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Circolare INPS n. 123 del 08.09.2010
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Convenzione fra l’INPS e la Cassa Assicurativa Rischio Vita per i dipendenti dell’industria alimentare per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento della Cassa Assicurativa
Circolare INPS n. 123 del 08.09.2010SOMMARIO: Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento della Cassa “Rischio Vita”, che le aziende verseranno tramite il mod. F24
In data 26 maggio 2010, il Presidente dell’INPS ha sottoscritto una convenzione con la Cassa Assicurativa Rischio Vita (in breve “Cassa “Rischio Vita” ) prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21 luglio 2007 per i lavoratori dipendenti dell’Industria alimentare, per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento della Cassa Assicurativa.
Si allega il testo della convenzione (all. n. 1) di cui si illustrano, di seguito, i punti salienti.
1) La Cassa “Rischio Vita” affida all’INPS la riscossione dei contributi previsti dal CCNL per i lavoratori dipendenti dell’Industria alimentare.
2) Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24, utilizzando il codice causale “VITA” attribuito dall’Agenzia delle entrate a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per conto della Cassa Assicurativa.
3) I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento della Cassa “Rischio Vita” indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento “F24” distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori ed assistenziali, la causale “VITA” esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione:
a. nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede INPS competente;
b. nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola INPS dell’azienda;
c. nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
4) La Cassa provvederà a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porterà a conoscenza degli stessi che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
5) Gli importi che, allo specifico titolo, verranno indicati dai datori di lavoro sul modulo F24, saranno direttamente destinati dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente della Cassa Rischio Vita.
6) E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende relativamente ai versamenti in parola. E’ esclusa altresì per l’Istituto ogni responsabilità dall’applicazione della convenzione, sia nei confronti dei datori di lavoro, sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 dell’atto convenzionale, sia infine verso terzi. I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente fra le Associazioni e i datori di lavoro interessati.
7) La Cassa “Rischio Vita” dovrà ristorare l’INPS per le spese affrontate per il servizio oggetto dell’allegata convenzione che, per l’anno 2010, sono state determinate nella misura di euro 0,11 per singola riga. E’ altresì dovuto all’Istituto il rimborso del costo delle righe del modello F24 utilizzate per il finanziamento della Cassa, così come comunicato dall’Agenzia delle entrate.
8) Il pagamento delle somme dovute dalla Cassa “Rischio Vita” avverrà tramite RID. La fatturazione e la contabilizzazione dei predetti pagamenti sono effettuati dalla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Pertanto, non è a carico delle sedi alcun adempimento.
9) La convenzione allegata ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte della Cassa “Rischio Vita” dovrà pervenire all’INPS, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
La Cassa Assicurativa Rischio Vita Dipendenti Industria Alimentare ha sede in Roma, Viale Pasteur 10, C.F. 97599980584. Il rappresentante legale della Cassa è Gian Domenico Auricchio.
Modalità di compilazione del flusso UniEmens.
I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di, , , valorizzeranno il nuovo elemento inserendo nell’elemento in corrispondenza di il valore VITA e in corrispondenza dell’elemento l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice.
L’elementocontiene l’attributo in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.
Allegato 1
Convenzione fra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e la CASSA ASSICURATIVA RISCHIO VITA PER I DIPENDENTI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE (in breve cassa “rischio vita”) PER LA riscossione dei contributi DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA CASSA ASSICURATIVA
L'anno 2010 il giorno 26 del mese di maggio, in Roma tra l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente;
e
la Cassa Assicurativa Rischio Vita ( più brevemente denominata Cassa “Rischio Vita”) per i dipendenti dell’Industria alimentare nella persona del rappresentante legale;
visti:
· la determinazione n. 100 del 7 maggio 2010;
· l’art. 2, commi 16 e 17, legge 24 novembre 2006, n. 286;
· il D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 in materia di protezione dei dati personali;
· il D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 in materia di riscossione unificata di tributi e contributi,
considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto,
premesso:
che il CCNL del 21 luglio 2007 (art. 74-ter e Allegato 27 al Ccnl) e successive modificazioni e integrazioni per i dipendenti del settore Industria alimentare stipulato tra AIDI, AIIPA, AIRI, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOCARNI, ASSOLATTE, ASSODISTIL, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI, UNIONZUCCHERO, e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, definisce la costituzione e il finanziamento della Cassa Assicurativa per il Rischio vita dei dipendenti dell’Industria alimentare;
si conviene quanto segue:
Art.1
La Cassa “Rischio Vita” affida all'INPS il servizio di riscossione dei contributi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti dell’Industria alimentare. La riscossione dei contributi avverrà tramite F24.
A tal fine l’INPS richiede all’Agenzia delle entrate, per conto della Cassa “Rischio Vita” l’istituzione di un apposito codice “causale contributo” non compensabile con le altre causali.
I datori di lavoro interessati quindi, all’atto del versamento tramite il modello F24, indicheranno i dati necessari per il finanziamento della Cassa “Rischio Vita” distintamente da quelli relativi ai contributi previdenziali obbligatori e assistenziali.
Art.2
Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 avverrà con le stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro.
I versamenti dei datori di lavoro aventi la specifica causale contributo saranno destinati direttamente dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente, o eventualmente sui conti correnti (IBAN), della Cassa “Rischio Vita”.
Art.3
Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, la Cassa “Rischio Vita” provvederà a comunicare ai datori di lavoro interessati le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
La Cassa “Rischio Vita” si impegna inoltre a portare a conoscenza dei datori di lavoro interessati, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.
La Cassa “Rischio Vita” si impegna al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.
Art.4
E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.
Art.5
I dati relativi ai versamenti, verranno messi a disposizione della Cassa “Rischio Vita” entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.
Il responsabile della Cassa “Rischio Vita” potrà accedere ai dati sul sito Internet dell'INPS tramite apposita autorizzazione.
I dati relativi al numero dei dipendenti e al montante retributivo affluiranno nel predetto archivio al momento del completamento della elaborazione delle denunce contributive.
L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al versamento dei contributi di cui trattasi.
Art.6
La Cassa “Rischio Vita” si impegna a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. I costi in vigore sono stati determinati, per l’anno 2010, nella seguente misura:
- gestione delega per la singola riga F24 : euro 0,11.
All’Istituto è dovuto altresì il rimborso del costo delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi per il finanziamento della Cassa “Rischio Vita”, così come comunicato all’Inps dall’Agenzia delle entrate.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a seguito della quale la Cassa “Rischio Vita” ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Il pagamento delle somme avverrà con cadenza annuale tramite RID. A tal fine la Cassa “Rischio Vita” autorizza espressamente l’addebito permanente sul conto corrente che avrà cura di indicare completo del codice IBAN e dei relativi riferimenti bancari.
E' a carico della Cassa “Rischio Vita” oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.
Art.7
Per la concreta attuazione della convenzione, la Cassa “Rischio Vita” trasmette all'INPS la relativa documentazione, indicando il nome del responsabile ed il codice IBAN del conto corrente bancario, o dei conti correnti bancari, sul quale, o sui quali, saranno accreditati i contributi riscossi e addebitati i costi e le spese del servizio.
Il responsabile della Cassa “Rischio Vita” di cui al comma precedente, terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.
Art.8
L' INPS è esonerato - e la Cassa “Rischio Vita” lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'applicazione della presente convenzione nei confronti dei datori di lavoro interessati e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1, verso i terzi e verso chicchessia, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione e in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione.
I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende per i contributi di cui trattasi, dovranno essere instaurati direttamente tra la Cassa “Rischio Vita” e i datori di lavoro interessati
La Cassa “Rischio Vita” è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.
Art. 9
Tutti i problemi concernenti l’applicazione della convenzione, ove non abbiano trovato soluzione in sede locale, saranno esaminati a livello centrale tra la Direzione generale dell’INPS e il responsabile della Cassa “Rischio Vita” di cui all’art. 7 del presente accordo.
Art.10
La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte della Cassa “Rischio Vita” dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.
Art. 11
Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.
Letto, ritenuto conforme all’ intendimento delle parti e sottoscritto:
Il Presidente dell’INPS Il Rappresentante della Cassa “Rischio Vita”
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 3; art 4; art. 5; art. 6; art 8; art.10; art. 11.
IL RAPPRESENTANTE DELLA CASSA “RISCHIO VITA”