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Circolare INPS n. 83 del 06.07.2009
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Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Italiana della PICCOLA MEDIA IMPRESA E DELL’ARTIGIANATO (CONFIMPRESA), per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311
Circolare INPS n. 83 del 06.07.2009SOMMARIO: L’INPS assume il servizio di esazione delle quote associative che gli iscritti alla Confimpresa verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori
Il 22 maggio 2009, tra l’INPS e la Confimpresa è stata stipulata una convenzione, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per la riscossione dei contributi aociativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti all’Associazione stessa, a mezzo del mod. F24.
Nel trasmettere, in allegato, il testo dell’atto convenzionale, si impartiscono, nel merito, le seguenti istruzioni:
1. La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’Istituto indicherà l’ammontare del contributo associativo con la specifica dizione: “quota associativa Confimpresa”;
2. l’entità del rimborso spese, che la Confimpresa verserà all’ INPS per l’espletamento del servizio, è regolata dalla determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009;
3. l’Associazione farà pervenire alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa;
4. la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici renderà disponibili per le Strutture INPS territorialmente competenti, il contenuto dei supporti telematici affinché le stesse provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati;
5. gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Confimpresa, saranno curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali;
6. la convenzione ha validità annuale. La richiesta di rinnovo, da parte della Confimpresa, dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Si precisa che la Confimpresa ha sede legale in Via P. Gobetti, 27– 40129 Bologna. Il C/C bancario sul quale verranno accreditati i contributi associativi, verrà comunicato con successivo messaggio.Allegato N. 1 (in formato doc dal sito INPS)