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Circolare Agenzia Entrate n. 42 del 05.08.2011
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Istruzioni sulla trattazione delle richieste di consulenza giuridica
Circolare Agenzia Entrate n. 42 del 05.08.2011
Indice
1. Premessa
3. La consulenza giuridica
3.1 L’attività di consulenza giuridica
3.2 Strutture competenti alla trattazione delle richieste di consulenza giuridica
3.2.1 Primo livello: Direzione Regionale
3.2.2 Secondo livello: Direzione Centrale
3.3 Modalità di presentazione delle istanze
3.4 Formulazione dei quesiti
3.4.1 Consulenze esterne
3.4.2 Consulenze interne
3.5 Effetti della consulenza giuridica
4. Documentazione da allegare alle istanze di interpello e di consulenza giuridica
5. Gestione telematica dell’attività di interpretazione delle norme tributarie e sua rendicontazione
6. Relazione semestrale sull’attività interpretativa
1. Premessa
L’Agenzia delle Entrate, al fine di agevolare la tax compliance, pone a disposizione del contribuente specifici strumenti di supporto.
In particolare, sono a disposizione del contribuente distinti canali, ciascuno dei quali rispondente a finalità diverse:
a) l’attività di informazione
b) l’attività di assistenza;
c) la consulenza giuridica;
d) l’interpello.
Con atto del 22 marzo 2010, prot. n. 47705, l’attività di informazione, attraverso la divulgazione di informazioni di carattere fiscale tramite la comunicazione multimediale e Internet, è stata attribuita al Settore Comunicazione, istituito con atto dell’11 marzo 2010, prot. n. 41128, alle dirette dipendenze del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
L’attività di assistenza al contribuente e più in generale le attività legate al rapporto con i contribuenti ed ai consequenziali adempimenti sono demandate alla Direzione Centrale Servizi ai contribuenti.
Per effetto dell’atto del 6 novembre 2009, prot. n. 164168, in conformità al parere reso dal Comitato di gestione con delibera 5 novembre 2009, n. 41, con il quale il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha istituito la Direzione Centrale Normativa, a decorrere dal 9 novembre 2009, le competenze in tema di trattazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica, prima attribuite alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono attualmente attribuite alla Direzione Centrale Normativa. Risulta così accentrata in quest’ultima Direzione la peculiare funzione di interpretazione delle norme che disciplinano i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.
Facendo seguito alla circolare del 14 giugno 2010, n. 32, con la quale sono state impartite le istruzioni per la trattazione delle istanze di interpello, con la presente circolare, delimitato l’ambito delle attività di informazione e quello di assistenza ai contribuenti, si intende completare l’esame dell’attività di interpretazione delle norme tributarie, fornendo opportune istruzioni in ordine al servizio di consulenza giuridica, alla modalità di invio della documentazione da allegare alle istanze, alla gestione telematica dell’attività di interpretazione ed alla rendicontazione dell’attività interpretativa. Ciò al fine di incrementare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, nonché la semplificazione e la trasparenza delle procedure.
2. Informazione e assistenza ai contribuenti
2.1 Attività di informazione
L’attività di informazione, oltre che nei principi di rango costituzionale che riguardano l’attività amministrativa in generale, trova la sua fonte nella previsione dell’articolo 5 dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale “L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati (…). L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica (…). L’amministrazione deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti”.
Tale attività persegue un intento divulgativo riferito tanto agli atti normativi e di prassi, quanto ad ogni altra informazione che agevola la promozione della conoscenza delle modalità di adempimento degli obblighi tributari, favorendo, così, la semplificazione e l’accessibilità al sistema tributario.
2.2 Attività di assistenza
L’attività di assistenza, diversamente dall’attività di informazione di cui al paragrafo 2.1, è caratterizzata dal supporto personalizzato ed individuale fornito al singolo contribuente, finalizzato ad agevolare l’adempimento tempestivo e corretto degli obblighi tributari.
L’assistenza prestata dagli uffici territoriali, dai centri di assistenza multicanale e dai centri operativi, coordinata dalla Direzione Centrale Servizi ai contribuenti, è assicurata - nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili - attraverso un ampio ventaglio di iniziative, che comprende l’assistenza per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, il servizio di sportello, l’attività telefonica, l’attività di informazione personalizzata via e-mail, ecc.
L’ausilio personalizzato fornito al singolo contribuente in funzione degli adempimenti tributari da porre in essere (ad esempio, termini di versamento e modalità di calcolo degli acconti, modalità di registrazione dei contratti, importi da pagare in relazione a determinati tributi, ecc.) connota l’attività di assistenza e la distingue dagli strumenti che concorrono all’attività interpretativa quali la consulenza giuridica e l’interpello.
Con particolare riguardo alle istanze di interpello si evidenzia che queste ultime hanno una diversa connotazione rispetto alla richiesta di assistenza, non solo per la tipicità degli effetti dell’interpello e del relativo procedimento, ma anche per il contenuto della domanda che riguarda l’applicazione di specifiche disposizioni tributarie al caso concreto e personale qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della norma da applicare per la fattispecie prospettata.
L’attività assistenza è, invece, diretta a supportare il contribuente per il corretto adempimento degli obblighi fiscali conformemente agli indirizzi espressi nei documenti di prassi emanati dall’Agenzia, e riguarda le fattispecie in cui l’ausilio richiesto all’amministrazione non comporta alcun intervento di carattere interpretativo.
Sarà, pertanto, cura delle strutture che prestano l’assistenza indirizzare il contribuente alla presentazione di un’istanza di interpello, quando la richiesta trascenda i limiti dell’assistenza tributaria come sopra delimitata e presenti sostanzialmente i requisiti di un’istanza di interpello.
3. La consulenza giuridica
3.1 L’attività di consulenza giuridica
Per consulenza giuridica si intende l’attività interpretativa finalizzata all’individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale.
Essa si svolge al di fuori di una disciplina normativa tipica, come invece avviene con riferimento alle varie tipologie di interpello, per le quali, il legislatore ha dettato una disciplina puntuale sia sotto il profilo degli effetti sia sotto il profilo del procedimento.
Attraverso la consulenza giuridica, come attraverso l’interpello, si viene a creare il patrimonio interpretativo dell’Amministrazione Finanziaria, finalizzato in primo luogo ad uniformare il comportamento delle varie strutture territoriali dell’Agenzia; a tale patrimonio, pertanto, gli uffici attingono al fine di orientare la propria attività su tutto il territorio.
La consulenza giuridica, come l’interpello, assume rilevanza anche esterna, in quanto costituisce uno strumento di supporto e disposizione del contribuente al fine di agevolare la tax compliance.
La consulenza giuridica si estrinseca nell’attività volta a fornire chiarimenti sulle problematiche di carattere generale prospettate:
- dagli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, inclusa Equitalia (“consulenza interna”);
- dalle Associazioni sindacali e di categoria e dagli Ordini professionali (“consulenza esterna”);
- da Amministrazioni dello Stato, da enti pubblici, da enti pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico (“consulenza esterna”).
3.2 Strutture competenti alla trattazione delle richieste di consulenza giuridica
La competenza a trattare le istanze di consulenza giuridica è attribuita alle Direzioni Regionali ed alla Direzione Centrale Normativa in ragione della rilevanza territoriale del soggetto richiedente (regionale o nazionale) ovvero della complessità o della novità delle questioni prospettate.
3.2.1 Primo livello: Direzione Regionale
Le Direzioni Regionali forniscono risposte alle richieste di consulenza giuridica ad esse presentate dai seguenti soggetti:
- Uffici o Organi periferici dell’Amministrazione finanziaria;
- Associazioni sindacali e di categoria e Ordini professionali che esprimono interessi diffusi nell’ambito della regione;
- organi periferici delle Amministrazioni statali, enti pubblici territoriali e assimilati, nonché altri enti istituzionali operanti nell’ambito della Regione con finalità di interesse pubblico ai quali sia stato attribuito il codice fiscale.
In relazione alle richieste di consulenza giuridica presentate dagli organismi indicati al punto 2), in presenza di quesiti di interesse di un’intera categoria, i quali in alcuni casi potrebbero dar luogo anche alla presentazione di singole istanze di interpello, possono risultare particolarmente utili preventive intese tra le Direzioni Regionali e le rappresentanze regionali delle Associazioni sindacali e di categoria e degli Ordini professionali al fine di razionalizzare e meglio coordinare le richieste inviate all’Agenzia delle entrate, evitando così duplicazioni delle stesse.
In particolare, è opportuno che le Associazioni professionali mettano in atto iniziative idonee a consentire che i rappresentati convoglino presso gli organi di rappresentanza le richieste per l’inoltro delle stesse all’Agenzia sotto forma di consulenza giuridica.
Tenuto conto che le Direzioni Regionali sono competenti a trattare sia le istanze di consulenza giuridica che quelle di interpello, si rende particolarmente utile tracciare le differenze tra l’una e l’altra categoria.
Come già chiarito nella Circolare 32/E del 2010, nelle istanze di interpello i contribuenti rappresentano una fattispecie concreta e riferita puntualmente alla propria posizione fiscale.
Le richieste di consulenza giuridica riguardano, invece, come premesso, fattispecie di rilevanza generale, non immediatamente riferibili ad uno specifico soggetto.
È evidente, quindi, che i soggetti sub 2) e 3) possono presentare tanto istanze di interpello, ove abbiano ad oggetto comportamenti o situazioni riferibili ad un loro caso concreto e personale, in quanto involgenti, ad esempio, adempimenti di loro spettanza, quanto istanze di consulenza (poiché riferite a quesiti di interesse generale della categoria rappresentata).
In tali casi è opportuno che le istanze presentate siano correttamente qualificate, indicando espressamente se si tratta di istanze di interpello ovvero di consulenza giuridica.
Le Direzioni Regionali trattano direttamente i pareri in relazione ai quesiti per i quali non si ritiene necessario interessare la Direzione Centrale Normativa.
I quesiti che presentano particolare complessità, che sono riferiti a norme sulle quali l’Agenzia non si è ancora pronunciata, che incidono in qualche modo su chiarimenti forniti in precedenti atti di prassi (circolari, risoluzioni) o che presuppongono la soluzione di questioni cui sono potenzialmente sottesi interessi diffusi su tutto il territorio nazionale sono trasmessi, entro quaranta giorni dalla data di ricezione, alla Direzione Centrale Normativa, corredati da motivato parere sottoscritto dal Direttore Regionale in cui si prospetta la soluzione interpretativa ritenuta corretta.
3.2.2 Secondo livello: Direzione Centrale
In sede centrale, la consulenza giuridica è prestata dalla Direzione Centrale Normativa in relazione a quesiti inoltrati esclusivamente dai seguenti soggetti:
1) strutture centrali dell’Amministrazione Finanziaria e Direzioni Regionali dell’Agenzia delle entrate;
2) rappresentanze nazionali delle Associazioni sindacali e di categoria e degli Ordini professionali;
3) Amministrazioni centrali statali, enti pubblici e assimilati a rilevanza nazionale nonché altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico.
Restano fermi, anche per i quesiti di competenza della Direzione Centrale, i chiarimenti forniti al paragrafo 3.2.1.
3.3 Modalità di presentazione delle istanze
La richiesta di consulenza giuridica è redatta in carta libera e non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo.
Essa è presentata agli uffici competenti così come indicati al paragrafo 3.2 mediante una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano;
b) spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
Qualora la richiesta di consulenza sia inviata ad un ufficio non competente, quest’ultimo provvede a trasmetterla tempestivamente alla Direzione Centrale o Regionale competente per la trattazione; di tale trasmissione sarà data contestualmente notizia al soggetto richiedente.
3.4 Formulazione dei quesiti
Come anticipato in premessa, attraverso l’attività svolta in sede di trattazione delle istanze di consulenza giuridica, l’amministrazione fornisce indicazioni di carattere generale sull’interpretazione di una norma tributaria in relazione ad una determinata fattispecie non riferibile ad uno specifico soggetto.
È evidente che la ratio dell’attività resa dall’Agenzia in sede di consulenza giuridica è diversa se svolta nell’ambito della consulenza esterna o interna. Nel primo caso si tratta di fornire un motivato parere non vincolante né per il soggetto istante, né per i soggetti rappresentati dall’istante. Nel secondo caso, attraverso la risposta, si esercita l’attività di indirizzo e coordinamento al fine di uniformare il comportamento di tutte le strutture coinvolte a vario titolo nelle diverse fasi di attuazione del prelievo tributario.
Ferme restando queste differenze, in ragione delle quali è opportuno trattare separatamente le consulenze esterne (par. 3.4.1) rispetto a quelle interne (par. 3.4.2), tutte le istanze devono contenere comunque le seguenti indicazioni:
- qualificazione del tipo di istanza (“consulenza giuridica”);
- dati identificativi del soggetto istante. Le consulenze esterne devono essere sottoscritte dal rappresentante legale o dal suo delegato e devono riportare l’indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale o della partita IVA;
- l’indirizzo presso cui si desidera ricevere le comunicazioni dell’Agenzia, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax.
Ancorché l’attività di consulenza giuridica sia esercitata al di fuori di una disciplina normativa apposita, alla luce delle affinità con l’istituto dell’interpello, possono comunque trovare applicazione anche in questa sede alcune disposizioni che regolano il procedimento di interpello, ad eccezione della:
- previsione della perentorietà dei termini della risposta;
- formazione del silenzio assenso;
- nullità dell’atto impositivo e/o sanzionatorio difforme dalla risposta all’interpello.
In analogia alla previsione del termine di 120 giorni dettato in linea generale per le risposte all’interpello ed in assenza di una disciplina normativa che regolamenta la consulenza giuridica, a rettifica di quanto affermato nella Circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, le strutture competenti dell’Agenzia si impegnano a fornire le risposte entro un termine normalmente non superiore a 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ferma restando la possibilità di chiedere ulteriore documentazione ad integrazione dell’istanza.
Ciò premesso in linea generale, occorre differenziare, come anticipato, la trattazione delle istanze di consulenze esterne rispetto a quelle cosiddette interne.
3.4.1 Consulenze esterne
Le richieste di consulenze esterne devono contenere una descrizione chiara ed esaustiva della questione prospettata, nonché ogni indicazione utile al fine dell’appropriato inquadramento della stessa, evidenziando inoltre la soluzione ritenuta corretta.
Come già chiarito nella Circolare n. 32/E del 2010 con riferimento alle istanze di interpello, al fine di consentire all’Agenzia di fornire il proprio motivato parere sulla questione, il quesito di carattere generale deve evidenziare gli argomenti prospettati per i quali sussiste il dubbio interpretativo.
Si ricorda che le richieste di consulenza differiscono dalle istanze di interpello in quanto la questione rappresentata non è immediatamente riferibile ad uno specifico contribuente, ma ad una più ampia platea di potenziali destinatari ed è, per l’appunto, filtrata attraverso l’Associazione di categoria, l’Ordine professionale, ovvero l’Amministrazione istante.
Ciò non fa comunque venire meno l’onere di indicare tutti gli elementi rilevanti ai fini della puntuale definizione del quesito di diritto per il quale sussiste il dubbio interpretativo.
L’istante, in particolare, non può limitarsi ad una rappresentazione sommaria ed approssimativa della fattispecie di interesse, ponendo a carico dell’Agenzia l’onere di ricavare dall’eventuale documentazione allegata le informazioni necessarie alla compiuta definizione della fattispecie medesima.
È di tutta evidenza inoltre che, stante il carattere generale dei quesiti trattati nell’ambito dell’attività di consulenza e la non immediata riferibilità degli stessi ad uno specifico contribuente, non è possibile fornire risposta alle istanze di consulenza tendenti a richiedere il riesame di precedenti atti già emessi dall’Amministrazione Finanziaria.
L’emanazione di atti di accertamento ovvero l’esistenza di attività di controllo in corso rispetto ad alcuni dei potenziali destinatari della consulenza, non essendo suscettibile di preventivo controllo in sede di lavorazione dell’istanza, non inibisce comunque la trattazione del quesito tutte le volte in cui sussista l’interesse dell’istante a conoscere il parere dell’amministrazione al fine di orientare per il futuro il comportamento dei propri associati o rappresentati.
In tali casi restano ovviamente fermi gli esiti dell’attività impositiva già esercitata ovvero del contenzioso eventualmente in corso nei confronti dei contribuenti; le decisioni concernenti l’eventuale rettifica dell’atto in autotutela rientrano infatti nell’ambito dei poteri degli uffici dell’Agenzia territorialmente competenti.
Occorre evidenziare, infine, che la richiesta di parere non sospende l’azione di controllo, non sposta le competenze né giustifica il mancato rispetto dei termini di decadenza che il responsabile del relativo procedimento è tenuto a osservare.
3.4.2 Consulenze interne
Le richieste di consulenza presentate dagli uffici dell’Amministrazione Finanziaria sono volte ad ottenere un parere della Direzione Regionale o della Direzione Centrale Normativa sui principi di diritto applicabili alle fattispecie rappresentate.
La finalità delle risposte rese in sede di consulenza giuridica agli organi interni dell’Amministrazione Finanziaria è quella di orientare il comportamento delle diverse strutture interessate in fase di applicazione delle norme, garantendo l’uniformità di trattamento delle posizioni fiscali dei contribuenti sull’intero territorio nazionale.
Le richieste di consulenza interna presuppongono, in linea di principio, l’esistenza di attività in corso da parte dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti di alcuni contribuenti, rispetto alle quali gli Uffici o Organi competenti possono sollevare dubbi sulla corretta interpretazione e sulla portata delle norme applicabili.
Tale principio trova applicazione per le questioni prospettate, ad esempio, nel corso delle attività di controllo, in sede di valutazione delle istanze di rimborso ovvero in sede di analisi delle istanze di autotutela.
In tali ipotesi è evidente che l’emissione dell’atto di accertamento, la valutazione sulla spettanza del rimborso o l’eventuale rettifica dell’atto in autotutela spettano esclusivamente agli uffici competenti.
Ciò comporta che le istanze devono essere formulate in modo tale da evidenziare in particolare il dubbio interpretativo rispetto al quale si rende opportuno il parere della Direzione; l’invio della documentazione rappresentativa e/o riepilogativa della fattispecie concreta al vaglio dell’istante non può esaurire il contenuto dell’istanza, la quale va invece formulata ponendo in rilievo il quesito di diritto rispetto al quale deve essere reso il parere.
A tal riguardo, giova precisare altresì che a corredo dell’istanza deve essere allegata una documentazione sintetica, utile a ricostruire la fattispecie in relazione al dubbio rappresentato; l’eventuale ulteriore documentazione in possesso dell’ufficio (processo verbale di constatazione, richieste di autotutela, atti della Commissione tributaria, etc…) potrà essere invece inviata a richiesta della Direzione che lavora l’istanza di consulenza giuridica qualora nel corso dell’analisi si riveli opportuno conoscere elementi più dettagliati del caso.
Alla luce di quanto sopra, qualora l’istanza non rappresenti in maniera esaustiva il dubbio interpretativo in relazione al quale è richiesto il parere, in adesione al principio della collaborazione, gli uffici richiedenti verranno contattati al fine di specificare meglio il quesito.
3.5 Effetti della consulenza giuridica
Al pari delle risposte all’interpello, i pareri resi in sede di trattazione delle istanze di consulenza giuridica cosiddetta esterna non vincolano i soggetti il cui caso trova soluzione nell’interpretazione fornita dall’Agenzia; il contribuente, infatti, è libero di determinarsi in senso non conforme.
In ogni caso, al contribuente che si è adeguato all’indirizzo espresso dall’Agenzia nella risposta alla consulenza giuridica non sono irrogabili sanzioni, né richiesti interessi moratori ai sensi dell’art. 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente.
Con riferimento alle consulenze giuridiche avanzate dagli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, l’interpretazione resa è di indirizzo per i soggetti richiedenti, limitatamente alla questione evidenziata nella richiesta di parere, ferma restando l’esclusiva competenza dell’ufficio ad assumere le determinazioni necessarie ai fini della definizione del caso per il quale è stato richiesto il parere.
4. Documentazione da allegare alle istanze di interpello e di consulenza giuridica
Presupposto comune a tutte le tipologie di interpello, come definito sia dalle norme primarie che da quelle regolamentari, è che il contribuente esponga il caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza, anche allegando copia della documentazione, non in possesso dell’Agenzia delle entrate, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.
In relazione alla predetta documentazione è data facoltà al contribuente di presentare la stessa, oltre che in forma cartacea, anche su supporto informatico (ad esempio DVD, CD, etc.) sia nel caso di interpello presentato mediante consegna a mano, che tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento.
Infine, qualora l’Agenzia richieda al contribuente di integrare la documentazione la stessa potrà essere prodotta su supporto informatico e consegnata o spedita con le stesse modalità dell’interpello (consegna a mano, plico raccomandato con avviso di ricevimento).
Le predette istruzioni possono applicarsi, in quanto compatibili, anche alle richieste di consulenza giuridica.
5. Gestione telematica dell’attività di interpretazione delle norme tributarie e sua rendicontazione
Gli atti riguardanti l’attività interpretativa svolta dall’Agenzia delle Entrate devono confluire necessariamente in una delle due seguenti procedure di gestione telematica:
- procedura dell’interpello
- procedura della consulenza giuridica.
Tale adempimento, funzionale all’esigenza di monitorare la complessiva attività di interpretazione della normativa tributaria, deve essere puntualmente assicurato non solo dagli Uffici funzionalmente competenti alla trattazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica ma da tutti gli altri Uffici o gruppi di lavoro cui sia stata eventualmente affidata la trattazione dei predetti pareri.
Ai fini della rendicontazione dell’attività interpretativa, la Direzione Centrale Normativa estrae dalla predetta procedura telematica, direttamente ed alle scadenze previste dagli organi di pianificazione e controllo, i dati e gli esiti delle predette istanze perché siano valutati nell’ambito della verifica degli obiettivi di budget e di Convenzione assegnati a ciascuna struttura dell’Agenzia.
Al riguardo, si evidenzia che la procedura di rendicontazione presuppone un costante e tempestivo aggiornamento dei dati relativi all’istanza presentata, alla risposta fornita, alla data di evasione o di trasmissione alla Direzione Centrale, ecc..
Oltre alla rendicontazione dei volumi di produzione, la Direzione Centrale Normativa - avvalendosi della stessa procedura informatica - coordina gli interventi interpretativi delle Direzioni Regionali anche esaminando sistematicamente le pronunce rese da quest’ultime in sede di interpello e consulenza giuridica mediante l’attività di monitoraggio al fine di evitare orientamenti difformi e, conseguentemente, garantire l’uniformità degli indirizzi interpretativi.
6. Relazione semestrale sull’attività interpretativa
Come chiarito, la Direzione Centrale Normativa cura l’interpretazione delle disposizioni normative relative ai tributi di competenza dell’Agenzia, coordinando altresì l’attività interpretativa svolta dalle Direzioni Regionali.
Alla Direzione Centrale è riservata, oltre alle questioni di propria competenza, anche la trattazione delle questioni relative a:
- norme di recente emanazione per le quali l’Agenzia non si è ancora pronunciata con chiarimenti ufficiali;
- fattispecie di particolare complessità o delicatezza;
- fattispecie che potrebbero dar luogo ad interpretazioni non uniformi sul territorio nazionale.
Al fine di assicurare l’uniformità degli indirizzi interpretativi delle norme tributarie su tutto il territorio, oltre all’attività di monitoraggio, la Direzione Centrale rileverà semestralmente, mediante apposita relazione inviata a ciascuna Direzione Regionale, i casi e le fattispecie per i quali si sarebbe reso opportuno un intervento della Direzione centrale e che sono invece stati trattati autonomamente dalle Direzioni regionali. Ciò nell’ottica di rafforzare la collaborazione tra tutte le strutture dell’Agenzia ed al fine di agevolare le Direzioni regionali nell’individuare le fattispecie nuove o complesse da sottoporre all’attenzione della Direzione centrale normativa.
Le Direzioni Regionali e Provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati.