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Circolare INPS n. 118 del 03.09.2010
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Art. 38 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Nuove disposizioni in materia ISE/ISEE. Prima informativa
Circolare INPS n. 118 del 03.09.2010SOMMARIO: Premessa 1) Banca dati ISE/ISEE 2) Convenzione tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate 3) Recupero dell’indebito e sanzione
Premessa
L’art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 176 del 30/07/2010, introduce e disciplina, in materia ISE/ISEE, uno scambio di informazioni tra INPS, Agenzia delle entrate ed Enti erogatori volto, da un lato, ad evidenziare i soggetti beneficiari delle prestazioni sociali agevolate e, dall’altro, a comminare una sanzione per coloro i quali, a causa del maggior reddito accertato in via definitiva o della discordanza tra il reddito indicato nella DSU e quello dichiarato ai fini fiscali, non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate.
1) Banca dati ISE/ISEE
Il comma 1 dell’articolo in oggetto mira a trasformare la banca dati ISEE/ISEE, che contiene attualmente la situazione reddituale e patrimoniale utile a calcolare l’ISE/ISEE dei nuclei familiari del soggetto che presenta la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), in una banca dati dei beneficiari delle prestazioni sociali agevolate.
Il comma in esame dispone, infatti, che gli Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate comunichino all’INPS, nei termini e con le modalità telematiche previste dall’Istituto sulla base delle direttive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i soggetti beneficiari delle prestazioni sociali agevolate concesse a seguito di presentazione della DSU.
Tali dati, inoltre, sono trasmessi in forma anonima al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini dell’alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’art. 21 della legge n. 328/00.
2) Convenzione tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate
E’ prevista al comma 2 la stipula di una convenzione tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate per disciplinare le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie a far emergere i soggetti che, a causa del maggior reddito accertato in via definitiva, non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate.
A tal fine saranno messe a punto specifiche funzionalità che permetteranno agli Enti erogatori di evidenziare tali soggetti tra quelli che hanno beneficiato delle prestazioni sociali agevolate.
3) Recupero dell’indebito e sanzione.
L’INPS, una volta ricevuti i dati dei soggetti nei confronti dei quali è stato effettuato un accertamento definitivo del reddito che risulta discordante e maggiore rispetto a quello dichiarato nella DSU, comunica, ai sensi del comma 3, agli Enti erogatori l’esito degli accertamenti relativi ai soggetti che, sulla base della comunicazione degli Enti stessi, risultano aver beneficiato della prestazione sociale agevolata, affinché gli Enti recuperino l’eventuale vantaggio indebitamente conseguito.
Successivamente, gli Enti erogatori, previo utilizzo delle funzionalità di cui al punto 2), comunicano all’INPS, ai fini dell’irrogazione della sanzione da 500 a 5000 euro prevista dal terzo comma, i soggetti che, in ragione del maggior reddito accertato, risultano aver beneficiato illegittimamente, in tutto o in parte, delle prestazioni sociali agevolate.
La sanzione citata è irrogata dall’INPS avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti sulla base dei criteri che saranno indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La medesima sanzione viene applicata anche a coloro per i quali emerga, dallo scambio di informazioni tra INPS ed Agenzia delle entrate, una discordanza tra il reddito indicato nella DSU e quello dichiarato ai fini fiscali, e sempre limitatamente alle ipotesi in cui il soggetto abbia avuto illegittimamente accesso, per effetto del minor reddito dichiarato, alle prestazioni sociali agevolate. Vale per queste fattispecie l’iter procedurale già evidenziato nei casi di accertamento definitivo.
Si fa riserva di ulteriori istruzioni operative non appena saranno concluse tutte le fasi amministrative previste dalla norma e non appena sarà opportunamente implementata la relativa procedura.