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Decreti 2001
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Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo
Decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 340
GU 231 del 01/10/1999IL MINISTRO DELLE FINANZE
(Visto...)
Adotta
il seguente regolamento:Art. 1. - Operazioni imponibili
1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo per l'organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, manifestazioni, convegni e simili, verso il pagamento di un corrispettivo globale, sono considerate come una prestazione di servizi unica soggetta all'imposta sul valore aggiunto se eseguita nel territorio dell'Unione europea. Si intende per pacchetto turistico la combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, purché la durata sia superiore alle ventiquattro ore, ovvero si estenda per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari.
3. Per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo consistenti nella prestazione di servizi turistici non riconducibili fra i pacchetti turistici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora siano rese da altri soggetti e acquisite nella disponibilità delle agenzie anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore, l'imposta si applica con le stesse modalità previste per le operazioni di cui al comma 1.
4. Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggio e turismo si avvale di altri soggetti sono effettuate fuori dall'Unione europea, la prestazione dell'agenzia di viaggio e turismo non è soggetta ad imposta ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggio e turismo si avvale di altri soggetti sono effettuate parte all'interno e parte al di fuori dell'Unione europea, la prestazione di servizi dell'agenzia costituisce prestazione non soggetta ad imposta ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la parte di corrispettivo afferente le operazioni eseguite al di fuori dell'Unione europea.
6. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 3, si considerano in ogni caso rese all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo e comunque non oltre la data di inizio del viaggio o del soggiorno; non rileva a tal fine l'avvenuto pagamento di acconti. Il viaggio o il soggiorno si considera iniziato all'atto in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore. Nell'ipotesi di viaggi collettivi, che danno luogo a tante obbligazioni tributarie per quante sono le controparti, le predette operazioni si considerano effettuate al verificarsi delle medesime circostanze sopra indicate.
7. Agli effetti del presente regolamento gli organizzatori di giri turistici sono considerati agenzie di viaggio e turismo.
8. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto del cliente.Art. 2. - Base imponibile
1. La base imponibile delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1 è costituita dalla differenza tra il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo e i costi sostenuti dalla stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta.
2. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 1.
3. Ai fini del calcolo della base imponibile relativa alle operazioni di cui al comma 5 dell'articolo 1, la quota parte del corrispettivo soggetta all'imposta è determinata in base al rapporto tra i costi sostenuti dall'agenzia per le operazioni effettuate da terzi all'interno della Unione europea a diretto vantaggio del viaggiatore e l'importo complessivo dei costi medesimi relativi ad operazioni effettuate da terzi all'interno e al di fuori della medesima Unione.
4. Il rapporto di cui al comma 3 si determina, provvisoriamente, sulla base dei dati relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta e, definitivamente, sulla base di quelli da riportare nella dichiarazione annuale.
5. Agli effetti dei commi 1 e 3, la prestazione di trasporto eseguita da un terzo, parte all'interno e parte al di fuori della Unione europea, s'intende effettuata all'interno o al di fuori della Unione stessa in ragione delle rispettive distanze chilometriche percorse.
6. Ove al viaggiatore non siano rese nel territorio dell'Unione europea altre prestazioni oltre quella del trasporto, alla prestazione dell'agenzia si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 4; si applicano, invece, le disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 se, fuori dal territorio della predetta Unione, non siano rese altre prestazioni oltre quella del trasporto.
7. Le agenzie di viaggio e turismo che effettuano le prestazioni disciplinate dal presente regolamento non possono avvalersi dei benefici previsti dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.Art. 3. - Agenzie che agiscono in nome e per conto proprio
1. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio, relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti, per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza, nonché per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 3, dell'articolo 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto del tributo, tra il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo ed il costo del servizio turistico, comprensivi dell'imposta.
2. Per le prestazioni di cui al comma 1 eseguite in tutto o in parte fuori della Unione europea, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 1.Art. 4. - Fatturazione delle operazioni
1. Per le prestazioni di servizi di cui al presente regolamento, deve essere emessa la fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza separata indicazione dell'imposta. La fattura deve essere emessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non oltre il momento del pagamento integrale del corrispettivo o dell'inizio del viaggio o del soggiorno, se antecedente. La fattura deve contenere l'espressa indicazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta è stata assolta ai sensi del presente regolamento e che la fattura stessa non costituisce titolo per la detrazione dell'imposta. La fattura può essere spedita anche tramite strumenti informatici, telematici o telefax.
2. Se le prestazioni sono effettuate tramite intermediario, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, e può essere domiciliata presso lo stesso intermediario.
3. La fattura di cui al comma 2, non deve essere consegnata al viaggiatore se l'intermediario, prima di riceverla, ha emesso a richiesta dello stesso, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, una fattura o altro documento equipollente. In tale caso, il secondo esemplare della fattura o del documento equipollente emesso dall'intermediario deve essere conservato dal medesimo unitamente all'originale della fattura dell'agenzia organizzatrice.
4. Se le prestazioni sono effettuate tramite mandatari senza rappresentanza, la fattura di cui al comma 1 deve essere emessa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3, terzo comma, ultimo periodo, e 13, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. Se le prestazioni sono effettuate tramite mandatari senza rappresentanza ovvero tramite soggetti che agiscono in nome e per conto proprio, nella fattura emessa nei loro confronti dalle agenzie di viaggio e turismo organizzatrice devono essere indicati, distintamente, i corrispettivi delle prestazioni rese nel territorio dell'Unione europea e di quelle rese al di fuori di essa.Art. 5. - Registrazione delle operazioni
1. I corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, rientranti nella disciplina stabilita dal presente regolamento, debbono essere annotati distintamente nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o in apposito registro tenuto a norma del successivo articolo 39, a seconda che si riferiscano a prestazioni eseguite all'interno o al di fuori della Unione europea ovvero parte all'interno e parte al di fuori della Unione. L'annotazione, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, deve essere eseguita entro il mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate, anche agli effetti delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 6, da riportare nelle dichiarazioni periodiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
2. Le fatture e gli altri documenti di acquisto debbono essere distintamente annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto, a seconda che le relative cessioni e prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore siano dai medesimi eseguite all'interno o al di fuori della Unione europea, ovvero parte all'interno e parte al di fuori dell'Unione stessa.
3. Se l'agenzia effettua anche le prestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 1, i relativi costi vanno annotati, distinguendo quelli che riguardano cessioni e prestazioni di terzi effettuate all'interno della Unione europea da quelli relativi a cessioni e prestazioni di terzi effettuate al di fuori dell'Unione stessa.Art. 6. - Liquidazioni e versamenti
1. L'imposta da liquidare e versare periodicamente ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è calcolata con le seguenti modalità:
a) dall'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni imponibili diventate esigibili nel mese precedente si deduce l'ammontare dei costi al lordo dell'imposta, registrati nello stesso periodo, relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore dell'agenzia, all'interno della Unione europea. Per l'agenzia di viaggio e turismo che agisce in nome e per conto proprio e per il mandatario senza rappresentanza, l'importo da dedurre è costituito dal corrispettivo relativo alle prestazioni effettuate all'interno della Unione europea così come indicato nella fattura di cui al comma 5 dell'articolo 4;
b) sulla differenza di cui alla lettera a), diminuita della percentuale di cui all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'aliquota ordinaria;
c) dall'ammontare dell'imposta che ne risulta, si detrae, con le limitazioni di cui all'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, l'ammontare dell'imposta assolta o dovuta dall'agenzia o ad essa addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi, diversi da quelli forniti da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa;
d) se l'ammontare dei costi di cui alla lettera a), risulta superiore all'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, l'importo dell'eccedenza è computato in aumento dei costi registrati nel mese o trimestre successivo. Se tale eccedenza risulta dalla dichiarazione annuale, il relativo importo è computato nelle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo.Art. 7. - Fatturazione e registrazione delle prestazioni di intermediazione
1. Per le prestazioni di intermediazione relative alle operazioni indicate nell'articolo 1, diverse da quelle effettuate dai mandatari senza rappresentanza, le agenzie di viaggio e turismo organizzatrici residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni in Italia di quelle residenti all'estero emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario residente nello Stato e a ciascuna stabile organizzazione in Italia del soggetto residente all'estero, indipendentemente dalla esistenza di un contratto di mandato con rappresentanza. La fattura deve essere emessa entro il mese successivo all'avvenuto pagamento delle provvigioni ed annotata entro lo stesso mese contemporaneamente nei registri di cui agli articoli 23 e 25, o nell'apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ne dovrà essere inviata copia all'intermediario ai sensi e per gli effetti previsti dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 21 del citato decreto. Analoga procedura di fatturazione può essere applicata per le prestazioni di intermediazione rese da agenzie di viaggio e turismo nei confronti di altre agenzie di viaggio e turismo.
2. La fattura di cui al comma 1 deve indicare, separatamente, sia le provvigioni soggette all'imposta sul valore aggiunto sia le provvigioni non soggette ad imposta ai sensi dell'articolo 9, primo comma, n. 7-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Nella fattura deve essere inoltre indicato che la stessa è emessa ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La fattura è annotata dall'intermediario, dal rappresentante residente nello Stato e dalla stabile organizzazione in Italia del soggetto residente all'estero, nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o nell'apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del medesimo decreto, con riferimento all'anno d'imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale. L'annotazione è effettuata, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 del citato decreto, senza la contabilizzazione della relativa imposta nel caso di provvigioni soggette ad IVA in quanto inerenti a servizi turistici resi all'interno dell'Unione europea, con l'indicazione della norma di non imponibilità nel caso di provvigioni inerenti a servizi turistici resi al di fuori dell'Unione europea. La fattura può essere inviata anche tramite strumenti informatici, telematici o telefax.
4. I soggetti di cui al comma 3 possono effettuare l'annotazione ivi indicata per ciascuna operazione senza dovere attendere la fattura di cui al comma 1, sulla base dei dati e degli elementi indicati nei documenti contrattuali e nei documenti contabili scambiati con l'agenzia organizzatrice.Art. 8. - Disposizioni finali
1. Il presente decreto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con la stessa decorrenza, il decreto ministeriale del 16 gennaio 1980 è abrogato.