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Circolare Agenzia Entrate n. 1 del 25.01.2011
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Adempimenti annuali dei contribuenti Iva. Dichiarazione annuale ed esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati
Circolare Agenzia Entrate n. 1 del 25.01.2011
L’introduzione dell’adempimento della presentazione della comunicazione annuale dati Iva, disciplinato dall’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, si è resa a suo tempo necessaria per ottemperare agli obblighi comunitari previsti dall’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977 – ora articolo 252 della direttiva CE n. 112/2006 del 28 novembre 2006 - , il quale dispone che il termine per la presentazione della dichiarazione Iva, stabilito dai singoli Stati, non può superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale.
Considerato, infatti, che il periodo d’imposta ai fini Iva si conclude il 31 dicembre e che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, sia in forma autonoma che unificata, individuato nella data del 30 settembre dall’articolo 8 del citato decreto n. 322 del 1998, non consente il rispetto di tale prescrizione comunitaria, è stato previsto nei confronti dei soggetti d’imposta l’ulteriore adempimento della comunicazione dati, da assolvere entro il mese di febbraio di ciascun anno. In tal modo vengono forniti all’Amministrazione finanziaria i dati Iva sintetici relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente, che costituiscono anche una prima base di calcolo per la determinazione delle “risorse proprie” da versare al bilancio comunitario.
La natura e gli effetti dell’adempimento, come più volte precisato, non sono quelli propri della dichiarazione annuale ma sono riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione dati, infatti, il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avverrà solo attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.
La presentazione della comunicazione dati è richiesta, in linea generale, a tutti i titolari di partita Iva ad eccezione dei contribuenti che si trovano nelle specifiche ipotesi di esonero, individuate espressamente dall’articolo 8-bis del DPR n. 322 del 1998 (ad esempio per le persone fisiche con volume d’affari nell’anno di riferimento pari o inferiore a 25.000 euro).
Al fine di limitare gli obblighi dichiarativi a carico dei contribuenti titolari di partita Iva, a decorrere dall’adempimento relativo all’anno d’imposta 2009, è prevista un’ulteriore ipotesi di esonero, contenuta nell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 8-bis dello stesso DPR n. 322 del 1998 (introdotto dall’articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78), che riguarda i contribuenti che provvedono a presentare la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio. Il medesimo decreto legge n. 78 del 2009, nell’introdurre le nuove regole per l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale, ha aggiunto l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 3 del DPR n. 322 del 1998, in virtù del quale i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata - soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare tenuti a presentare le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto - possono non comprendervi la dichiarazione annuale Iva nell’ipotesi in cui il credito, da questa risultante, venga utilizzato in compensazione ovvero chiesto a rimborso.
Dalla lettura coordinata delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 8-bis del DPR n. 322 del 1998 emerge che la previsione di esonero dalla presentazione della comunicazione dati, sebbene prevista dall’articolo 8-bis in via generale per tutti i contribuenti che ritengono di assolvere l’adempimento principale della dichiarazione annuale entro il termine di presentazione della comunicazione dati, di fatto resta preclusa a quei contribuenti che non hanno la possibilità di presentare la dichiarazione Iva al di fuori della dichiarazione unificata, ossia coloro che riscontrano un conguaglio annuale a debito.
Tale interpretazione, tuttavia, crea una disparità di trattamento tra i contribuenti con posizione creditoria e quelli con un saldo a debito, non consentendo a questi ultimi la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, di non trasmettere la comunicazione dati Iva. Nell’ottica della semplificazione degli adempimenti Iva, coerentemente agli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si ritiene, pertanto, che la possibilità di non comprendere la dichiarazione Iva in quella unificata possa essere riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti. Indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.
La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva comporta che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato entro il 16 marzo in un’unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima. E’, pertanto, preclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO.