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Circolare INPS n. 160 del 15.12.2010
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Convenzione fra l’INPS e la Confimprese Italia per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, produttori agricoli, imprenditori agricoli professionali, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative
Circolare INPS n. 160 del 15.12.2010
SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confimprese Italia dei contributi associativi dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, produttori agricoli, imprenditori agricoli professionali
In data 15 luglio 2010 tra l’INPS e la Confimprese Italia è stata stipulata una convenzione, ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, produttori agricoli e imprenditori agricoli professionali.
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione.
La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’Istituto indicherà l’ammontare del contributo associativo con la specifica dizione: “quota associativa Confimprese Italia”.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
La Confimprese Italia farà pervenire alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici– entro il 10 gennaio (e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ciascun anno), i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo in base alle deleghe ricevut,, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa.
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici renderà disponibili per le Strutture INPS territorialmente competenti i supporti telematici, perché le stesse ne confermino il contenuto dopo averli verificati con deleghe degli associati in loro possesso.
Le deleghe sottoscritte da ogni socio, controfirmate e timbrate dal responsabile della Confimprese Italia, verranno presentate dall’organizzazione sindacale alle Strutture INPS, competenti per territorio, entro il 30 marzo.
I costi sono stati definiti con determinazione del Commissario Straordinario n. 29 del 4 marzo 2009 come di seguito riportato:
- Gestione delega singolo mod. F24: € 0,03
- Ricezione e convalida nuova delega € 0,91
- Annullamento delega quota associativa: € 0,91
- Annullamento delega e variazione: € 1,81
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Confimprese Italia, saranno curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2011 ed è previsto il rinnovo annuale a seguito di richiesta da parte della Confimprese Italia. Detta richiesta dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Si comunica che la sede della Confimprese Italia è in via Veturia 45 – 00185 Roma.
ALLEGATO 1
CONVENZIONE FRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E LA CONFIMPRESE ITALIA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI, PRODUTTORI AGRICOLI, IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI, AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334.
L'anno 2010 il giorno 15 del mese di luglio, in Roma, fra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (che in seguito sarà denominato INPS) nella persona del Presidente, quale Rappresentante legale, Dott. Antonio Mastrapasqua
e
la Confimprese Italia nella persona del Rappresentante legale, Guido D’Amico,
premesso:
- che l'art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334, prevede che il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU), previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può assumere per conto delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, la riscossione dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti stipulando, all'uopo, apposita convenzione,
- che per effetto dell'art.19 della legge 23 dicembre 1994 n.724, l'INPS è subentrato allo SCAU anche nella gestione delle convenzioni predette;
visti:
- la determinazione n. 21 del 4 giugno 2010;
- l’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n.334;
- il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia dei protezione dei dati personali;
- le note n. 15/IV/0001633 del 26.01.2010 e n. 24/VII/0003492 del 18.02.2010, con le quali il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto,
si conviene quanto segue :
Art.1
Ai sensi dell'art.11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, la Confimprese Italia affida all’INPS la riscossione, in suo nome e per suo conto, del contributo associativo facente carico ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni, produttori agricoli e imprenditori agricoli professionali, aderenti alla medesima Associazione.
Art.2
La riscossione del contributo associativo, avrà luogo, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le procedure previste per questi ultimi.
L’INPS, a tal fine, indicherà sull’avviso di pagamento, anche l'ammontare del contributo dovuto all’Associazione, facendo esplicita menzione della diversa natura di quest'ultimo con la indicazione "quota associativa Confimprese Italia".
E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
Art.3
L’identificazione dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, produttori agricoli e imprenditori agricoli professionali, di cui al precedente art. 1, avverrà con le seguenti modalità.
La Confimprese Italia, sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS Sede Centrale (Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici), che ne rilascerà ricevuta, alla data del 10 gennaio e per la parte residua, entro il 30 marzo, i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle quote, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione ovvero hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
I supporti telematici dovranno contenere l’identificazione della Struttura INPS competente per territorio, del Comune sede dell’impresa, nonché :
- indirizzo e CAP della sede dell'impresa;
- codice fiscale e partita I.V.A;
- denominazione completa dell’impresa e del suo titolare;
- codice INPS d' impresa, salvo che per le nuove iscrizioni;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, dopo aver provveduto all’abbinamento, provvederà a rendere disponibili per le Strutture INPS competenti per territorio, l’intero contenuto dei supporti telematici affinché provvedano alla conferma sulla base delle deleghe presenti in sede, anche per i nominativi di coloro per i quali non è stato trovato abbinamento, in quanto potrebbe trattarsi di soggetti di nuova iscrizione.
Per coloro che all’atto della verifica finale non risultino presenti negli archivi dell’Istituto, non si provvederà all’emissione dei Modd. F24 e quindi alla riscossione della quota associativa. Qualora l’Associazione voglia riproporre il nominativo per l’anno successivo, dovrà reiterarne l’inserimento nei supporti telematici.
La Confimprese Italia, contemporaneamente all’invio dei supporti telematici alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, una “delega” alla riscossione delle quote associative sottoscritta dal singolo socio secondo un testo concordato con l’INPS, che deve in ogni caso contenere il consenso informato dell’interessato al trattamento dei dati che lo riguardano e, in particolare, alla comunicazione dei dati all’Associazione da parte dell’INPS.
Nell'ipotesi in cui pervengano all'INPS due deleghe in favore di diverse organizzazioni sindacali, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta agli uffici dell’INPS, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga revoca esplicita di quella precedente.
La sottoscrizione della “delega” sarà controfirmata e timbrata dal responsabile della Confimprese Italia, con il timbro dell’Organizzazione.
Ciascuna "delega” dovrà, fra l'altro, contenere il consenso alla riscossione dei contributi associativi attraverso gli stessi strumenti utilizzati dall'INPS per la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Entro il 30 settembre sarà fornito all’Associazione l'elenco generale delle quote inserite nei Modd. F24, con la distinta dei soggetti interessati divisi per Struttura territoriale INPS di competenza.
L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i supporti telematici o le “deleghe”, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.
Art.4
Le parti riconoscono che il rapporto intercorre tra l'associato e la Confimprese Italia, ai sensi dello Statuto che l'assicurato ha dichiarato di accettare e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, ove si attivi ad istanza dell'associato, deve essere inoltrata direttamente dall’Associazione previa autorizzazione esplicita inserita nel testo della delega.
Con le modalità fissate dal precedente art.3 saranno notificate alle Strutture INPS anche le revoche delle “deleghe”.
La revoca della delega produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo, se inviata alla Sede INPS di competenza dopo il 30 marzo, data ultima per consentire l’armonizzazione delle varie procedure.
Tuttavia, nel caso in cui l’INPS riceva comunicazione direttamente dall’associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la Struttura territoriale, entro tre mesi dal giorno in cui risulti pervenuta, procederà all’acquisizione della revoca stessa.
Art.5
Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l’Associazione è tenuta a comunicare all'INPS le eventuali modifiche, da valere per l’intero anno, della misura del contributo associativo sindacale.
Art.6
Qualora il contribuente non versi per intero l'importo dei contributi obbligatori richiesti, l’intero ammontare di quanto versato sarà attribuito innanzi tutto a scomputo di quanto dovuto per contributi previdenziali, mentre l’eventuale eccedenza verrà considerata come versata per il contributo associativo sindacale.
Art.7
La Confimprese Italia si impegna a corrispondere all’Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi.
Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009 e cioè:
· Gestione delega singolo mod. F24: € 0,03
· Ricezione e convalida nuova delega € 0,91
· Annullamento delega quota associativa: € 0,91
· Annullamento delega e variazione: € 1,81
E’ a carico della Confimprese Italia, oltre alle spese, anche ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione. In particolare, verrà messo a carico dell’Associazione qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, sulla base di quanto previsto dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2 commi 16 e 17, per la riscossione dei contributi associativi, mediante l’utilizzo dell’ F24.
La Confimprese Italia si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Art.8
L’INPS - Sede Centrale - entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta per legge, corrisponderà all’Associazione un acconto determinato applicando, all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione per ciascuna emissione, la percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni del complesso dei contributi previdenziali e associativi, risultanti dal flusso finanziario di pertinenza, rilevati in occasione della precedente scadenza trimestrale elaborata e il totale degli stessi posti in riscossione per ciascuna emissione; la percentuale sarà ridotta di due punti.
Gli acconti periodici saranno corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.
Art.9
Entro il 30 giugno di ciascun anno, l’INPS trasmetterà all’Associazione un prospetto riepilogativo, relativo all’anno precedente, nel quale sarà evidenziata la situazione finanziaria con l’Associazione afferente le emissioni contributive per le quali non è stata ancora ultimata l’acquisizione dei Modd. F 24 nonché:
- l’importo annuo delle somme imposte;
- l’ammontare delle quote associative riscosse relative ai Modd. F24 elaborati suddivisi per singola provincia;
- l’elenco dei soggetti associati, che hanno versato il contributo, divisi per provincia;
- l’eventuale conguaglio.
I rapporti finanziari verranno definiti per ogni singola emissione, quando risulteranno elaborati i Modd. F24 riscossi per l’emissione medesima.
Contestualmente l’INPS trasmetterà all’Associazione apposito rendiconto dal quale risulterà:
- l’ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati per l’emissione in riferimento, in relazione ai quali sono stati trasmessi i supporti telematici;
- l’ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, ivi compresi tutti gli oneri fiscali prescritti dalla normativa vigente;
- gli acconti corrisposti per l’emissione contributiva in riferimento;
- l’eventuale conguaglio.
Contemporaneamente all’invio di detto rendiconto, l’INPS provvederà a effettuare i conguagli.
Art.10
I rapporti conseguenti, ivi compresi quelli relativi alla restituzione di somme indebitamente versate, si instaureranno direttamente tra l’Associazione ed i soggetti passivi del rapporto contributivo.
L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della presente convenzione; in particolare l’Associazione è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese ed onorari che dovesse eventualmente sostenere in dipendenza di controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all’applicazione della presente convenzione.
Art.11
La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2011. La richiesta di rinnovo annuale da parte della Confimprese Italia, dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Si procederà alla revisione dell’accordo a richiesta di una delle parti stipulanti, qualora nel corso della sua esecuzione dovesse presentarsi la necessità di aggiunte o modifiche.
Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle parti e sottoscritto:
Il Presidente dell’ INPS Il Rappresentante legale della Confimprese Italia