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D.L. 2001
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Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi
Ministero delle finanze
Decreto ministeriale 16 dicembre 1999, n. 546
GU 50 del 01/03/2000IL MINISTRO DELLE FINANZE
(Visto...)
Adotta
il seguente regolamento:Art. 1.
1. Il pagamento della somma del 15 per cento previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è riconosciuto sui proventi relativi a quote o azioni, possedute per tutto il periodo nel quale i proventi sono maturati, conseguiti dai soggetti residenti negli Stati indicati nei decreti del Ministro delle finanze di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), e comma 5 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Il possesso delle quote o azioni è attestato dal deposito dei titoli presso una banca avente sede in Italia.
2. All'atto del deposito dei titoli, i soggetti non residenti presentano una attestazione dell'Autorità fiscale competente dello Stato ove i soggetti risiedono, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo.
3. La predetta attestazione produce effetti per il periodo di un anno dalla data di presentazione.Art. 2.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, i soggetti non residenti presentano, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, apposita richiesta di pagamento alla società di gestione del fondo, alla SICAV o al soggetto incaricato del collocamento in Italia delle quote o azioni di cui all'articolo 8, comma 4, del medesimo decreto legislativo, entro il 31 dicembre dell'anno in cui i proventi sono percepiti.
Nella richiesta sono contenuti i seguenti dati:
a) le generalità del soggetto non residente;
b) il codice di identificazione estero attribuito dall'Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, da una Autorità amministrativa;
c) lo Stato estero di residenza e relativo codice ed eventualmente Stato federato;
d) la località di residenza estera e relativo indirizzo;
e) la dichiarazione di non rientrare tra le categorie di soggetti residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati nel decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;
f) la denominazione dell'organismo di investimento;
g) l'ammontare del provento conseguito e maturato. Per le quote o azioni acquistate o sottoscritte anteriormente al 1° luglio 1998 è indicato l'ammontare del provento conseguito e maturato a decorrere dalla medesima data.
2. All'atto della richiesta i soggetti non residenti presentano, unitamente alle attestazioni di cui all'articolo 1, una ulteriore attestazione dell'Autorità fiscale competente dello Stato ove i soggetti risiedono dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo.
3. La predetta attestazione si presenta solo nel caso in cui sia decorso il periodo di un anno dalla data di presentazione dell'attestazione dell'autorità fiscale, prevista dall'articolo 1, comma 2.Art. 3.
1. Ai fini della determinazione dei proventi conseguiti in relazione ad azioni o quote sottoscritte o acquistate anteriormente al 1° luglio 1998, il valore medio ponderato si assume moltiplicando il numero delle quote o azioni possedute alla predetta data per il valore della quota o azione rilevato dai prospetti periodici alla medesima data.Art. 4.
1. Nel caso in cui la richiesta di pagamento sia stata presentata anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e tale richiesta non contenga i dati indicati nell'articolo 2, comma 1, nonché la documentazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo, il soggetto non residente, ai fini del pagamento della somma del 15 per cento, integra la predetta richiesta con i dati e la documentazione specificati nei citati commi.Art. 5.
1. I soggetti non residenti di cui all'articolo 1 che sottoscrivono o acquistano quote o azioni di organismi di investimento collettivo di diritto italiano esenti da imposta sostitutiva sul risultato della gestione ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, presentano all'atto della sottoscrizione o dell'acquisto delle quote o azioni e del riscatto alla società di gestione del fondo comune o alla SICAV una dichiarazione contenente i dati indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere da a) a e), nonché un'attestazione dell'Autorità fiscale competente dello Stato ove il soggetto risiede dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo.
2. La predetta attestazione produce effetti per il periodo di un anno dalla data di presentazione.
3. In caso di cessione di quote o azioni di cui al comma 1 i soggetti che acquistano le suddette quote o azioni chiedono, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione previsto dall'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente, tenuto ai sensi dell'articolo 2022 del codice civile.
4. La società di gestione o la SICAV trasmettono alla banca depositaria i dati e le notizie contenuti nella documentazione prevista dal comma 1, anteriormente alla distribuzione dei proventi nonché al riscatto delle quote o azioni.Art. 6.
1. Qualora il soggetto non residente abbia presentato il modello di attestazione adottato per la procedura stabilita dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, nella richiesta di pagamento prevista dall'articolo 2 possono essere omessi i dati indicati nel comma 1 del medesimo articolo, lettere da a) a e). Alla richiesta si allega, in ogni caso, l'attestazione circa il deposito dei titoli di cui all'articolo 1.
2. Nel caso di quote o azioni indicate dall'articolo 5, il modello di attestazione di cui al comma 1 è utilizzato dal beneficiario dei proventi in sostituzione della documentazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo.
3. Il beneficiario dei proventi è tenuto a comunicare tempestivamente ai soggetti indicati nell'articolo 9, commi 1 e 4, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ogni circostanza che osti all'applicazione del pagamento della somma del 15 per cento o del regime di esenzione dall'imposta sostitutiva.Art. 7.
1. I soggetti indicati nell'articolo 9, commi 1 e 4, del suindicato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, conservano la documentazione prevista negli articoli precedenti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per dieci anni dalla data di presentazione della richiesta.