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Circolare INPS n. 153 del 03.12.2010
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Eventi alluvionali del 4 ottobre 2010 in provincia di Genova e Savona. Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010: sospensione del versamento dei contributi e modalità di recupero. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 153 del 03.12.2010
SOMMARIO: Premessa 1. Soggetti beneficiari della proroga 2. Modalità di sospensione 2.1 Aziende 2.2 Artigiani e Commercianti 2.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995 2.4 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare 3. Modalità di recupero contributi sospesi 4. Sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive 5. Istruzioni contabili 5.1 Contributi dovuti dalle aziende 5.2 Contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali 5.3 Contributi dovuti dai liberi professionisti e dai committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 5.4 Contributi dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricolo
Premessa
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2010 (allegato 1), è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010.
L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3903 del 22 ottobre 2010 ha disposto all’art.9 (allegato 2) la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto in scadenza dal 4 ottobre al 15 dicembre 2010 a favore dei soggetti specificati al successivo punto 1.
1. Soggetti beneficiari della sospensione
Hanno diritto a sospendere il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza dal 4 ottobre 2010 al 15 dicembre 2010 i soggetti che alla data dell’evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova – Sestri Ponente, i quali rientrino nelle seguenti categorie:
- datori di lavoro privati,
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli),
- liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995.
Al fine di usufruire della sospensione, i soggetti interessati dovranno allegare alla domanda da presentare alla sede Inps competente (allegato 4 alla presente circolare, disponibile anche nella sezione Modulistica del sito Internet dell’Istituto, con il codice SC62) la dichiarazione di inagibilità dell’immobile in cui esercitavano l’attività di impresa o professionale.
Si sottolinea che potrà essere presentata una unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, vada ad interessare diverse gestioni.
Nelle more del rilascio del documento citato da parte delle autorità competenti, potrà essere resa specifica dichiarazione di responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, attestante la suddetta inagibilità dell’immobile.
Si sottolinea, peraltro, che la sospensione in commento riguarda - nelle eventuali situazioni di aziende autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi - esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali dichiarate inagibili.
La sede apporrà, con specifico riferimento alle aziende con dipendenti, il codice di autorizzazione indicato al punto 2.1.
Al termine del periodo di sospensione, l’Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando le eventuali sospensioni indebite con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio.
La norma esclude espressamente, al comma 4, che si possa dar luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Modalità di sospensione
I contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento viene sospeso, sono quelli con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 4 ottobre - 15 dicembre 2010.
2.1. Aziende con dipendenti
Per quanto riguarda, in particolare, i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del flusso Uniemens, la sospensione ha riguardato i periodi di paga “settembre 2010” e “ottobre 2010”.
Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “6L” che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi alluvionali del 4 ottobre 2010 in provincia di Genova e Savona. Ordinanza n. 3903/2010”.
Le aziende che non hanno ancora provveduto all’invio del flusso UniEmens per i periodi di paga da settembre 2010 a ottobre 2010, inseriranno nell’elemento, , il nuovo valore “N959” e le relative . Il risultato dei - e potrà dare luogo ad un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24), ovvero un credito azienda o un saldo a zero.
Le aziende che hanno già provveduto, per i periodi paga oggetto di sospensione, all’invio del flusso UniEmens senza il relativo pagamento (F24), provvederanno a compilare un modello DM10/V passivo per ogni mese interessato inserendo l’importo, pari al saldo insoluto, con il codice relativo alla tipologia della calamità (N959) nel quadro D. Il modello deve avere, come periodo di riferimento, lo stesso periodo del DM Virtuale insoluto e, come data di presentazione, la data di scadenza legale del modello.
Le aziende, infine, che per i periodi paga oggetto di sospensione hanno versato i relativi contributi non potranno procedere ad operazioni di rimborso, né di compensazione.
2.2. Artigiani e Commercianti
La sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:
Scadenza versamento Contributi sospesi
16 novembre 2010 3° rata contribuzione dovuta sul minimale di reddito per l’anno 2010
30 novembre 2010 2° acconto contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2010
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
2.3. Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata é sospeso il versamento dei contributi dovuti, a titolo di secondo acconto 2010, in coincidenza con il versamento fiscale.
Per i committenti tenuti al versamento nella Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza 16 ottobre e quelli con scadenza 16 novembre 2010.
Nella denuncia individuale Emens riferita ai periodi di sospensione, dovrà essere riportato, nell’elementodi il valore 13: Sospensione contributi per eventi alluvionali del 4 ottobre 2010 in provincia di Genova e Savona. OPCM 3903/2010. Validità dal 4.10.2010 al 15.12.2010.
I committenti che hanno già provveduto, per i periodi paga oggetto di sospensione, all’invio del flusso Emens senza il relativo pagamento (F24), provvederanno ad inviarlo nuovamente, avendo cura di seguire le istruzioni sopra indicate. Il modello deve avere, come periodo di riferimento, lo stesso periodo del Emens già inviato e, come data di presentazione, la data di scadenza legale del modello.
Si rammenta che per i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni non opera la sospensione, avendo la legge 290/2006 limitato l’ambito di applicazione delle ordinanze di protezione civile in materia di sospensioni contributive al solo settore privato.
2.4. Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD-CM-IAP e i concedenti PC/CF sono sospesi i termini aventi ad oggetto il seguente versamento:
Scadenza versamento Contributi sospesi
16/11/2010 3^ rata 2010
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
3. Modalità di recupero dei contributi sospesi.
Il comma 3 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri detta le modalità di recupero dei contributi sospesi.
La ripresa della riscossione avverrà in 12 rate mensili costanti dal 16 gennaio 2011, senza applicazione di oneri accessori. Si ricorda che l’importo minimo da versare per ciascuna rata non deve essere inferiore a 50,00 euro.
Si ricorda che le rate scadute e non pagate nei termini sono soggette all’ordinario regime sanzionatorio.
3.1. Aziende.
Il pagamento deve essere effettuato mediante il Mod. F24, utilizzando la causale contributo DSOS istituito con la circolare n.98 del 28.5.2002 ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D di denuncia per la rilevazione del credito.
3.2. Artigiani e commercianti.
Per il versamento possono essere utilizzati gli F24 originali ovvero la codeline emessa dall’Inps per le scadenze sospese. Qualora gli interessati non ne fossero in possesso, possono chiederne alla Sede competente, con le consuete modalità, la ristampa ovvero la codeline da utilizzare.
Si richiama l'attenzione sul fatto che qualora nell'importo da pagare sia compresa la quota associativa, il versamento in unica soluzione va effettuato utilizzando, in ogni caso, i modelli F24 in possesso dell'assicurato (uno per ognuna delle rate sospese: 1 per i contributi fissi – 1 per i contributi a percentuale), al fine di consentire la regolare contabilizzazione della quota associativa.
Coloro che intendono avvalersi della rateazione devono versare la prima rata a mezzo delega unificata (mod. F24) indicando, nella sezione riservata all’INPS, i codici istituiti con la circolare n. 138 del 25 luglio 2000 e precisamente:
- AD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani;
- CD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti.
Considerato che nei confronti degli artigiani e dei commercianti non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento.
3.3. Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 compilato con le modalità sotto esposte e suddivise per Liberi professionisti e Committenti/associanti utilizzando il codice contributo POC-COC istituito con la circolare n. 98 del 28.5.2002
- Liberi professionisti
Sezione InpsSEDE
Codice Contributo
Matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda
Periodo dal
Periodo al
Importi a debito versati
Importi a credito compensati
Xxxx
POC
139999999999
mm/aaaa
mm/aaaa
€€€€
- Committenti/Associanti
Sezione InpsSEDE
Codice Contributo
Matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda
Periodo dal
Periodo al
Importi a debito versati
Importi a credito compensati
Xxxx
COC
139999999999
mm/aaaa
mm/aaaa
€€€€
Qualora i soggetti obbligati intendano avvalersi del pagamento dilazionato dovranno versare le singole rate con le stesse modalità sopra esposte.
3.4. Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Il pagamento deve essere effettuato mediante Mod. F24; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione. In particolare la causale è LAA per i lavoratori autonomi e PCF per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare.
4. Sospensione dei termini prescrizionali e delle procedure esecutive
Si fa presente, infine, che l’art. 9, al comma 2, dispone la sospensione - nei confronti dei soli soggetti illustrati al punto 1 e per il medesimo periodo - dei termini di prescrizione, di decadenza e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
A tale ultimo fine, le Sedi interessate comunicheranno con la massima sollecitudine possibile all’agente della riscossione i soggetti aventi titolo alla sospensione in commento.
5. Istruzioni contabili
5.1. Contributi dovuti dalle aziende
Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi ai datori di lavoro ed evidenziati, nelle denunce UniEmens, con il codice “N959” secondo le indicazioni contenute nel precedente punto 2.1 è stato istituito il conto GPA 00/125 che deve essere assistito da apposito partitario contabile.
Il programma di ripartizione contabile della procedura DM provvede, tra l’altro, alla emissione in duplice copia di apposita lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto di cui sopra è cenno. Copia di detta lista deve essere trasmessa all’Ufficio competente per la contabilità ai fini dell’apertura e della gestione dei crediti sul citato partitario.
Per quanto attiene il recupero dei contributi in questione, lo stesso viene imputato in AVERE del citato conto GPA 00/125, mediante scritture di storno, esclusivamente di cassa, delle contabilizzazioni effettuate provvisoriamente al conto GPA 52/099.
Per l’effettuazione di tali scritture di storno e per l’aggiornamento del partitario del conto GPA 00/125, si fa rinvio alle istruzioni di cui al messaggio n. 39828 del 7.12.2004.
Attraverso le risultanze del suddetto partitario, per una più incisiva azione di recupero, al competente Ufficio amministrativo devono essere segnalate le aziende la cui situazione contabile evidenzi il mancato versamento delle somme dovute.
Inoltre, si fa presente che al conto GPA 00/125 viene abbinata la causale esistente di modello FL02 10106, in quanto le conseguenti riscossioni sono relative a contributi contenuti nelle denunce UniEmens.
Il saldo del suddetto conto GPA 00/125 risultante al termine dell’esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
5.2 Contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività Commerciali
I versamenti dei contributi in argomento, da effettuarsi secondo le modalità previste al precedente punto 3.2 devono essere imputati:
se versati in unica soluzione
- per gli artigiani, ai conti esistenti GPA 52/076 (contributi entro il minimale) e GPA 52/072 (contributi oltre il minimale);
- per i commercianti, ai conti esistenti GPA 52/077 (contributi entro il minimale) e GPA 52/073 (contributi oltre il minimale).
se versati ratealmente
- per gli artigiani, al conto esistente ARR 52/055;
- per i commercianti, al conto esistente COR 52/055.
5.3 Contributi dovuti dai liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995
Il recupero dei contributi dovuti dai soggetti in epigrafe, da effettuarsi con le modalità previste al punto 3.3, va imputato al conto esistente PAR 52/020.
5.4 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Il recupero dei contributi dovuti da detti lavoratori, da effettuarsi, come previsto al punto 3.4, con le consuete modalità, va imputato ai conti esistenti:
- GPA 54/031 per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari (PC/CF);
- GPA 54/033 per i lavoratori autonomi e imprenditori agricoli ( CD/CM - IAP).
Nell’allegato n. 3 viene riportato il conto GPA 00/125, di nuova istituzione.
Allegato 1
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2010.
(G.U. n. 249 del 23-10-2010)
Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010 è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni di particolare intensità tali da causare l'esondazione di numerosi corsi d'acqua con conseguenti allagamenti di centri abitati, movimenti franosi e fenomeni di dissesto idraulico;
Considerato che detti eventi hanno provocato gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati ed ai beni mobili nonché l'interruzione di collegamenti viari, ferroviari e aerei, determinando disagi alla popolazione interessata ed una grave compromissione delle attività commerciali delle zone interessate;
Considerato, altresì, che a causa dei summenzionati eventi sono state evacuate numerose abitazioni ed una persona risulta dispersa;
Considerato, inoltre, che detti fenomeni meteorologici hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;
Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;
D'intesa con la regione Liguria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;
Decreta:
Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 ottobre 2011, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2010
Il Presidente: Berlusconi
Allegato 2
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2010
(G.U. n. 261 del 8-11-2010)
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010. (Ordinanza n. 3903).
STRALCIO
Art. 9
1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova - Sestri Ponente, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dal 4 ottobre al 15 dicembre 2010.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2011.
4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Allegato 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)Allegato N. 1