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Decreto direttoriale 3 agosto 2005
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Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 638/2004 e n. 1982/2004
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto direttoriale 3 agosto 2005
GU 186 del 11/08/2005IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali
(Visto...
Ritenuto opportuno, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori interessati, innalzare ed armonizzare le soglie concernenti la fornitura dei dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e alle modalità di trasporto negli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni e degli acquisti intracomunitari;...)
Emana
il seguente decreto:Art. 1. - Contenuto degli elenchi
1. All'art. 4 del decreto 27 ottobre 2000 del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole «(CEE) n. 3330/91 e dei relativi regolamenti di applicazione.» sono sostituite dalle seguenti: «(CE) n. 638/2004 e del relativo regolamento di applicazione.»
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. In applicazione dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 638/2004 e del relativo regolamento (CE) di attuazione n. 1982/2004, sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto:
a) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a Euro 10.000.000,00;
b) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a Euro 10.000.000,00."Art. 2. - Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.
1. Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, contenute nell'allegato VII del decreto direttoriale del 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sono apportate le modifiche riportate nell'allegato 1 al presente decreto.Art. 3. - Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2006.Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I
1. Titolo II e Titolo III, Sezione I
Massa netta:
1) al secondo capoverso le parole «n. 1901/2000» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1982/2004»;
Valore statistico:
1) al secondo capoverso, le parole «conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1901/2000» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la definizione contenuta nell'allegato al regolamento (CE) n. 638/2004, punto 3, Valore delle merci, lettera b)».
2) al quinto capoverso, le parole «all'articolo 24, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE), n. 1901/2000» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1982/2004.»
3) al quarto ed al settimo capoverso, è soppressa la parola «riparazione» contenuta in parentesi.
2. Tabella B, natura della transazione, descrizione:
1) al Codice 4, eliminare le parole «o di una riparazione»;
2) al Codice 5, eliminare le parole: «o ad una riparazione».
3. Nell'Allegato VII, dopo la Tabella D, è aggiunta la seguente Tabella E.«Tabella E
ELENCO DELLE MERCI ESCLUSE DALLA RILEVAZIONE STATISTICA SUGLI SCAMBI DI BENI TRA STATI MEMBRI
a) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori.
b) Oro detto monetario.
c) Soccorso d'urgenza in regioni sinistrate.
d) Merci che beneficiano dell'immunità diplomatica, consolare o simile.
e) Merci destinate a un uso temporaneo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
1) non è prevista né effettuata alcuna lavorazione,
2) da durata prevista dell'uso temporaneo non è superiore a 24 mesi.
3) la spedizione o l'arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell'IVA.
f) Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario.
g) Purché non siano oggetto di una transazione commerciale:
1) materiale pubblicitario.
2) campioni commerciali.
h) Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.
i) Merci spedite alle forze armate nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano.
j) Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all'arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio.
k) Vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA a cittadini privati di altri Stati membri.».