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Circolare INPS n. 85 del 06.07.2009
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Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2009
Circolare INPS n. 85 del 06.07.2009SOMMARIO: 1. Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti -cessazione effetti articolo 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n. 81 2. Riduzione degli oneri sociali 3. Riduzione del costo del lavoro 4. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2009 5. Salari medi provinciali 6. Agevolazioni per zone tariffarie gennaio 2009 7. Tabelle
1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti – cessazione effetti articolo 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n. 81
Dal 1° gennaio 2009 cessano gli effetti del disposto di cui al comma 1, articolo 01, del decreto legge n. 2 del D.L. 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006 n. 81 e, pertanto, le aliquote contributive continueranno a sottostare al disposto di cui ai commi 1 e 2, articolo 3 del Decreto Legislativo n. 146/1997, in particolare riprende a decorrere l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.
Per quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2009 sono così fissate:Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009Concedente Concessionario Totale
18,15% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 26,99%2) Riduzione degli oneri sociali
Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n.388, (Finanziaria 2001), come da circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive
Assegni familiari 0,43%
Tutela maternità 0,03%
Disoccupazione 0,34%3) Riduzione del costo del lavoro
L’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24, legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:
Aliquota disoccupazione 2,75%
Esonero ex art. 1 co. 361/362 L. 266/2005 1,00%4) Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, sono fissati nelle misure:
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%5) Salari medi provinciali
Il comma 785, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha autenticamente interpretato l’art. 01, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti), per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, colono e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 28 del DPR 488/68 e dall’art. 7 della legge 233/1990, pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.6) Agevolazioni per zone tariffarie anno 2009
All’art. 01 comma 2 della citata legge 81/2006, per il triennio 2006-2008, sono state ridefinite le agevolazioni, a favore del datore di lavoro, per le aziende ubicate o che comunque operino nei territori montani, definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno (cfr. circ. 56/2001 e 92/2001), nelle seguenti misure:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del concedente, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.
Le agevolazioni suddette, nella misura prevista per il triennio 2006-2008, sono state prorogate per tutto l’anno 2009 per effetto dall’articolo 8-octies, comma 1 della Legge 9 aprile 2009, n. 33 che ha modificato l’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito in Legge 30 dicembre 2008, n. 205, sostituendo le parole “31 marzo 2009” con le parole “31 dicembre 2009”.7) Tabelle
In allegato alla presente circolare sono riportate le tabelle, con le aliquote contributive e le agevolazioni per zona tariffaria così articolate:
- allegato 1: aliquote piccoli coloni e compartecipanti familiari in vigore dall’1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
- allegato 2: agevolazioni per zone tariffarie.Allegato 1
Tabella aliquote PC/CF anno 2009
Voci contributive
Totale
Concedente
Concessionario
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
26,99%
18,15%
8,84%
Quota base
0,11%
0,11%
Assistenza Infortuni sul Lavoro
10,125%
10,125%
Addizionale Infortuni sul lavoro
3,1185%
3,1185%
Disoccupazione
2,75%
2,75%
Esonero art. 120 L. 388/2000
-0,34%
-0,34%
Esonero art.1 Legge 266/2005
-1,00%
-1,00%
Prestazioni economiche di malattia
0,683%
0,683%
Tutela lavoratrici madri
0,03%
0,03%
Esonero art. 120 L. 388/2000
-0,03%
-0,03%
Assegni familiari
0,43%
0,43%
Esonero art. 120 L. 388/2000
-0,43%
-0,43%
Totale
42,4365%
33,5965%
8,84%
Allegato 2
AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI CONCEDENTI PER L’ANNO 2009Descrizione del territorio
Agevolazione
Dovuto
Territorio non svantaggiato del Centro/Nord- ex fiscalizzato nord
0
100 %
Territorio svantaggiato del Sud compreso Abruzzo, Molise e Basilicata, ob. 1 Reg. CE (ex Cassa del Mezzogiorno )
68 %
32 %
Territorio svantaggiato del Centro/Nord ( ex svantaggiato Nord)
68 %
32 %
Territorio svantaggiato del Sud ( ex svantaggiato Sud)
68 %
32 %
Territorio particolarmente svantaggiato ( ex zona montana)
75 %
25 %