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Circolare INPS n. 12 del 28.01.2009
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Indennità antitubercolari
Circolare INPS n. 12 del 28.01.2009SOMMARIO: Aumenti delle indennità antitubercolari determinati dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2008
Per effetto degli aumenti determinati dall’art.1 e dall’art.2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20/11/2008, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 12/12/2008 - nelle misure, rispettivamente del 1,7% dal 1°gennaio 2007 (anziché 1,6% come anticipato con D.M. del 19 novembre 2007) e (in via provvisoria) del 3,3%, dal 1°gennaio 2009 - gli importi delle indennità antitubercolari, correlate legislativamente (art. 4 L. 419/1975(1) e comma 2 art.2 L. 88/87 (2)) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per il 2008 e per il 2009 sono i seguenti:
1°gennaio 2008
1°gennaio 2009
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.
Euro 11,62
Euro 12,01
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art.1 della legge n.419/1975 (1).
Euro 5,81
Euro 6,00
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).
Euro 19,36
Euro 20,00
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art.1 della legge n.419/1975 (giornaliera).
Euro 9,69
Euro 10,01
Assegno di cura o di sostentamento (mensile).
Euro 78,10
Euro 80,67
Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza, tenuto conto che la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con i nuovi importi.
Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2009, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art.1, 1° comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 (3). In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera nella misura fissa di Euro 12,01, dovrà essere erogata quest’ultima.
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1) v. “Atti Ufficiali” 1975, pag. 1692
2) v. “Atti Ufficiali” 1987, pag. 535
3) v. “Atti Ufficiali” 1971, pag. 162