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Circolare INPS n. 22 del 16.02.2010
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Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l’anno 2010
Circolare INPS n. 22 del 16.02.2010SOMMARIO: 1. versamenti volontari nelle gestioni artigiani e commercianti 2. versamenti volontari nella Gestione separata
1) Artigiani e Commercianti
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni (v. circolare n. 96 del 2003).
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni
20,00 %
20,09 %
collaboratori di età non superiore ai 21 anni
17,00 %
17,09 %
Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2010. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili; al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.
ARTIGIANI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 1/01/2010)Classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
20%
17%
1
Fino € 14.334
14.334
238,90
203,07
2
da € 14.335 a € 19.006
16.671
277,85
236,17
3
da € 19.007 a € 23.678
21.343
355,72
302,36
4
da € 23.679 a € 28.350
26.015
433,58
368,55
5
da € 28.351 a € 33.022
30.687
511,45
434,73
6
da € 33.023 a € 37.694
35.359
589,32
500,92
7
da € 37.695 a € 42.363
40.029
667,15
567,08
8
da € 42.364
42.364
706,07
600,16
COMMERCIANTI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 01/01/2010)Classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
20,09%
17,09%
1
Fino € 14.334
14.334
239,98
204,14
2
da € 14.335 a € 19.006
16.671
279,10
237,42
3
da € 19.007 a € 23.678
21.343
357,32
303,96
4
da € 23.679 a € 28.350
26.015
435,53
370,50
5
da € 28.351 a € 33.022
30.687
513,75
437,03
6
da € 33.023 a € 37.694
35.359
591,97
503,57
7
da € 37.695 a € 42.363
40.029
670,15
570,08
8
da € 42.364
42.364
709,24
603,33
N.B.
La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub "reddito medio imponibile".
2) Gestione separata
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l’anno 2010, come peraltro indicato nella circolare n. 13/2010, al 26,00%.
Poiché il minimale per l’accredito contributivo è fissato, per l’anno 2010, in € 14.334,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.727,00, su base annua, e ad € 310,58 su base mensile.
Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato per mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati:- 30 giugno 2010
per il 1° trimestre 2010 (gennaio – marzo)
- 30 settembre 2010
per il 2° trimestre 2010 (aprile – giugno)
- 31 dicembre 2010
per il 3° trimestre 2010 (luglio – settembre)
- 31 marzo 2011
per il 4° trimestre 2010 (ottobre – dicembre)