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Decreto interministeriale 23 marzo 2005
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Determinazione, per l'anno 2005, delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
Ministero delle attività produttive
Decreto interministeriale 23 marzo 2005
GU 82 del 09/04/2005IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Vista...)
Decreta:Art. 1.
1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2005 sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.Art. 2.
1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di Euro 80,00.
2. Per le imprese con ragione di società semplice, non agricola, il diritto annuale è dovuto nella misura di Euro 144,00.
3. Per le società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, il diritto annuale è dovuto nella misura di Euro 170,00.Art. 3.
1. Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2004 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:Scaglioni di fatturato
Aliquote
da Euro
a Euro
fino a Euro 516.456,00
373,00 (misura fissa)
oltre 516.456,00
2.582.284,00
0,0070%
oltre 2.582.284,00
51.645.689,00
0,0015%
oltre 51.645.689,00
0,0005%
(fino ad un massimo di Euro 77.500,00)2. Nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote di cui al comma 1, deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2004, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2004. Le imprese sono tenute, invece, a versare l'importo derivante dalle aliquote di cui al comma 1, nel caso in cui lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2004.
Art. 4.
1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese nel corso del 2005 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui all'art. 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello
camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.
2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2005 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono tenute a versare, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, i seguenti diritti:
imprese individuali: Euro 93;
società cooperative: Euro 93;
consorzi: Euro 93;
società di persone: Euro 170;
società di capitali: Euro 373.
3. Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2005, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello definito al comma 2.Art. 5.
1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di Euro 120,00.
2. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari a Euro 110,00.
3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a Euro 110,00.
4. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.Art. 6.
1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante l'utilizzo delle contabilità speciali di girofondi presso le sezioni di tesoreria.
3. Tali somme dovranno essere giornalmente riversate nei corrispondenti conti di tesoreria unica intestati alle camere di commercio.Art. 7.
1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2005, considerato come il totale accreditato dalla Banca d'Italia sui conti di tesoreria per diritto annuale alla data del 31 dicembre 2004, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:
4,8% sulle entrate da diritto annuale fino a Euro 5.164.569,00;
5,8% sulle entrate da diritto annuale oltre Euro 5.164.569,00 fino a Euro 10.329.138,00;
6,8% oltre Euro 10.329.138,00.
2. L'ammontare del fondo perequativo è utilizzato per il 50% a favore delle camere di commercio che presentano rigidità di bilancio (rapporto tra spese obbligatorie che abbiano carattere di generalità per le camere di commercio su tutto il territorio nazionale e il totale delle entrate correnti) per diseconomie di scala connesse a un ridotto numero di imprese iscritte e per il restante 50% per la realizzazione di progetti o di investimenti di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero delle attività produttive.
4. Tale regolamento potrà prevedere, tra l'altro, modalità perequative a favore delle camere di commercio, in situazione di rigidità di bilancio o con ridotto numero di imprese iscritte, connesse alla presenza di unità locali di imprese con sede legale in altre province.
5. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero delle attività produttive, direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana