-
Circolare Agenzia Entrate n. 53 del 06.12.2011
-
Chiarimenti in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa ai sensi del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Circolare Agenzia Entrate n. 53 del 06.12.2011
INDICE
1. Novità in ambito IRES in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa
1.1. Ambito soggettiv
1.2. Ambito oggettivo
1.3 Disciplina delle perdite relative ai primi tre periodi di attività
1.4 Regime della trasparenza di cui all’articolo 115 del TUIR e riporto delle perdite
1.5. Regime della trasparenza di cui all’articolo 116 del TUIR e riporto delle perdite
1.6 Regime del consolidato e riporto delle perdite
1.7. Decorrenza del nuovo regime
1 . Novità in ambito IRES in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa
L’articolo 23, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” [c.d. Manovra correttiva 2011], convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto alcune modifiche al regime fiscale delle perdite d’impresa in ambito IRES.
Le novità riguardano, in particolare, i commi 1 e 2 dell’articolo 84 del TUIR, che disciplinano rispettivamente le modalità di riporto a nuovo delle perdite:
- di periodo;
- dei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 84 – come riformulato dalla Manovra correttiva 2011 – introduce “a sistema” un nuovo regime di riporto delle perdite fiscali, prevedendo in ciascun periodo un limite al relativo impiego in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile.
Tale previsione risponde alla duplice esigenza di escludere, da un lato, un limite temporale alla riportabilità delle perdite, e di introdurre, dall’altro, un limite quantitativo “di periodo” all’utilizzo delle stesse.
La relazione illustrativa al decreto legge in esame precisa, tra l’altro, che la norma risponde ad esigenze di semplificazione, in quanto:
- evita che le imprese pongano in essere operazioni straordinarie finalizzate al refreshing delle perdite che giungono a scadenza; operazioni che, nella sostanza, vanificano la previgente previsione relativa alla limitazione temporale al riporto;
- limita complesse valutazioni in ordine alla recuperabilità delle perdite ai fini dello stanziamento delle imposte differite in sede di predisposizione del bilancio di esercizio;
- garantisce un effetto di stabilizzazione sul gettito, attesa la tassazione in misura percentuale del reddito prodotto anche in presenza di perdite riportate a nuovo.
1.1. Ambito soggettivo
L’articolo 84, comma 1, del TUIR, come emendato dal decreto legge n. 98 del 2011, statuisce che: “La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80”.
L’intervento normativo in esame riguarda esclusivamente la disciplina relativa al riporto delle perdite d’impresa contenuta nell’articolo 84 del TUIR. Le modifiche interessano, pertanto, esclusivamente i soggetti IRES contemplati nell’articolo 73 del TUIR, con alcune espresse esclusioni.
Si tratta, in particolare, di:
- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Non risultano interessati dalle modifiche in commento i soggetti IRPEF in regime di contabilità ordinaria, per i quali continua ad applicarsi il limite del riporto quinquennale ai sensi del comma 3 del citato articolo 8 del TUIR.
Inoltre, per effetto del rinvio operato dall’articolo 143, comma 2, del TUIR alle disposizioni dell’articolo 8 del medesimo testo unico, restano esclusi dalle nuove regole previste in materia del riporto in avanti delle perdite gli enti non commerciali che esercitano attività d’impresa, di cui alla lettera c) del menzionato articolo 73.
1.2. Ambito oggettivo
Come già in precedenza evidenziato, per effetto delle modifiche apportate dalla Manovra correttiva 2011 al comma 1 dell’articolo 84 del TUIR è venuto meno il limite temporale quinquennale di riporto in avanti delle perdite ed è stato introdotto un limite “di periodo” al relativo utilizzo in misura forfetaria pari all’ottanta per cento del reddito imponibile.
La limitazione quantitativa, tuttavia, non fa venire meno la possibilità di utilizzo integrale delle perdite, in quanto la finalità dell’intervento è solo quella di “modulare” l’ammontare complessivo delle perdite compensabili in ciascun periodo d’imposta.
A scopo esemplificativo, si riporta un esempio illustrativo delle modalità di impiego delle perdite pregresse in base alla nuova disciplina.
Esempio 1
Si assuma che la società Alfa disponga di perdite pregresse [per semplicità relative all’anno n] in misura pari ad euro 18.000 e che nell’anno n+1 consegua un reddito di euro 20.000.
Il caso è riepilogato nella tabella che segue.
Tabella 1Anno
Y
Perdita
Perdita utilizzabile
Y
imponibilePerdita residua
N
-
18.000
-
-
18.000
n+1
20.000
-
16.000
4.000
2.000
Come illustrato in Tabella [1], la perdita utilizzabile nell’anno n+1 ammonta a euro 16.000 – pari all’ottanta per cento del reddito prodotto [80% * 20.000]. Il reddito imponibile risulta, pertanto, pari a euro 4.000 [20.000 – 16.000] e la perdita residua “spendibile” nei successivi periodi d’imposta ammonta a euro 2.000 [18.000 - 16.000].
In buona sostanza, come evidenziato nel caso preso in esame, l’effetto finale derivante dal nuovo sistema di riporto delle perdite consiste nel tassare comunque nell’esercizio n+1 il venti per cento del reddito prodotto.
1.3 Disciplina delle perdite relative ai primi tre periodi di attività
L’articolo 23 del decreto legge n. 98 del 2001 interviene anche sul comma 2 dell’articolo 84 del TUIR, che disciplina le modalità di riporto delle perdite realizzate dalle società neocostituite nei primi tre periodi d’imposta. In particolare, il riformulato comma 2 dell’articolo 84 stabilisce che: “Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva”.
Nel riconfermare per tali soggetti il sistema di riporto in misura piena delle perdite generate nei primi tre esercizi, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva, è stata espunta la precisazione “senza alcun limite di tempo” contenuta nella previgente formulazione della norma, non più significativa atteso il venir meno del limite temporale all’utilizzo delle perdite nell’ambito del nuovo regime ordinario basato sul riporto illimitato delle stesse.
Il limite di utilizzo delle perdite previsto dalla disciplina in esame non si applica dunque alle perdite generate “nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione”, le quali sono utilizzabili senza alcun limite temporale e quantitativo.
In altri termini, il rinvio alle “modalità previste al comma 1” dell’articolo 84 non attiene alla misura delle perdite utilizzabili, le quali, se maturate nei primi tre periodi d’imposta, sono utilizzabili per l’intero importo.
Così, ad esempio, una società costituita nel 2009, che abbia subito nei primi tre periodi d’imposta di attività perdite per complessivi € 50.000 e che nel 2012 subisca una perdita ulteriore di € 10.000, potrà utilizzare per intero e senza limiti temporali le perdite generate nei primi tre periodi d’imposta, mentre la perdita relativa al periodo d’imposta 2012 sarà utilizzabile nei limiti dell’ottanta per cento del reddito imponibile.
1.4 Regime della trasparenza di cui all’articolo 115 del TUIR e riporto delle perdite
Nell’ambito del regime della trasparenza fiscale, l’articolo 115, comma 3, del TUIR così dispone: “Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l’opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate”.
La norma stabilisce, dunque, la regola dell’utilizzo esclusivo in capo a ciascun soggetto delle perdite formatesi nei periodi d’imposta antecedenti quello di esercizio dell’opzione. Tali perdite risultano, pertanto, utilizzabili solo dai soggetti che le hanno realizzate per ridurre i redditi dai medesimi prodotti. Non si genera, pertanto, alcuna commistione tra le perdite pregresse generatesi ante regime e i redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata ai soci.
Il nuovo regime di riporto illimitato determina alcuni effetti in ordine alle modalità di impiego delle perdite:
a. formatesi in capo alle società (partecipata e partecipanti) prima dell’ingresso nel regime;
b. utilizzabili dai soci partecipanti nell’ambito del regime della trasparenza.
Valga l’esempio di seguito riportato.
Esempio 2
Si assuma che le società Alfa e Beta abbiano conseguito nell’anno n perdite fiscali per un importo rispettivamente pari a 18.000 e 15.000 euro e che nell’anno n + 1 esercitino l’opzione per la trasparenza in qualità di partecipanti –ciascuna in misura pari al cinquanta per cento del patrimonio della società partecipata T – la quale dispone di perdite pregresse pari a euro 10.000.
Si ipotizzi, inoltre che nell’anno n + 1 Alfa, Beta e T abbiano conseguito un reddito per un ammontare pari rispettivamente a euro 20.000, 15.000 e 12.000.
Il caso è riepilogato nella tabella che segue.
Tabella 2Anno
Y
AlfaY
BetaY
TPerdita Alfa
Perdita Beta
Perdita
Tn
-
-
-
18.000
15.000
10.000
n+1
ex. Di opzione20.000
15.000
12.
Nel caso riportato in Tabella [2], nell’anno n+1 T imputerà per trasparenza il proprio reddito ai soci Alfa e Beta, dopo aver scomputato perdite pregresse per euro 9.600 [80% * 12.000]. Il reddito imputato alle partecipanti risulterà pro quota pari a euro 1.200 [50% (12.000 – 9.600)].
In capo ai soci Alfa e Beta si avrà:
Tabella [3]Y n + 1
APerd n
BP util.
(80% A)
CPerd. residua
B - CY netto
A – CY N + 1 imputato
da TY n + 1
imponibileAlfa
20.000
18.000
16.000
2.000
4.000
1.200
5.200
Beta
15.000
15.000
12.000
3.000
3.000
1.200
4.200
Come riepilogato in Tabella [3], Alfa e Beta potranno scomputare perdite pregresse in misura pari all’ottanta per cento del reddito autonomamente prodotto. Le perdite utilizzabili [C] nel periodo d’imposta n+1 risultano pertanto pari rispettivamente a euro 16.000 [80% * 20.000] e 12.000 [80% * 15.000], mentre le perdite residue ancora disponibili in compensazione dei propri redditi futuri ammontano a euro 2.000 e 3.000.
Il reddito imponibile risultante in capo ad Alfa e Beta dopo lo scomputo sul proprio reddito delle perdite pregresse è pari rispettivamente a euro 5.200 [4.000 + 1.200] e 4.200 [3.000 + 1.200].
Le nuove regole previste dall’articolo 84 del TUIR non producono alcun effetto sulle perdite realizzate dalla società partecipata in costanza di regime e imputate ai soci: si tratta, infatti, di “perdite di periodo” trasferite ai soci nel limite del patrimonio netto contabile della società trasparente riferibile a ciascun socio. Come precisato dall’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 2004, recante “Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi ”, le perdite fiscali eccedenti il predetto limite restano nella disponibilità esclusiva della società partecipata e si computano in diminuzione del proprio reddito secondo le modalità previste dall’articolo 84 del TUIR.
L’eventuale perdita trasferita dalla società partecipata ai soci e da questi non integralmente compensata costituisce un componente negativo di reddito utilizzabile dai soci nei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del proprio reddito imponibile complessivo.
Valga l’esempio di seguito riportato.
Esempio 3
Si assuma che le società Alfa e Beta abbiano conseguito nell’anno n (anno di ingresso nel regime) un reddito pari rispettivamente a euro 13.000 e 15.000 e che la società partecipata T consegua una perdita fiscale di euro 35.000 imputata pro quota – in misura pari al 50 per cento – ai rispettivi soci.
Il caso è riepilogato nella tabella che segue.
Tabella [4]Anno
Y n
AlfaY n
BetaPerdita n
Tn
13.000
15.000
35.000
I soci Alfa e Beta possono scomputare integralmente la “perdita di periodo” imputata per trasparenza dalla partecipata T, pari pro quota a 17.500 euro [50% * 35.000], conseguendo l’azzeramento del proprio reddito e una perdita residua spendibile nei successivi esercizi di importo rispettivamente pari a 4.500 e 2.500 euro.
Nell’ipotesi in cui nell’esercizio n+1 Alfa, Beta e T conseguano un reddito pari rispettivamente a euro 20.000, 15.000 e 10.000, si avrà:
Tabella [5]Anno
Y n + 1
AlfaY n + 1
BetaY n + 1
TP n
AlfaP n
BetaY n + 1 impon.
AlfaY n + 1
impon.
Betan+1
20.000
15.000
10.000
4.500
2.500
20.500
17.500
A fronte di un reddito complessivo nell’anno n+1 pari a 25.000 [20.000 + 5.000] e 20.000 [15.000 + 5.000] euro, Alfa e Beta possono utilizzare integralmente la perdita residua in quanto inferiore all’ottanta per cento del reddito complessivo di periodo.
1.5. Regime della trasparenza di cui all’articolo 116 del TUIR e riporto delle perdite
Le considerazioni svolte nell’ambito del regime della trasparenza, di cui all’articolo 115 del TUIR, trovano applicazione, in linea di principio, anche per i soggetti che esercitano l’opzione per il regime della trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria ai sensi dell’articolo 116 del TUIR [c.d. piccola trasparenza]. Trattasi, in particolare, delle perdite:
a) formatesi in capo alla società partecipata prima dell’esercizio dell’opzione;
b) eccedenti la quota di patrimonio netto contabile della società partecipata riferibile a ciascun socio.
In relazione alle ipotesi di cui ai punti sub a) e sub b), si rinvia ai medesimi criteri illustrati nel paragrafo 1.4.
Tale impostazione risulta coerente con il dato normativo, in quanto:
- l’articolo 116, comma 2, del TUIR contiene un espresso rinvio, tra l’altro, alle disposizioni del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 115, concernente la trasferibilità delle perdite fiscali ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al patrimonio netto contabile della partecipata;
- l’articolo 14, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 2004 estende le disposizioni dettate nell’ambito della trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del TUIR, ove compatibili, alle società a ristretta base proprietaria in regime di trasparenza.
Diversamente, la nuova disciplina di cui all’articolo 84 del TUIR non produce alcun effetto in capo ai soggetti che esercitano l’opzione per il regime in esame in qualità di soci, in quanto trattasi di soggetti che applicano le disposizioni sul riporto delle perdite di cui all’articolo 8 del TUIR.
1.6 Regime del consolidato e riporto delle perdite
Nell’ambito del regime del consolidato, l’articolo 118, comma 2, del TUIR dispone che: “Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo … possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono”. La disposizione in esame dispone il divieto di utilizzo delle perdite maturate dalle società del gruppo prima dell’esercizio dell’opzione per il regime del consolidato. Ne deriva che le uniche perdite utilizzabili dalla fiscal unit in sede di consolidamento sono quelle maturate dalle società partecipanti in costanza di regime. Le modifiche apportate dal decreto legge n. 98 del 2011 all’articolo 84 del TUIR producono effetti sulle modalità di impiego delle perdite:
a. formatesi in capo alle società rientranti nel perimetro di consolidamento prima dell’ingresso nel regime;
b. utilizzabili dalla consolidante nell’ambito della tassazione di gruppo, nei periodi d’imposta di validità dell’opzione.
Si riporta un esempio illustrativo degli effetti prodotti dalla nuova disciplina in materia di riporto delle perdite.
Esempio 4
Si assuma che le società Alfa e Beta abbiano conseguito nell’anno n perdite fiscali per un importo rispettivamente pari a 18.000 e 15.000 euro e che nell’anno n+1 optino per la tassazione di gruppo con la consolidante C. Si ipotizzi, inoltre che nell’anno n+1 Alfa e Beta e C abbiano conseguito un reddito per un ammontare pari rispettivamente a euro 20.000 e 15.000 e 12.000.
Il caso [4] è riepilogato, in sintesi, nella tabella che segue.
Tabella [6]Anno
Y
AlfaY
BetaPerdita Alfa
Perdita Beta
Y
CY
[consolidato]N
-
-
18.000
15.000
-
n+1
ex. di opzione20.000
15.000
-
-
12.000
19.000
Come evidenziato nell’esempio, nell’anno n+1 nell’ambito dell’area di consolidamento Alfa dovrà trasferire alla consolidante C un reddito di euro 4.000, dopo aver scomputato perdite pregresse per 16.000 [80 per cento di 20.000], Beta dovrà trasferire un reddito complessivo di 3.000, dopo aver scomputato perdite per 12.000.
Residueranno, pertanto, in capo alle società partecipanti Alfa e Beta perdite pregresse pari rispettivamente a euro 2.000 [18.000 -16.000] e 3.000 [15.000 – 12.000].
L’esempio evidenzia gli effetti complessivi delle modifiche al sistema di riporto delle perdite. Le partecipanti Alfa e Beta, infatti, dovranno comunque trasferire alla società C il 20 per cento del reddito di periodo prodotto, pur disponendo di perdite pregresse residue utilizzabili in compensazione dei redditi futuri autonomamente prodotti.
Nessun effetto, invece, si determina in ordine alle perdite di periodo realizzate dalle società consolidate nell’ambito del gruppo, le quali vengono trasferite in misura integrale alla fiscal unit.
Il nuovo regime di riporto delle perdite incide, invece, sul trattamento delle perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato conseguite negli esercizi di validità dell’opzione [modello CNM, quadro CS].
Spetta, come noto, al soggetto controllante il riporto a nuovo di tali perdite, che potranno essere utilizzate in compensazione del reddito complessivo globale relativo ai periodi d’imposta successivi secondo le modalità previste dal nuovo articolo 84 del TUIR.
1.7. Decorrenza del nuovo regime
L’articolo 23, comma 6, della Manovra correttiva 2011 statuisce che: “In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Le nuove regole in materia di riporto delle perdite esplicano efficacia pertanto a partire dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge in esame. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le medesime regole si rendono applicabili già in sede di determinazione del reddito imponibile relativo al 2011.
La disposizione contenuta nel comma 9 del citato articolo 23, che detta la nuova disciplina di utilizzo delle perdite - basata sul riporto temporalmente illimitato e sull’utilizzo in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito di periodo - è applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento. Trattasi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, delle perdite risultanti alla fine del periodo d’imposta 2010.
Tale soluzione risponde a ragioni di ordine logico-sistematico e appare coerente con le finalità dell’intervento normativo finalizzato a semplificare il sistema evitando la gestione di un doppio binario in relazione alle perdite maturate in vigenza dell’articolo 84 ante e post modifica.
Si segnala, da ultimo, che formano oggetto della nuova disciplina di cui all’articolo 84 del TUIR esclusivamente le perdite risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento. Trattasi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, delle perdite realizzate negli esercizi 2006-2007-2008-2009-2010. Risultano, pertanto, escluse le perdite relative al periodo d’imposta 2005, non più riportabili per decorso del limite temporale quinquennale previsto dalla previgente disciplina.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.