della convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale a favore della FIDALDO e delle OO.SS.
In data 3 maggio 2000, con deliberazione n. 276, è stata approvata e poi sottoscritta la convenzione con la Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico (FIDALDO), la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio Alberghi Mense (FILCAMS-CGIL), la Federazione Italiana Sindacati addetti ai Servizi Commerciali e Affini (FISASCAT-CISL), l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL), la Federazione Sindacale dei Lavoratori a Servizio dell’Uomo (FEDERCOLF), per la riscossione del contributo di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Detta convenzione, ancorché sottoscritta in data 3 maggio 2000, non è stata mai resa operativa per volontà della stessa Fidaldo e delle Organizzazioni Sindacali, che, con lettera del 6 maggio 2004, chiedevano a questo Istituto una sospensione della sua attuazione.
Successivamente, con lettera del 13 settembre 2007, la FIDALDO e le altre OO.SS. chiedevano all’ Istituto l’attivazione della convenzione, con relativa assegnazione del codice INPS.
Con ulteriore lettera del Fondo Colf dell’ 8 febbraio 2008, all’uopo costituito dalle Associazioni indicate in oggetto, venivano comunicate poi le coordinate bancarie e tutti gli estremi del c/c bancario del Fondo stesso.
Premesso quanto sopra e al fine di dare attuazione alla convenzione in oggetto, si forniscono le istruzioni di seguito riportate.
I datori di lavoro domestico che intendono versare tale contributo in favore delle Associazioni in oggetto, all'atto della compilazione dei bollettini di conto corrente postale predisposti dall'Istituto per il versamento dei contributi obbligatori, riempiranno le caselle previste indicando il codice assegnato al Fondo Colf e il relativo importo. In tal modo autorizzeranno l'INPS ad imputare tali somme a titolo di contributo di assistenza contrattuale.
E’ a carico delle OO.SS. l'informativa ai propri associati relativa all'ammontare del contributo ed al codice di attribuzione da riportare sui bollettini.
Tale codice è identificato dalla sigla “F2”.
Le OO.SS. si impegnano, inoltre, a portare a conoscenza degli associati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste in convenzione.
Le Sedi Periferiche INPS verseranno sul conto corrente intestato al “Fondo Colf”, senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo, le somme pari agli importi riscossi per contributi contrattuali risultanti dai bollettini elaborati, al netto del rimborso delle spese e della relativa.
Il versamento avverrà con cadenza trimestrale entro la fine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno.
Il costo unitario di gestione per singolo bollettino, relativo al servizio di esazione, aggiornato rispetto a quello previsto nella convenzione sottoscritta in data 3 maggio 2000, è pari a € 0,25 per l’anno 2008.
Le Sedi periferiche forniranno al Fondo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i versamenti, un apposito rendiconto dal quale risulterà:
- l'ammontare dei contributi incassati risultanti dai bollettini elaborati nell'anno di riferimento;
- l'ammontare delle somme corrisposte;
- l'ammontare del rimborso spese e della relativa IVA.
I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che verrà comunicato completo del codice IBAN alle Strutture dell’Istituto con successivo messaggio.
Si fa riserva circa le istruzioni operative e contabili che verranno fornite al momento in cui risulterà aggiornata la procedura automatizzata relativa alla riscossione dei contributi dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.Allegato 1:
CONVENZIONE FRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E LA FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO(FIDALDO), LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL COMMERCIO ALBERGHI MENSE (FILCAMS-CGIL), LA FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI E AFFINI (FISASCAT-CISL),L’UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTUCS-UIL), LA FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL’UOMO (FEDERCOLF),PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE.
L'anno 2000 il giorno 15 del mese di settembre in Roma, fra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (che in seguito sarà denominato INPS) nella persona del Presidente Massimo Paci, a ciò' autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.276 del 3 maggio 2000e
1) la Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestici (in seguito denominata FIDALDO), nella persona del Presidente Laura Pogliano Besozzi;
2) la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio Alberghi Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL), nella persona del Segretario Generale Ivano Corraini;
3) la Federazione Italiana Sindacati addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL), nella persona del Segretario Generale Gianni Baratta;
4) l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL), nella persona del Segretario Generale Brunetto Boco;
5) la Federazione Sindacale dei Lavoratori a servizio dell’uomo (FEDERCOLF), nella persona del Segretario Generale Franca Tiberio;
- visto l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 con il quale si stabilisce che gli Istituti previdenziali in esso indicati possono essere autorizzati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ad assumere, su richiesta delle Confederazioni sindacali a carattere nazionale, il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alle Confederazioni sindacali medesime, nonché i contributi che siano stabiliti dai contratti di lavoro;
- vista la richiesta del 2 giugno 1997 della FIDALDO e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori domestici FEDERCOLF (Acli), FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL E UILTUCS-UIL di stipulare una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, di cui all’art.45 del CCNL 16/7/1996, tramite i bollettini di c/c postale utilizzati dai datori di lavoro domestico per il versamento dei contributi obbligatori;
- vista la nota n. 6/PS/51650/RCS/Conv. del 30/7/1999 con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- vista la legge 675 del 31/12/1996 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- considerato che il servizio di esazione di cui sopra non intralcia le attività istituzionali dell'Istituto,si conviene quanto segue:
Art.1
Ai sensi della legge 311/73 le Associazioni Sindacali indicate in epigrafe affidano all'INPS la riscossione, in loro nome e conto, del contributo di assistenza contrattuale previsto dal vigente contratto collettivo di lavoro.
Art.2
Le Associazioni sindacali firmatarie in epigrafe costituiranno un Fondo al quale affluiranno i contributi di assistenza contrattuale dovuti dagli associati.
La riscossione del contributo di assistenza contrattuale avverrà unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le procedure, le modalità e i tempi previsti per questi ultimi.
A tal fine i datori di lavoro domestico, all'atto della compilazione dei bollettini di conto corrente postale predisposti dall’Istituto per il versamento dei contributi obbligatori compileranno le apposite caselle presenti nel bollettino stesso per indicare rispettivamente il codice del Fondo in favore del quale intendono versare il contributo di assistenza contrattuale e il relativo l’importo, autorizzando in tal modo l’INPS ad imputare tali somme a titolo di contributo di assistenza contrattuale.
Art.3
Sarà cura delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo portare a conoscenza dei propri associati datori di lavoro domestico il codice assegnato dall’INPS al Fondo, nonché l’ammontare del contributo da versare.
Le Organizzazioni firmatarie si impegnano inoltre a portare a conoscenza degli associati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.
Le medesime Organizzazioni sindacali comunicheranno all’INPS - Sede Centrale l’ammontare del contributo dovuto dai propri associati e le successive variazioni.
Art.4
L’INPS considererà versato a titolo di contributo di cui alla presente convenzione il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro sul bollettino di conto corrente.
Qualora il contribuente non intenda versare il contributo di che trattasi, non deve apporre alcuna indicazione sul bollettino di conto corrente.
E' escluso, per l'INPS, qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.
L'INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.
Art.5
Le Associazioni Sindacali firmatarie della presente convenzione, dopo aver costituito il Fondo per il contributo di assistenza contrattuale, ne comunicheranno all'INPS l’avvenuta costituzione, il nome del responsabile, il numero di conto corrente bancario e relative coordinate su cui effettuare le rimesse oggetto della Convenzione.
Il responsabile del Fondo di cui al comma precedente avrà il compito di intrattenere con l’INPS tutti i rapporti connessi all’applicazione della convenzione.
Qualsiasi variazione relativa alle specifiche del conto corrente e del nominativo del responsabile del Fondo dovrà essere effettuata con comunicazione congiunta delle Organizzazioni sottoscrittrici della convenzione.
Art.6
I costi di esazione del contributo di assistenza contrattuale sono stati determinati dai competenti Uffici dell’Istituto sulla base dei criteri della contabilità industriale.
Per determinare il costo di gestione di ogni singolo bollettino è stata seguita una metodologia che individua:
- il costo medio per minuto della risorsa umana dedicata (7° qualifica funzionale) incrementato di una quota per i costi generali di amministrazione e per il funzionamento dei centri di costo di servizio (pari a L.1.397);
- il tempo mediamente necessario per la gestione complessiva del singolo bollettino (pari a minuti 0,187), calcolato sulla base della osservazione diretta dell’attività lavorativa riferita ad un campione di operatore;
- il costo del servizio di cui trattasi in L.261 per singolo bollettino, dato dal prodotto tra il tempo occorrente e il costo per minuto.
E' a carico del Fondo costituito dalle Organizzazioni firmatarie, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
Le stesse Organizzazioni si impegnano ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Art.7
Le Agenzie INPS verseranno sul conto corrente del Fondo indicato dalle Organizzazioni firmatarie della presente convenzione, senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo, le somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dai bollettini elaborati sulla base di quanto convenuto nel precedente articolo 4, al netto del rimborso delle spese di cui al precedente art.6 e della relativa IVA. Il versamento avverrà con cadenza trimestrale entro la fine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno.
Unitamente al versamento di cui al primo comma, l'INPS fornirà al Fondo, per i bollettini elaborati, una distinta dei datori di lavoro che hanno versato il contributo, con l'indicazione del periodo contributivo e dell'ammontare del versamento.
Entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i versamenti, le Agenzie INPS trasmetteranno al Fondo un apposito rendiconto dal quale risulterà:
- l'ammontare dei contributi di assistenza contrattuale incassati risultanti dalla elaborazione dei bollettini elaborati nell'anno di riferimento;
- l'ammontare delle somme corrisposte, di cui al primo comma;
- l'ammontare del rimborso spese e della relativa IVA di cui all'art.6.
Art.8
L'INPS è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei soggetti aderenti alle Organizzazioni firmatarie e, comunque, dei i soggetti di cui all'art.2, verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione.
I rapporti conseguenti all’attuazione della presente convenzione, compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro domestico per i contributi di cui trattasi, dovranno essere instaurati direttamente tra il Fondo e i datori di lavoro interessati.
In particolare l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie al Fondo dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.
Art.9
Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti la presente convenzione sono a carico del Fondo costituito dalle Organizzazioni firmatarie.
Art.10
La presente convenzione avrà validità sino al 31 dicembre 2001. Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno sei mesi prima della scadenza.
Il Presidente dell’INPS Massimo Paci
Il Presidente della FIDALDO Laura Pogliano Besozzi
Il Segretario Generale della FILCAMS-CGIL Ivano Corraini
Il Segretario Generale della FISASCAT-CISL Gianni Baratta
Il Segretario Generale della UILTUCS-UIL Brunetto Boco
Il Segretario Generale della FEDERCOLF Franca Tiberio