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Circolare INPS n. 89 del 06.07.2010
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Convenzione tra l’INPS e le OO.SS. dei datori di lavoro della FEDERPROPRIETA’ e della UPPI e le OO.SS. dei lavoratori della CONFSAL, FESICA-CONFSAL E CONFSAL-FISALS per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale EBILCOBA. (Circolare n. 101 dell’anno 2008)
Circolare INPS n. 89 del 06.07.2010SOMMARIO: Disposizioni in merito all’attuazione della convenzione per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Ebilcoba
Con riferimento alla circolare del 17 novembre 2008 n. 101, che ha dato attuazione alla convenzione in oggetto, si precisa quanto segue.
In data 24 marzo 2010 è stato sottoscritto con le O0.SS. dei datori di lavoro della FEDERPROPRIETA’ e della UPPI e le OO.SS. dei lavoratori della CONFSAL, FESICA-CONFSAL e CONFSAL-FISALS un nuovo testo di convenzione per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale EBILCOBA che, a tutti gli effetti, sostituisce il precedente accordo.
La convenzione stabilisce le modalità che devono essere osservate, per il versamento di tali contributi, dai datori di lavoro domestico appartenenti alle categorie rappresentate dalle organizzazioni firmatarie del CCNL per colf e badanti, stipulato in data 19 luglio 2006.
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della nuova convenzione.
I datori di lavoro all'atto della compilazione dei bollettini di conto corrente postale per il versamento dei contributi obbligatori, riempiranno le caselle previste indicando il codice “ E1” assegnato dall’INPS all’EBILCOBA e il relativo importo. In tal modo autorizzeranno l'INPS ad imputare tali somme a titolo di contributo contrattuale.
Nel caso di sostituzione del sistema di riscossione dei contributi delle colf e badanti, l’INPS comunicherà con apposita circolare le nuove modalità del servizio di riscossione.
È infatti intenzione dell’Istituto adottare e promuovere la logica della multicanalità, rafforzando le riscossioni on line e tramite “Reti Amiche” e utilizzando MAV e RID.
E’ a carico delle OO.SS. l'informativa ai propri associati concernente le modalità di versamento, l'ammontare del contributo e il codice di attribuzione da riportare sui bollettini.
Le OO.SS. si impegnano, inoltre, a portare a conoscenza degli associati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste in convenzione.
Le Strutture territoriali dell’INPS verseranno sul conto corrente indicato dalle OO.SS., senza oneri aggiuntivi né di interessi né a qualsiasi altro titolo, le somme pari agli importi riscossi per loro conto sulla base di quanto convenuto nell’art. 4 della convenzione allegata, al netto del rimborso delle spese previste per il servizio di esazione e dell’ IVA eventualmente dovuta. (v. art. 7).
Il costo unitario di gestione relativo al servizio di riscossione è pari a euro 0,27 per singolo bollettino, per l’anno 2010.
Ove l’importo versato a titolo di contribuzione previdenziale risultasse inferiore a quanto dovuto all’ INPS, l’Istituto si avvarrà del diritto di rivalsa sugli importi versati a titolo di contribuzione contrattuale (v. art 5).
Il versamento avverrà con cadenza trimestrale entro la fine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno. Unitamente a tale versamento, per le riscossioni elaborate, sarà messa a disposizione dell’EBILCOBA una distinta dei lavoratori che hanno versato il contributo, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Le Strutture territoriali dell’INPS trasmetteranno all’EBILCOBA, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i versamenti, un apposito rendiconto dal quale risulterà:
- l'ammontare dei contributi incassati risultanti dai bollettini elaborati nell'anno di riferimento;
- l'ammontare delle somme corrisposte;
- l'ammontare del rimborso spese e dell’eventuale IVA ove dovuta.
Si comunica che il responsabile dell’Ebilcoba, con sede in Roma in via San Nicola da Tolentino, n. 21, è il Presidente on.le Massimo Anderson.
I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che verrà comunicato completo del codice IBAN con successivo messaggio.
Le istruzioni operative e contabili per la rilevazione e il versamento dei contributi di cui trattasi saranno oggetto di apposite istruzioni.
ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA L’INPS E LE OO.SS. DEI DATORI DI LAVORO DELLA FEDERPROPRIETA’ E DELLA UPPI E LE OO.SS. DEI LAVORATORI DELLA CONFSAL, FESICA-CONFSAL E CONFSAL-FISALS PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELL’ ENTE BILATERALE EBILCOBAL'anno 2010, il giorno 24 del mese di marzo, in Roma
tra
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente,
e
le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro:
1) Federproprietà, nella persona del Rappresentante legale;
2) Uppi, nella persona del Rappresentante legale;
e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:
3) Confsal, nella persona del Segretario Generale;
4) Fesica –Confsal, nella persona del Segretario Generale ;
5) Confsal-Fisals, nella persona del Segretario Generale,premesso:
che l’art. 3 del CCNL del 19 luglio 2006 e successive modificazioni e integrazioni per colf e badanti, stipulato tra la Federproprietà e la Uppi da una parte e la Confsal, Fesica-Confsal, Confsal-Fisals dall'altra, definisce la costituzione e il finanziamento dell’Ente Bilaterale EBILCOBA;
- tenuto conto della deliberazione n. 54 del 7 maggio 2008;
- vista la determinazione n. 36 del 18 febbraio 2010;
- visto il D.L.vo n. 196 del 30.06.03 in materia di protezione dei dati personali;
- considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto;
- tenuto conto che la riscossione dei contributi delle colf e badanti attualmente avviene principalmente su bollettini di conto corrente postali, e che l’Istituto intende passare alla multicanalità, rafforzando le riscossioni on line e tramite “Reti Amiche” e utilizzando MAV e RID;
si conviene quanto segue:
Art. 1
Le OO. SS. dei datori di lavoro e le OO.SS. dei lavoratori, indicate in epigrafe, affidano all'INPS la riscossione, in loro nome e per conto, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale EBILCOBA, previsto dall’art. 3 del CCNL per colf e bandanti, stipulato il 19 luglio 2006, versati dai datori di lavoro appartenenti alle categorie rappresentate dalle organizzazioni firmatarie del contratto stesso e dai lavoratori da loro dipendenti addetti al funzionamento della vita familiare.
I datori di lavoro provvederanno a trattenere le quote a carico dei propri dipendenti e a versare l’importo complessivo all’INPS secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.
Art. 2
La riscossione del contributo di cui all’art.1 avverrà unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le procedure, le modalità e i tempi previsti per questi ultimi.
A tal fine i datori di lavoro domestico di cui all’art. 1, per ciascun versamento, indicano nelle apposite caselle dei bollettini di conto corrente postale ovvero, in caso di sostituzione di questo sistema di riscossione, con le modalità che saranno comunicate dall’Istituto, il codice assegnato dall’INPS all’EBILCOBA e il relativo importo, autorizzando in tal modo l’INPS ad imputare tali somme a titolo di contributo contrattuale da destinare al finanziamento dell’ Ente Bilaterale.
Art. 3
Sarà cura delle OO.SS. portare a conoscenza dei propri associati datori di lavoro domestico il codice assegnato dall’INPS, nonché l’ammontare del contributo da versare.
Le OO.SS. si impegnano inoltre a portare a conoscenza degli associati, ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.
Le OO.SS. comunicheranno alla Direzione Generale dell’INPS l’importo del contributo dovuto dai propri associati e le successive variazioni.
Art. 4
L’INPS, in ogni caso, considererà versato a titolo di contributo per il finanziamento delle’Ente Bilaterale il solo importo che verrà indicato dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 2, della presente Convenzione.
E' escluso, per l'INPS, qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.
L'INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.
Art. 5
Il costo unitario di gestione per l’ esazione del contributo in oggetto, pari a € 0,27 per l’anno 2010, è stato determinato dall’Istituto sulla base dei criteri della contabilità analitica e sarà soggetto a revisione annuale in relazione alle risultanze di tale contabilità.
Le OO.SS si impegnano ad accettare senza riserve eventuali variazioni di costo conseguenti alla citata revisione.
E' a carico della EBILCOBA ogni eventuale onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.
Nel caso in cui l'importo versato a titolo di contribuzione previdenziale risultasse inferiore a quanto dovuto all'INPS, l'Istituto si avvarrà del diritto di rivalsa sugli importi versati a titolo di contribuzione contrattuale.
Art. 6
Per la concreta attuazione della convenzione le OO.SS., firmatarie della convenzione stessa, comunicheranno all'INPS la denominazione del Fondo per il finanziamento dell’ Ente Bilaterale, il nome del responsabile ed il codice IBAN del conto corrente bancario su cui effettuare le rimesse oggetto della convenzione, nonché tutte le eventuali variazioni.
Il responsabile del Fondo, di cui al comma precedente, terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.
Qualsiasi variazione dei riferimenti bancari e del responsabile del Fondo dovrà essere fatta con comunicazione congiunta delle OO.SS. sottoscrittrici della convenzione.
Art. 7
L’ INPS verserà sul conto corrente indicato dalle OO.SS, senza oneri aggiuntivi né a titolo di interessi né a qualsiasi altro titolo, le somme pari agli importi riscossi per loro conto sulla base di quanto convenuto nell’art.4, al netto del rimborso delle spese di cui al precedente art.5 e dell’eventuale IVA ove dovuta. Il versamento avverrà con cadenza trimestrale entro la fine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno.
Unitamente al versamento di cui al primo comma, l'INPS fornirà all’ EBILCOBA per le riscossioni elaborate una distinta dei datori di lavoro che hanno versato il contributo, con l'indicazione del periodo contributivo e dell'ammontare del versamento.
Entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i versamenti, l’INPS trasmetterà all’EBILCOBA un apposito rendiconto dal quale risulterà:
- l'ammontare dei contributi incassati risultanti dalla elaborazione dei versamenti elaborati nell'anno di riferimento;
- l'ammontare delle somme corrisposte, di cui al primo comma;
- l'ammontare del rimborso spese e dell’eventuale IVA ove dovuta.
Art. 8
Le informazioni relative alle riscossioni dei contributi di cui trattasi verranno messe a disposizione del Fondo entro un mese dalla trasmissione dei dati da parte del soggetto intermediario della riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.
Il responsabile del Fondo potrà accedere ai dati sul sito Internet dell'INPS tramite apposita autorizzazione.
I dati relativi ai dipendenti e alle retribuzioni affluiranno nel predetto archivio al momento del completamento della elaborazione delle riscossioni.
L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al versamento dei contributi di cui trattasi.
Art. 9
L'INPS è esonerato - e le OO.SS. stipulanti lo riconoscono esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei soggetti aderenti all’EBILCOBA e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1 e verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione.
I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro domestici per contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale, dovranno essere instaurati direttamente tra il Fondo e gli associati interessati.
In particolare l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie al Fondo dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.
Art. 10
La presente convenzione avrà validità sino al 31 dicembre 2011. La richiesta di rinnovo annuale da parte delle OO.SS., dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle parti e sottoscritto:
INPS FEDERPROPRIETA’
UPPI
CONFSAL
FESICA-CONFSAL
CONFSAL-FISAL