-
Circolare INPS n. 150 del 25.11.2010
-
Retribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione agricola. Chiarimenti alla circ. 52/2007
Circolare INPS n. 150 del 25.11.2010
SOMMARIO: Chiarimenti alle indicazioni riportate nella circolare n. 52 del 6/3/2007 riguardo alla retribuzione minimale per l’anno 2007, da applicare anche nel computo dell’indennità di disoccupazione agricola
Allo scopo di far fronte ad un contenzioso in aumento sia a livello amministrativo che giudiziario in materia di retribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione agricola e per fornire supporto all’istruttoria dei ricorsi e delle cause in corso, si forniscono le seguenti precisazioni e richiami normativi.
Fino alle prestazioni di disoccupazione agricola in competenza 2007, liquidate nell’anno 2008, la retribuzione minimale utilizzata è inferiore rispetto a quella valida per la generalità dei lavoratori dipendenti. Infatti il minimo di retribuzione nel settore agricolo non è soggetto agli adeguamenti previsti dall’art. 7, della legge 638/1983 in virtù di quanto disposto dal c.5 del medesimo articolo.
Nell’anno 2007 il minimale in questione è pari a € 36,86, come richiamato dalla circolare n. 52 del 6/3/2007 al paragrafo 6), e non deve trarre in inganno la definizione del minimale riportata alla fine del medesimo paragrafo (€ 6,37 oraria, equivalente a 41,43 x 6/39) che deve essere intesa esclusivamente per la determinazione del minimale di retribuzione per i lavoratori che attuano il part-time orizzontale.
Soltanto a partire dalle prestazioni in competenza 2008, liquidate nell’anno 2009, a seguito delle innovazioni apportate dalla legge 247/2007, il minimo di retribuzione applicato all’indennità di disoccupazione agricola è stato equiparato a quello della generalità dei lavoratori dipendenti (che per l’anno 2008 è € 42,14 anziché € 37,49).
Si precisa che tale interpretazione della legge, sostenuta dal Coordinamento generale legale dell’Istituto, è avallata da un parere rilasciato in merito dal Ministero del Lavoro nel quale è stata anche ribadita l’impossibilità di retrodatare l’applicazione del minimale più favorevole per gli anni ante 2008.