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Circolare Agenzia Entrate n. 6 del 24.02.2011
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Articolo 1, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. Proroga dei termini di presentazione del modello EAS
Circolare Agenzia Entrate n. 6 del 24.02.2011
INDICE
Premessa
1. DISPOSIZIONI INTERESSATE DALLA PROROGA
2. EFFETTI DELLA PROROGA
2.1 Termini per la presentazione del Modello EAS a seguito della proroga
2.2. Validità dei modelli EAS già presentati all’entrata in vigore del decreto-legge n. 225 del 2010
3. RINVIO
Premessa
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” fissa “al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011”.
Nella tabella 1 allegata al decreto-legge n. 225, fra le norme elencate interessate dalla proroga, che prevedono termini con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011, sono comprese quelle recate dai seguenti articoli: “articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 2 settembre 2009”.
1. DISPOSIZIONI INTERESSATE DALLA PROROGA
L’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di consentire gli opportuni controlli, ha introdotto per gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono, in presenza di tutti i requisiti richiesti, del regime tributario previsto dall’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’onere di comunicare all’Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il comma 2 dello stesso articolo 30 prevede che con il medesimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 2 settembre 2009 ha approvato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi – denominato Modello EAS - da presentare ai sensi del citato articolo 30 del decreto-legge n. 185, stabilendo le modalità e i termini per la sua presentazione.
In particolare, l’articolo 3, punto 3.2, ha disposto che “per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 (29 novembre 2008), il modello deve essere presentato entro il 30 ottobre 2009” mentre “per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, il modello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del 30 ottobre 2009, il modello deve essere presentato entro tale data (ossia il 30 ottobre 2009)”.
Successivamente, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 29 ottobre 2009, ha sostituito il citato punto 3.2. del provvedimento del 2 settembre 2009, fissando la data di presentazione del modello al 15 dicembre 2009. In particolare, ha previsto che “ per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 (29 novembre 2008), il modello deve essere presentato entro il 15 dicembre 2009” mentre “per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, il modello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del 15 dicembre 2009, il modello deve essere presentato entro tale data (ossia il 15 dicembre 2009)”.
Infine, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 21 dicembre 2009 ha nuovamente sostituito il punto 3.2, posticipando i termini di presentazione del modello al 31 dicembre 2009.
In sostanza, l’articolo 3, punto 3.2, del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 2 settembre 2009, come sostituito dai successivi provvedimenti del 29 ottobre 2009 e del 21 dicembre 2009, ha stabilito per la presentazione del modello EAS i seguenti termini:
- entro il 31 dicembre 2009, per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2008 (29 novembre 2008);
- entro sessanta giorni dalla data di costituzione, per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 185 del 2008, ovvero entro il 31 dicembre 2009, qualora il termine del sessantesimo giorno scada prima di tale data (31 dicembre 2009).
2. EFFETTI DELLA PROROGA
2.1 Termini per la presentazione del Modello EAS a seguito della proroga
In forza dell’articolo 1 del decreto-legge n. 225 del 2010 e della tabella allegata allo stesso decreto-legge, i termini per la presentazione del modello EAS, stabiliti dai richiamati provvedimenti del 2 settembre 2009, del 29 ottobre 2009 e del 21 dicembre 2009, sono prorogati al 31 marzo 2011.
Per effetto dell’anzidetta proroga, i termini per la tempestiva presentazione del modello EAS sono fissati come di seguito indicati:
- entro il 31 marzo 2011, per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2008 (29 novembre 2008);
- entro il 31 marzo 2011, per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 185 del 2008, qualora il sessantesimo giorno dalla costituzione scada prima del 31 marzo 2011;
- entro sessanta giorni dalla data di costituzione, per gli enti per i quali il termine di sessanta giorni dalla costituzione scada a decorrere dal 31 marzo 2011 (cioè in data 31 marzo 2011 o in data successiva).
Con riferimento agli enti di nuova costituzione, fatto salvo quanto sopra precisato relativamente agli enti per i quali il termine di sessanta giorni scada prima del 31 marzo 2011, resta, pertanto, fermo che gli stessi sono tenuti “a regime” a presentare il modello EAS entro sessanta giorni dalla data di costituzione.
2.2. Validità dei modelli EAS già presentati all’entrata in vigore del decreto-legge n. 225 del 2010
In forza della proroga al 31 marzo 2011 del termine di presentazione del modello EAS, si considerano tempestivamente presentati i modelli già trasmessi antecedentemente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 225 del 2010.
Pertanto, non sono tenuti a presentare nuovamente il modello EAS, entro il 31 marzo 2011, gli enti che hanno già presentato detto modello oltre gli originari termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 2 settembre 2009, come sostituito dai successivi provvedimenti del 29 ottobre 2009 e del 21 dicembre 2009, fatti salvi, ovviamente, i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati ai sensi del punto 3.3 del citato provvedimento 2 settembre 2009.
3. RINVIO
Si fa rinvio per le modalità di presentazione del modello alle disposizioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 2 settembre 2009.
Si precisa che restano fermi i chiarimenti forniti con le circolari n. 12/E del 9 aprile 2009, n. 45/E del 29 ottobre 2009, e n. 51/E del 1° dicembre 2009 e con la risoluzione n. 125/E del 6 dicembre 2010.
Le Direzioni Regionali si attiveranno, anche attraverso i tavoli tecnici regionali con il terzo settore, per dare massima diffusione fra gli enti interessati al contenuto della presente circolare.