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Circolare INPS n. 86 del 07.07.2009
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PROGRAMMA P.A.R.I. 2007 Incentivi alle aziende. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 86 del 07.07.2009SOMMARIO: Istruzioni per l’erogazione alle aziende degli incentivi previsti in caso di assunzione di “lavoratori svantaggiati” destinatari degli interventi del Programma P.A.R.I. 2007
1) Istruzioni relative al sussidio mensile.
Con il messaggio n. 17942 del 6 agosto 2008 è stato illustrato il Programma P.A.R.I. 2007 (“Programma d’Azione per il ReImpiego di lavoratori svantaggiati”), di cui al Decreto direttoriale n. 1844 del 27 settembre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Gli Enti maggiormente interessati al Programma sono - oltre allo stesso Ministero del Lavoro, a Italia Lavoro e all’Istituto – le Regioni, le Province e i Centri per l’Impiego.
Con il messaggio citato sono state diramate le prime istruzioni per l’erogazione, da parte delle Sedi INPS territorialmente competenti, in base alla residenza del lavoratore, dei sussidi mensili ai lavoratori aventi diritto; è stato altresì illustrato l’incentivo spettante alle aziende che assumono un lavoratore titolare del sussidio mensile (punto “B” del messaggio).
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per la fruizione degli incentivi alle aziende, nonché le istruzioni contabili per la loro rilevazione.2) Istruzioni per il riconoscimento degli incentivi P.A.R.I. 2007 alle aziende.
Nel caso in cui un’azienda assuma un soggetto avente titolo a percepire il sussidio, gli importi mensili non ancora maturati dall’interessato alla data di assunzione verranno riconosciuti all’azienda stessa, a condizione che si tratti di un’assunzione:
- a tempo indeterminato ovvero determinato, purché superiore a 12 mesi;
- con orario pari o superiore a 20 ore settimanali[1].
Gli incentivi spettano anche all'azienda che, avendo assunto precedentemente il lavoratore svantaggiato con contratto a tempo determinato di durata inferiore o pari a 12 mesi, trasformi la predetta tipologia contrattuale in un contratto a tempo indeterminato nonché all'azienda che stipuli con il soggetto medesimo, senza soluzione di continuità, un nuovo contratto a tempo determinato, la cui durata, considerato il precedente rapporto di lavoro del soggetto, dovrà far conseguire allo stesso un periodo di impiego superiore ai 12 mesi.
È comunque necessario che l’azienda aderisca al programma di reimpiego redatto dal Centro per l’impiego o analogo servizio competente.
Nel corso dei primi dodici mesi dall’assunzione/trasformazione/proroga – come precisato dal Ministero del Lavoro -, in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo, l’azienda dovrà restituire il 100% del beneficio, in caso di dimissioni del lavoratore l’azienda dovrà restituire il 50% del beneficio.
Il riconoscimento e la fruizione del beneficio avverranno con le seguenti modalità.
L’azienda dovrà chiedere alla Direzione territoriale Inps, presso cui assolve gli obblighi contributivi, l’autorizzazione a fruire dell’importo spettante, mediante conguaglio con i contributi esposti sul modello di denuncia mensile DM10/2.
L’azienda dovrà allegare alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione di responsabilità, attestante l’instaurazione/trasformazione/proroga del rapporto di lavoro; l’azienda attesterà l’adesione al programma di reimpiego mediante dichiarazione di responsabilità ovvero copia dell’atto di adesione sottoscritto presso il centro per l’impiego o altro servizio competente.
La richiesta di autorizzazione e le connesse dichiarazioni dovranno essere redatte secondo il fac-simile allegato alla presente circolare (all. n. 1) e firmate dal lavoratore assunto, per presa d’atto della conseguente sospensione del sussidio nei suoi confronti.
La Direzione territoriale competente a gestire la posizione contributiva dell’azienda verificherà che la durata dichiarata del rapporto di lavoro corrisponda ad una delle tipologie indicate in questo paragrafo e trasmetterà la richiesta all’unità di processo “prestazioni a sostegno del reddito” della Sede che gestisce il sussidio; questa verificherà che il lavoratore abbia effettivamente titolo al sussidio, ne sospenderà il pagamento a decorrere dal giorno dell’assunzione/trasformazione/proroga - dandone comunicazione al lavoratore - e calcolerà l’importo dell’incentivo residuo spettante all’azienda, dandone comunicazione alla competente unità di processo “aziende con dipendenti”.
La Sede competente a gestirne la posizione contributiva autorizzerà l’azienda alla fruizione del beneficio in unica soluzione, effettuando le necessarie operazioni negli archivi informatici – secondo le istruzioni di seguito riportate – e ne darà comunicazione all’azienda stessa mediante il modulo allegato alla presente circolare (all. 2).
Copia dei moduli – in formato elettronico editabile – per la richiesta e la concessione dell’incentivo sono disponibili presso i siti internet (www.inps.it) e intranet dell’Istituto, nelle sezioni dedicate alla modulistica.
Gli incentivi riconosciuti all’azienda sono compatibili con eventuali benefici contributivi connessi al particolare tipo di assunzione effettuata previsti dalla normativa vigente.3) Codifica aziende.
Le aziende autorizzate alla fruizione dell’incentivo dovranno essere contrassegnate dal codice di autorizzazione "7J", avente il nuovo significato di “aziende che fruiscono dell’incentivo programma P.A.R.I D.D. n. 1844 del 27 settembre 2007.”4) Modalità di compilazione del DM10/2 .
La fruizione dell’incentivo in parola potrà essere effettuata, in unica soluzione, attraverso il sistema delle denunce mensili mod. DM10/2, entro il terzo mese successivo al ricevimento dell’autorizzazione relativa al singolo lavoratore.
A tal fine le aziende interessate si atterranno alle seguenti modalità:
- esporranno i dati relativi ai dipendenti di cui trattasi nel quadro "B-C" del mod. DM10/2 utilizzando i codici tipo contribuzione normalmente in uso;
- ai soli fini statistici riporteranno nel mese in cui effettuano il conguaglio, in uno dei righi in bianco del quadro "B-C" del modello DM10/2, nella casella "n. dipendenti", il numero dei lavoratori interessati facendolo precedere dal codice di nuova istituzione “LAPA” avente il significato di “lavoratori programma Pari 2007”; nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "giornate, retribuzioni e somme a debito”;
- per le operazioni di conguaglio, da effettuare in unica soluzione, indicheranno l’importo dell’incentivo spettante nel quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione “L404” avente il significato di “conguaglio incentivo programma PARI 2007”;
- per la eventuale restituzione del 100% o del 50% dell’incentivo rispettivamente per le ipotesi di licenziamento o dimissioni del lavoratore, l’azienda indicherà l’importo da restituire nel quadro B-C del modello DM 10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione “M119” avente il significato di “restituzione incentivo programma PARI 2007”; nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.5) Istruzioni contabili.
In considerazione del fatto che gli oneri derivanti dall’attuazione del citato Decreto direttoriale n. 1844/2007 sono posti a carico dello Stato (Fondo per l’occupazione), ai fini della rilevazione contabile degli incentivi alle aziende, evidenziati dai datori di lavoro nelle denunce di mod. DM 10/2 con il codice “L404” di cui sopra è cenno, è stato istituito il conto GAW 32/120 nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
Gli importi di detti incentivi eventualmente restituiti dai datori di lavoro ed evidenziati nelle denunce di mod. DM 10/2 con il codice “M119” sopra indicato vanno imputati al conto GAW 24/120.
Nell’allegato n. 3 sono riportati i conti GAW 24/120 e GAW 32/120, di nuova istituzione.________________________
[1] Conformemente a quanto specificamente indicato dal Ministero del lavoro con la nota del 21/09/2006 prot. 14/3861.Allegati in formato doc - pdf dal sito INPS:
Allegato N. 1
Allegato N. 2
Allegato N. 3