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Circolare INPS n. 22 del 19.02.2009
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Contratto di inserimento (articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Decreto ministeriale previsto dall’art. 54, c.1, lett. e). Istruzioni contabili
Circolare INPS n. 22 del 19.02.2009SOMMARIO: Decreto ministeriale per l’anno 2008 di identificazione delle aree territoriali di cui all’art. 54, c. 1, lett. e)
Premessa.
Con la circolare n. 51 del 16 marzo 2004 e la circolare n. 74 del 19 maggio 2006 sono state fornite indicazioni e modalità operative per la fruizione dei benefici contributivi correlati ai contratti di inserimento, disciplinati dagli articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.
Come noto, tra i soggetti con i quali è possibile stipulare contratti di inserimento/reinserimento rientrano anche (art. 54, c. 1, lett. e) le donne residenti in aree geografiche con particolari situazioni di occupazione/disoccupazione femminile.
In particolare, la legge prevede l’emanazione di un apposito decreto ministeriale che - individuando le aree geografiche cui la norma fa riferimento - consenta di dare attuazione alla disciplina relativa ai contratti di inserimento anche nei confronti della categoria di soggetti contemplata dal citato art. 54, c. 1, lett. e).
Sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2008 è stato quindi pubblicato il decreto ministeriale 13 novembre 2008 (allegato 1), valido per il solo anno 2008.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni per l’applicazione delle agevolazioni contributive connesse alle assunzioni delle donne ex art. 54, c. 1, lett. e).
Per quanto riguarda ogni altro aspetto di carattere normativo ed operativo, si rinvia, peraltro, a quanto illustrato nelle precedenti circolari in materia (1).1. Contenuto del decreto.
Il decreto ministeriale 13 novembre 2008 (art. 1) identifica, “per l’anno 2008 in tutte le regioni e province autonome”, le aree territoriali nelle quali è possibile assumere donne con contratti di inserimento/reinserimento.
Da ciò, come peraltro indicato dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali (2), deriva anche l’ammissibilità dei suddetti contratti all’agevolazione contributiva, uniforme e generalizzata, del 25 per cento.
L’art. 2 del citato D.M. individua invece i territori che presentano le caratteristiche di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002 (3), all’interno dei quali le donne devono ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti comunitari.
Si tratta, in particolare, delle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.
Per i contratti di inserimento stipulati nell’anno 2008 con donne residenti nei territori sopra elencati risulta legittimo accedere agli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003, vale a dire quelli già previsti dalla disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, in misura superiore al 25 per cento, ove ciò sia previsto in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume.
Si conferma, altresì, che il riferimento normativo alla residenza della lavoratrice deve essere integrato con quello relativo allo svolgimento dell’attività lavorativa, nel senso che, ai fini della fruizione degli incentivi in misura superiore al 25 per cento, è necessario che le prestazioni lavorative si svolgano all’interno dei territori individuati dall’art. 2 più volte citato.
Resta fermo, inoltre - per l’accesso ai benefici in misura superiore al 25%, determinati in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed all’ubicazione territoriale (allegato 2) -, il rispetto delle condizioni illustrate al punto 3 della circolare n. 74 del 19 maggio 2006 (4).
Si evidenzia che, rispetto al precedente decreto ministeriale, l’unica differenza riguarda i territori della Regione Calabria.
Il decreto per l’anno 2008, infatti, non comprende detta Regione tra quelle che presentano le caratteristiche di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002.
Di conseguenza, per le assunzioni intervenute nel corso dell’anno 2008 di lavoratrici residenti in Calabria, la misura dell’agevolazione contributiva spettante potrà essere esclusivamente quella generalizzata del 25%, a prescindere dalla tipologia aziendale.
Per le assunzioni, intervenute entro il 31 dicembre 2007, di lavoratrici residenti in Calabria continueranno a trovare applicazione, fino alla scadenza del contratto di inserimento già instaurato, le misure più ampie - previste dal D.M. 31 luglio 2007 - ove spettanti.2. Modalità operative per le aziende che hanno assunto nel 2008 lavoratrici con contratto di inserimento ex art. 54, c. 1, lettera e) del D.lgs n.276/2003.
Coloro che, a seguito di assunzioni intervenute nel corso dell’anno 2008 di lavoratrici ex art. 54, c. 1, lettera e) del D.lgs n. 276/2003 non avessero finora - nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale in trattazione - operato alcuna riduzione contributiva, potranno recuperare l’agevolazione spettante. A tal fine, si atterranno alle modalità che seguono:
- determineranno l’ammontare complessivo delle somme da recuperare;
- riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10, utilizzando il già previsto codice “L997”, avente il significato di “rec. agevol. inserimento”.2.1 Regolarizzazioni per le aziende che hanno assunto nel 2008 lavoratrici residenti nella Regione Calabria.
Le aziende che, a seguito di assunzioni nel corso dell’anno 2008 di lavoratrici residenti nella Regione Calabria, abbiano fruito di agevolazioni contributive in misura superiore al 25% potranno regolarizzare la propria posizione.
A tal fine, opereranno come segue:
- determineranno l’ammontare complessivo delle somme da restituire;
- riporteranno il relativo importo nel quadro “B-C” del DM10/2, utilizzando il codice già in uso “M109”, avente il significato di “rest. agevol. inserimento”.
Nessun dato dovrà essere riportato nei campi “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.
Le sopra descritte operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare, senza l’aggravio di oneri accessori (5).3. Istruzioni contabili
All’atto della ripartizione contabile dei modd. DM 10/2, la procedura imputa l’onere di cui al precedente punto 2. al conto GAW 37/113, istituito con la citata circolare n. 10 del 28.1.2008.
La stessa procedura imputa il recupero delle somme per le agevolazioni di cui al punto 2.1 al conto GAW 24/106, istituito con la circolare n. 74 del 19.5.2006.
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(1) Si tratta delle già citate circolari n. 51/2004 e n. 74/2006, nonché della circolare n. 10 del 28 gennaio 2008 (in particolare, si veda il punto 3).
(2) Nota n. 104466/16/239/19 del 27 aprile 2006.
(3) Art. 2, lett. f) del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione.
(4) Si tratta, in breve, delle condizioni che seguono:
- l’ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50 per cento (elevato al 60 per cento nel caso di assunzione di soggetti disabili) del costo salariale annuo del lavoratore assunto;
- l’assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l’assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale;
- il contratto deve avere una durata pari ad almeno 12 mesi.
(5) Delibera n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 13 novembre 2008 (G.U. n. 302 del 29/12/2008)
Contratti di inserimento lavorativo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Identificazione, per il 2008, delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile.IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visti ...)
Decreta:Art. 1. Identificazione delle aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
1. Le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per l'anno 2008 in tutte le regioni e province autonome.Art. 2. Aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002
1. Le aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate per l'anno 2008 nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.Art. 3. Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo con lavoratori residenti nelle aree di cui all'art. 1
1. Gli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all'art. 2 del presente decreto.Allegato 2
Tabella donne nazionale (assunzioni anno 2008)
Natura del datore di lavoro
Ubicazione territoriale
Misura della riduzione contributiva a favore del datore di lavoro
Soggetti ammessi alla stipula non aventi natura di impresa
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna
50%
Altre regioni
25%
Imprese, comprese quelle artigiane
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna
Versamento di una aliquota pari al 10%
Altre regioni
25%