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Circolare INPS n. 103 del 29.07.2010
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Gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865 del 15 aprile 2010. Sospensioni contributive. Sospensioni termini. Modalità di recupero. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 103 del 29.07.2010SOMMARIO: Premessa 1. sospensione contributiva 2.sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive 3. modalità di recupero 4. istruzioni contabili
PREMESSA
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, è stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010.
Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n. 3865 del 15 aprile 2010 (1), sono state fornite ulteriori disposizioni per fronteggiare la grave situazione di emergenza.
1. SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA
L’art.8, comma 1, dell’O.P.C.M. in esame, concede la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto.
Il periodo interessato decorre dall'11 febbraio 2010 al 30 settembre 2010.
La sospensione interessa i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti/associanti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/1995), che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di San Fratello, Caronia, Sant'Angelo di Brolo e Raccuja.
E’ indispensabile presentare apposita istanza alla sede INPS competente, tesa a manifestare la volontà di usufruire del beneficio della sospensione, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti e la certificazione di inagibilità.
La sede apporrà il codice di autorizzazione stabilito per l’evento.
La corretta gestione dell’evento è necessaria ai fini del monitoraggio del costo della sospensione, per cui si richiede la massima collaborazione da parte dei soggetti interessati.
1.1 Aziende
Per quanto riguarda, in particolare, i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del DM10 ovvero al flusso Uniemens, la sospensione riguarderà i periodi di paga da gennaio 2010 ad agosto 2010 .
Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “6J”che assume il nuovo significato di “azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa gravi dissesti idrogeologici per la provincia di Messina anno 2010 ordinanza n. 3865/2010”.
1.1.a Ai fini della compilazione delle denunce UniEmens, per i periodi di paga da “gennaio 2010 a agosto 2010” le aziende interessate inseriranno nell’elemento, , il codice “N958” e le relative .
Il risultato dei- e potrà dare luogo ad un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.
1.2 Artigiani e Commercianti
La sospensione dell’obbligo del versamento disposta dall’ordinanza citata in premessa riguarda anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:
Scadenza versamento Contributi sospesi
16/02/2010 4° rata contribuzione sul minimale 2009
17/05/2010 1° rata contribuzione sul minimale 2010
16/06/2010 Saldo contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2009 e 1° acconto contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2010
16/08/2010 2° rata contribuzione sul minimale 2010
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
1.3 Liberi professionisti e committenti/associanti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata é sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di saldo 2009 e 1° acconto 2010, coincidente con il versamento fiscale.
Per i committenti/associanti tenuti al versamento nella Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili, relativi ai compensi erogati nei mesi da gennaio 2010 a agosto 2010, con scadenza dal 16 febbraio 2010 fino a quella del 16 settembre 2010.
Nella denuncia individuale EMens riferita ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elementodi il valore 12 :
12 sospensione contributi provincia Messina (validità da Gennaio 2010 a agosto 2010).
Si rammenta quanto già precedentemente specificato e cioè che il settore pubblico è escluso dalla legge n. 290/2006 che limita la portata delle ordinanze di protezione civile, nelle norme che dispongono sospensioni contributive, al solo settore privato, pertanto anche i collaboratori di P.A. sono esclusi, in quanto rileva lo “status” del datore di lavoro.
1.4 Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.
Per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera agricola la sospensione dei termini ha per oggetto i seguenti versamenti.
Scadenza versamento Contributi sospesi
16/03/2010 3° trimestre 2009
16/06/2010 4° trimestre 2009
16/09/2010 1° trimestre 2010
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
1.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD-CM-IATP e i concedenti PC/CF sono sospesi i termini avente ad oggetto i seguenti versamenti.
Scadenza versamento Contributi sospesi
16/07/2010 1^ rata 2010
16/09/2010 2^ rata 2010
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
2. SOSPENSIONE TERMINI PRESCRIZIONALI E PROCEDURE ESECUTIVE
L’art. 8, comma 2, della citata O.P.C.M. dispone, per il medesimo periodo e per i medesimi soggetti, la sospensione dei termini di prescrizione, di decadenza e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
Fino al 1 ottobre 2010 Equitalia sospenderà d’ufficio qualsiasi attività relativamente al recupero di contributi previdenziali ed assistenziali. Parimenti, anche l’azienda Poste Italiane sospenderà la notifica di atti emessi dall’Istituto.
Sono inoltre sospese tutte le emissioni di avvisi bonari e le notifiche dei verbali di accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative.
Tale sospensione opera “ope-legis” e pertanto non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati, al contrario di quanto è richiesto per la sospensione dei contributi correnti.
3. MODALITA’ DI RECUPERO
Il comma 3 dell’O.P.C.M. n. 3865, disciplina invece le modalità di recupero dei contributi sospesi dall'11 febbraio 2010 al 30 settembre 2010, prevedendo che l’ammontare sospeso sia recuperato, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di ottobre 2010.
Infine, il comma 4 dispone che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
3.1 AZIENDE
Il pagamento deve essere effettuato mediante il Mod. F24 da compilare con le modalità esposte nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo DSOS istituito con la circolare n.98 del 28.5.2002 ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D di denuncia per la rilevazione del credito.SEDE
Codice Contributo
Matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda
Periodo dal
Periodo al
Importi a debito versati
Importi a credito compensati
Xxxx
DSOS
PPNNNNNNCCN958
mm/aaaa
mm/aaaa
3.2 ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Per il versamento possono essere utilizzati gli F24 originali e, qualora gli interessati non ne fossero in possesso, possono chiederne la ristampa alla Sede competente. La Sede avrà cura di fornire, con le consuete modalità, la codeline da utilizzare.
Si richiama l'attenzione sul fatto che qualora nell'importo da pagare sia compresa la quota associativa, il versamento in unica soluzione va effettuato utilizzando, in ogni caso, i modelli F24 in possesso dell'assicurato (uno per ognuna delle rate sospese: 2 per i contr. fissi – 1 per i contr. a perc.), al fine di consentire la regolare contabilizzazione della quota associativa.
Coloro che intendono avvalersi della rateazione devono versare la prima rata a mezzo delega unificata (mod. F24) indicando, nella sezione riservata all’INPS, i codici istituiti con la circolare n. 138 del 25 luglio 2000 e precisamente:
- AD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani;
- CD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti.
Considerato che nei confronti degli artigiani e dei commercianti non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento.
3.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995.
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 compilato con le modalità sotto esposte e suddivise per Liberi professionisti e Committenti/associanti utilizzando il codice contributo POC COC istituito con la circolare n.98 del 28.5.2002
- Liberi professionistiSEDE
Codice Contributo
Matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda
Periodo dal
Periodo al
Importi a debito versati
Importi a credito compensati
Xxxx
POC
129999999999
mm/aaaa
mm/aaaa
€€€€
- Committenti/Associanti
SEDE
Codice Contributo
Matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda
Periodo dal
Periodo al
Importi a debito versati
Importi a credito compensati
Xxxx
COC
129999999999
mm/aaaa
mm/aaaa
€€€€
Qualora i soggetti obbligati intendano avvalersi del pagamento dilazionato dovranno versare le singole rate con le stesse modalità sopra esposte
3.4 Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.
Il pagamento deve essere effettuato mediante Mod. F24; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione. In particolare la causale è LAS.
3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Il pagamento deve essere effettuato mediante Mod. F24; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione. In particolare la causale è LAA per i lavoratori autonomi e PCF per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare.
4. ISTRUZIONI CONTABILI
(omesse)
Nell’allegato n. 2 viene riportato il conto GPA 00/124, di nuova istituzione._______________________
(1) in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010
Allegato n. 1
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2010
Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della medesima provincia. (Ordinanza n. 3865). (10A04931)
OMISSIS……………
Art. 8
1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di San Fratello, Caronia, Sant'Angelo di Brolo e Raccuja, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dall'11 febbraio 2010 al 30 settembre 2010.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di ottobre 2010.
4 Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
5. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima provincia. In ogni caso rimangono sospese fino al 31 ottobre 2010 le rate in scadenza entro la predetta data.
……………………..OMISSIS
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)