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Circolare INPS n. 59 del 21.04.2009
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Sisma Abruzzo 2009: Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 e n. 3754 di aprile 2009; DPCM 16 aprile 2009. Sospensioni termini. Sospensioni contributive. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 59 del 21.04.2009SOMMARIO: Premessa 1. sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive 2 .soggetti interessati alla sospensione contributiva 3. periodo contributivo oggetto di sospensione 4. modalità 5. elenco comuni 6. istruzioni contabili
PREMESSA
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, è stato dichiarato lo stato d’emergenza, in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile, fino al 31 dicembre 2010.
Attualmente, sono state emanate due Ordinanze per fronteggiare l’emergenza: la prima sospende i termini prescrizionali ed esecutivi fino al 31 dicembre 2009; la seconda sospende il versamento dei contributi correnti fino al 30 novembre 2009. Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 aprile c.a. sono stati individuati i comuni danneggiati ed indicati al successivo punto 5.
Come si rileva dai diversi termini, le disposizioni non sono collegate allo stato d’emergenza, né hanno legami tra loro.
Si esaminano, nella presente circolare solo le norme inerenti l’obbligo del versamento contributivo.1. SOSPENSIONE TERMINI PRESCRIZIONALI E PROCEDURE ESECUTIVE
Con OPCM 3753 del 6 aprile 2009 (1), è stata disposta, per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti,avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma, la sospensione, fino al 31 dicembre 2009, dei seguenti termini:
- i termini di prescrizione e decadenza, quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;
- tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore alla predetta dichiarazione dello stato d'emergenza, ivi incluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria;
- i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
Fino al 31 dicembre 2009 Equitalia sospenderà d’ufficio qualsiasi attività relativamente al recupero di contributi previdenziali ed assistenziali. Parimenti, anche Poste s.p.a. sospenderà la notifica di atti emessi dall’Istituto.
Sono inoltre sospese tutte le emissioni di avvisi bonari e le notifiche dei verbali di accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative.
Tale sospensione opera ope-legis e pertanto non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati, al contrario di quanto è richiesto per la sospensione dei contributi correnti.2. SOGGETTI INTERESSATI ALLA SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA
L’OPCM n.3754 del 9 aprile 2009 (2), ha disposto ulteriori interventi urgenti. Tra le altre misure adottate, è previsto, all’art.2, comma 1 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sino al 30 novembre 2009. Nulla è disposto circa le modalità di recupero.
E’ concessa per coloro che erano regolarmente iscritti alle diverse gestioni e che operavano alla data del 5 aprile 2009 nei comuni di cui al DPCM del 16 aprile 2009, fino al 30 novembre 2009, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Non è, quindi, sufficiente che nei luoghi interessati si trovi la sede legale senza dipendenti.
I soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che possono beneficiare della sospensione contributiva, sono:
- i datori di lavoro privati;
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- gli iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, etc).
Il settore pubblico, si ricorda, è escluso dalla legge 290/2006, che limita la portata delle ordinanze di protezione civile nelle norme che dispongono sospensioni contributive, al solo settore privato. Non essendo prevista alcuna deroga, vigono i principi generali dell’ordinamento.
Il datore di lavoro, il committente o l’associante sono anche responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e quindi il soggetto, che intende usufruire della sospensione contributiva, sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta (cfr circolare n. 106/2008).
Laddove, invece, il datore trattiene dalla busta paga la quota a carico del lavoratore, deve versarla nei termini di legge, se non vuole incorrere nel reato specifico perseguibile penalmente.
La norma non sospende gli adempimenti connessi al versamento, ma stante la gravità della situazione, gli interessati potranno inviare le denunce telematiche e gli e-mens, non oltre il termine del 30 novembre 2009 - o altro termine, se successivamente prorogato.
E’, inoltre, indispensabile presentare apposita istanza alla sede INPS competente, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, tesa a manifestare la volontà di usufruire del beneficio della sospensione. La sede apporrà il codice di autorizzazione stabilito per l’evento.
La corretta gestione dell’evento è necessaria per il monitoraggio del costo della sospensione, per cui si chiede la massima collaborazione da parte dei soggetti interessati, albi professionali, consulenti etc., al fine di evitare successivo contenzioso.3. PERIODO CONTRIBUTIVO OGGETTO DI SOSPENSIONE
I contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento viene sospeso, sono quelli con scadenza legale di versamento nell’arco temporale: 6 aprile 2009 - 30 novembre 2009.4. MODALITA’
La sospensione dei termini di pagamento riguarda, come sopra detto, i contributi scadenti nel periodo dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, dovuti da tutti i contribuenti: datori di lavoro privati, lavoratori autonomi, agricoli, committenti di collaborazioni coordinate e continuative, professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26 della legge n. 335/’95, con esclusione del settore pubblico.
4.1 Aziende
Per quanto riguarda, in particolare, i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del mod. DM10, la sospensione riguarderà i periodi di paga di competenza da "marzo 2009" a "ottobre 2009 ".
Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "2Q " che assume il nuovo significato di "azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa del sisma dell’Abruzzo del 2009 -ordinanza n. 3754/2009”
Ai fini della compilazione dei mod. DM10, le aziende sopraindicate dovranno osservare le seguenti modalità:
- compileranno i quadri “B-C” del mod.DM10, riferiti a tutti i lavoratori, con le consuete modalità;
- compileranno il quadro "D" con le consuete modalità senza effettuare la sommatoria del totale "B" (rigo 57);
- determineranno l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione dei contributi;
- calcoleranno la differenza tra il predetto importo dei contributi e gli importi eventualmente esposti nel quadro "D" a titolo di agevolazioni contributive riferite ai lavoratori stessi;
- esporranno tale differenza (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi) in uno dei righi in bianco del quadro "D", facendola precedere dal codice di nuova istituzione "N954 " e dalla dicitura "contr. sosp. Ord. N. 3754/2009”
- effettueranno la sommatoria delle partite esposte nel quadro "D" e riporteranno il totale nel rigo "57" (totale B);
- effettueranno la differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 del mod. DM10 e riporteranno la differenza stessa nel corrispondente riquadro sottostante il rigo "57";
- verseranno l’eventuale saldo della denuncia a credito INPS con le consuete modalità (F24); tale ipotesi ricorre nel caso in cui non tutti i lavoratori siano interessati alla sospensione (ad es. aziende con accentramento contributivo);
- qualora il saldo risulti a zero ovvero a credito azienda (per effetto delle somme anticipate per conto dell’INPS), il modello deve essere inviato secondo le vigenti modalità ai fini del rimborso o della compensazione.
4.2 Artigiani e Commercianti.
La sospensione dell’obbligo del versamento disposta dall’ordinanza citata in premessa riguarda anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:Scadenza versamento
Contributi sospesi
18/05/2009
contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I° trimestre 2009
16/06/2009
contributi relativi al saldo della quota di reddito eccedente il minimale per l’anno 2008 e al I° acconto 2009
17/08/2009
contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il II° trimestre 2009
16/11/2009
contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il III° trimestre 2009
30/11/2009
contributi relativi al II° acconto di reddito eccedente il minimale per l’anno 2009
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
4.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata é sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di acconto 2009 e saldo 2008, coincidente con il versamento fiscale.
A favore dei committenti tenuti al versamento nella gestione separata ex art.2, comma 26, della legge n. 335/1995 sono sospesi i versamenti da effettuare a partire dal giorno 16 aprile 2009.
Si rammenta quanto già precedentemente specificato e cioè che il settore pubblico è escluso dalla legge 290/2006 che limita la portata delle ordinanze di protezione civile nelle norme che dispongono sospensioni contributive, al solo settore privato, pertanto anche i collaboratori di P.A. sono esclusi, in quanto rileva lo status del datore di lavoro.
4.4 Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.
Per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera agricola la sospensione dei termini ha per oggetto i seguenti versamenti.Scadenza versamento
Contributi sospesi
16 giugno 2009
contributi dovuti per il quarto trimestre 2008
16 settembre 2009
contributi dovuti per il primo trimestre 2009
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
4.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD-CM-IATP e i concedenti PC/CF sono sospesi i termini avente ad oggetto i seguenti versamenti.Scadenza versamento
Contributi sospesi
16 luglio 2009
Prima rata dei contributi dovuti per l’anno 2009
16 settembre 2009
Seconda rata dei contributi dovuti per l’anno 2009
16 novembre 2009
Terza rata dei contributi dovuti per l’anno 2009
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
5. ELENCO COMUNI
Con DPCM del 16 aprile 2009 (3) sono stati individuati i seguenti comuni:
Provincia dell’Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi;
Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia;
Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de’ Passeri.6. ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sospesi ai datori di lavoro ed evidenziati, nelle denunce di mod. DM 10, con il codice “N954” secondo le indicazioni contenute nel precedente punto 4.1, è stato istituito il conto GPA 00/114 il quale deve essere assistito da apposito partitario contabile.
Il programma di ripartizione contabile della procedura DM provvede, tra l’altro, alla emissione in duplice copia di apposita lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto di cui sopra è cenno. Copia di detta lista deve essere trasmessa all’ufficio competente per la contabilità ai fini dell’apertura e della gestione dei crediti sul citato partitario.
In allegato, viene riportato il suddetto conto GPA 00/114.(1) G.U. n. 81 del 7–4- 2009
(2) G.U. n. 84 del 10-4-2009
(3) G.U. n .89 del 17-4-2009Allegato 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)