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Circolare INPS n. 27 del 01.03.2010
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Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 Gennaio 2010 pubblicato il 19/01/2010 ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2010
Circolare INPS n. 27 del 01.03.2010SOMMARIO: Precisazioni sulle modalità di compilazione del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della Certificazione CUD 2010. Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento
Premessa
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale n 166436 del 15 Gennaio 2010, ha approvato lo schema di certificazione unica modello CUD 2010, unitamente alle informazioni per il contribuente, da utilizzare ai fini dell’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni (di seguito: ”TUIR”), corrisposti nell’anno 2009 ed assoggettati a tassazione ordinaria o separata – arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nell’anno 2009 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, erogate in forma di capitale – o redditi corrisposti nell’anno 2009 assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta – prestazioni pensionistiche erogate a qualsiasi titolo di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione, versata o dovuta all’INPS, all’INPDAP e all’IPOST.
Certificazioni relative ai contributi INPS
La certificazione CUD 2010, per la parte relativa ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, deve essere compilata anche dai datori di lavoro non sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi Internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia), già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.
Devono, inoltre, essere certificati i compensi corrisposti durante l’anno 2009 ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all’art. 2 comma 26 della L.335/95 il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente. La certificazione CUD 2010, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.
Termine di rilascio
La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati va consegnata al contribuente dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
CUD 2010: Parte Previdenziale
La parte C del CUD 2010 “Dati previdenziali ed assistenziali INPS” (all. Mod CUD 2010) non ha subito variazioni nel tracciato rispetto a quella del CUD 2009.
L’istituzione dell’obbligo di presentazione delle denunce retributive mensili EMens, prevista dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, non ha fatto venir meno l’obbligo della certificazione CUD anche ai fini previdenziali, obbligo previsto dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4, co. 6 ter.
Casi Particolari
Operai Agricoli a tempo determinato ed indeterminato
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, l’obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall’INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata. Il datore di lavoro è, quindi, esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati, che saranno certificati dall’INPS. Tali lavoratori sono altresì esclusi dalla denuncia EMens.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n. 240 del 1984, non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, Mobilità e ANF, versate con il sistema DM10 (posizioni inquadrate con CSC 1.01.06). Per tali lavoratori è invece prevista la denuncia EMens, al fine di consentire l’allineamento tra DM10 ed EMens.
Lavoratori autonomi dello spettacolo
Per i lavoratori autonomi dello spettacolo, per effetto della qualificazione autonoma del reddito, non è previsto il rilascio del mod. CUD. Rimane, tuttavia, necessaria la presentazione della denuncia EMens per i motivi sopra precisati.
Lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali nazionali o provinciali
Il datore di lavoro, per il lavoratore che ha svolto nell’intero anno funzioni pubbliche elettive o ha ricoperto cariche sindacali nazionali o provinciali in relazione alle quali è stato collocato in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non è tenuto alla compilazione del CUD 2010.
Per tali lavoratori le informazioni relative all’aspettativa, saranno riportate nella denuncia EMens.
Il CUD 2010, per i dati previdenziali, deve essere compilato anche per i seguenti casi particolari:
- Contribuzione “aggiuntiva” versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell’art. 3, co. 5 e 6, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni.
- Contribuzione “figurativa” correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell’art. 6, co.3, dei decreti ministeriali 28 aprile 2000, n. 157 e n. 158.
- Contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), per gli amministratori locali.
Modalità di compilazione
Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni allegate al citato Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ( all. CUD Istr. 2010).
Per la compilazione del riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali INPS, si forniscono alcune precisazioni con riferimento alle predette istruzioni.
Dati previdenziali ed assistenziali INPS
La parte C dei Dati previdenziali ed assistenziali INPS è suddivisa in due sezioni:
Sezione 1: Lavoratori subordinati
Sezione 2: Collaboratori coordinati e continuativi
Sezione 1
Punto 1 – Matricola azienda –
Deve essere indicato il numero di matricola -attribuito dall’INPS al datore di lavoro- con il quale sono stati denunciati e versati i contributi per il lavoratore cui viene rilasciato il CUD.
Punto 2 – Ente Pensionistico INPS –
Deve essere barrato quando i contributi pensionistici sono versati all’INPS (FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto; ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell’ENEL e delle Aziende elettriche private; ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione; Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea; Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato; Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri); Gestione speciale ex enti pubblici creditizi).
Nelle “Annotazioni” potrà essere specificata l’iscrizione al Fondo di appartenenza.
Punto 3 – Altro Ente pensionistico –
Deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall’INPS, per i quali sono dovute all’INPS le contribuzioni minori.
Punto 4 – Imponibile previdenziale –
Deve essere indicato l’importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell’anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc) nonché l’importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13° o 14° mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette contribuzioni convenzionali.
Nel caso in cui le forme contributive sono versate su basi imponibili diverse come per i lavoratori occupati all’estero in paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all’art. 2, co.18, della legge 335/1995 (fissato per l’anno 2009 in euro 91.507,00), la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS.
Per i premi di risultato, in relazione alla nuova disciplina introdotta dall’anno 2008 dalla L. 247/2008 e dal D.M. 7 maggio 2008 (vedi circolare n. 110 del 12 dicembre 2008), deve essere indicato l’intero premio od erogazione compresa la parte soggetta al particolare sgravio (25 punti datore di lavoro e quota totale lavoratore).
L’indennità sostitutiva del preavviso va indicata in tale campo e, ai fini dell’accreditamento contributivo, il periodo di riferimento viene specificato nell’elemento “preavviso” dell’EMens.
Gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetti retroattivo, corrisposti nell’anno 2009. Sono, invece, esclusi gli arretrati corrisposti nell’anno 2009 ma riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza, che debbono essere assoggettati a contribuzione utilizzando il DM10/V e imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza attraverso la compilazione dei modelli previsti per le regolarizzazioni: O1/M-vig, SA/vig, e per i periodi da 01.2005 l’EMens. Per questa tipologia di arretrati dovrà essere consegnata al lavoratore una certificazione sostitutiva per la parte previdenziale di quella eventualmente già emessa (O1/M-vig o CUD sostitutivo).
Nel caso di lavoratori iscritti anche ai Fondi integrativi gestiti dall’INPS (Fondo esattoriale, GAS e Porto di Genova e Trieste) nel modello CUD dovrà essere indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione dovuta al F.P.L.D.
Nelle “Annotazioni” potrà essere esposta la circostanza di iscrizione anche ai predetti Fondi.
Per quanto riguarda l’imponibile relativo alla contribuzione “Aggiuntiva” art. 3, co.5 e 6 D.Lgs.564/96 (sindacalisti), dato il più ampio termine di versamento (30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento), nel CUD 2010 dovrà essere indicato l’imponibile assoggettato a contribuzione nell’anno 2009, ancorché riferito alla competenza 2008. Il periodo di riferimento, ai fini della implementazione della posizione individuale, viene specificato nell’elemento “contribuzione aggiuntiva” dell’EMens. Nelle “Annotazioni” del CUD 2010 potrà essere riportata la precisazione che trattasi d’imponibile di competenza 2008.
Per l’imponibile relativo alla contribuzione “figurativa” art. 6, co.3, DM 28 aprile 2000, n. 157 (credito cooperativo) e n. 158 (credito), nei periodi nei quali è stata versata la contribuzione correlata all’assegno a sostegno del reddito, va indicato l’importo complessivo della retribuzione di riferimento. Nel caso in cui nell’anno 2009 siano state corrisposte competenze riferite a periodi antecedenti all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse devono essere aggiunte all’imponibile stesso.
Dall’EMens sono desumibili le informazioni sulla collocazione temporale dei suddetti imponibili. In tale caso per il mese in cui è stata versata oltre alla contribuzione “figurativa” anche quella ordinaria, dovrà essere prodotta un’unica denuncia EMens composta di due sezioni “DatiRetributivi” una con il tipo lavoratore “CR” o “CF”(per la contribuzione figurativa), l’altra caratterizzata dall’assenza del tipo lavoratore (per l’ordinaria contribuzione).
Operai dell’edilizia
Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.
Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l’assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest’ultima dell’onere della corresponsione del predetto trattamento.
Per quanto riguarda l’evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:
- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L’importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell’onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale punto;
- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L’importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell’onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo;
- l’importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell’onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo.
In tale campo va, altresì, compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l’anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale).
Lavoranti a domicilio
I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l’analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve indicare in tale campo:
- l’importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia
- indicare gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali.
Variabili Retributive
Nel modello Cud 2010 l’imponibile riferito al 2009 dovrà essere rettificato:
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio o febbraio 2009 ma riferiti a dicembre 2008 (tali importi avranno rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2008)
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio o febbraio 2010, ma riferiti a dicembre 2009.
Analogamente, nella denuncia Emens del mese di gennaio o febbraio 2009, sono stati utilizzati, l’elementocon attributo anno 2008 e gli elementi o, in alternativa, . Tali elementi hanno così rettificato le certificazioni e le dichiarazioni dell’anno 2008. Nella denuncia UNIEMENS del mese di gennaio o febbraio 2010 sarà utilizzato l’elemento con attributo anno 2009 e gli elementi o, in alternativa, .Tali elementi devono rettificare le certificazioni e le dichiarazioni dell’anno 2009.
Punti da 5 a 7 – Contributi dovuti –
Tali punti riguardano l’attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente, scaduti all’atto della consegna della certificazione.
Qualora i contributi non siano stati versati in tutto o in parte (ad esempio per calamità naturali) nelle annotazioni potrà essere indicato il motivo dell’omesso versamento.
L’art. 37, commi 32 e 33 del decreto Bersani (D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006) ha previsto delle novità in materia di deducibilità fiscale dei contributi in caso di sospensione dei termini per calamità naturali. Viene stabilito che nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formare il reddito sono sospesi in conseguenza di calamità naturali, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge. Ovviamente è stabilito che tali contributi non possono essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono effettivamente versarti. La circostanza che i contributi sospesi sono stati detratti fiscalmente potrà essere evidenziata nelle “Annotazioni”.
Punto 8 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti –
Deve essere indicato il solo importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore.
In tale punto non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all’INPS (es: contributi INPDAP, ecc.).
Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:
- 9,19 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito cooperativo, D.M. n. 157 del 2000); per i lavoratori delle aziende del credito - relativamente al 2008 - il contributo già previsto dal D.M. 158/2000 è stato sospeso con msg. 1909 del 24/01/2008
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi INPS.
Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell’anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.
Punti 10 e 11 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens –
La compilazione di tale campo è obbligatoria e certifica i mesi per i quali, per il lavoratore cui si riferisce il CUD, sono state trasmesse le denunce retributive individuali con il flusso telematico EMens.
Punto 10 – Tutti - deve essere barrata la casella qualora in tutti i mesi dell’anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori EMens.
Punto 11 - Tutti con l’esclusione di – devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell’anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.
Nel caso in cui, alla data del rilascio del CUD non siano stati ancora trasmessi i flussi telematici per uno o più mesi, nelle “Annotazioni”, è possibile dare comunicazione al lavoratore della situazione.
Sezione 2: Collaborazioni coordinate e continuative.
In questa sezione si certificano i compensi corrisposti, durante l’anno 2009, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, e agli altri soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.
Il modello CUD, quindi, non va presentato per le seguenti tipologie di iscritti alla gestione separata:
-lavoratori autonomi occasionali
- titolari borse di studio e dottorati di ricerca MIUR
- associati in partecipazione
- medici in formazione specialistica di cui all’art. 37 del D.Lgs. 368/99.
Punto 12 – Compensi corrisposti al collaboratore –
Deve essere indicato il totale dei compensi corrisposti nell’anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, co. 18, della legge n. 335/1995 (fissato per l’anno 2009 in euro 91.507,00).
Si devono considerare erogate nel 2009 anche le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio 2010, ma relative all’anno 2009 (art.51, co.1, DPR n.917/1986).
Punto 13 – Contributi dovuti – deve essere indicato il totale dei contributi dovuti all’INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell’anno 2009.
Punto 14 – Contributi a carico del collaboratore – deve essere indicato il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti).
Punto 15 – Contributi versati –
Deve essere indicato il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.
Punti 16 e 17 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens – Tale campo riguarda le denunce retributive dei collaboratori trasmesse con il flusso telematico EMens, a partire dai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2005 (art.44, D.L. n. 269/2003 convertito con la legge n. 326/2003 – circ. INPS n. 152/2004).
Il punto 16 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell’anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia EMens.
Nel Punto 17, alternativo al punto 16, devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell’anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.Allegati N. 3 Provvedimento - Istruzioni - Modello (dal sito INPS):
Allegato N. 1
Allegato N. 2
Allegato N. 3