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D.Lgs. 2001
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Disposizioni per l'attuazione dell'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, recante: ''Norme in materia di promozione dell'occupazione''
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Decreto ministeriale 7 ottobre 1999
GU 243 del 15/10/1999IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(Vista...)
Decreta:Art. 1.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge 1 luglio 1999, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1999, n. 263, le imprese comunicano all'amministrazione competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro giorni trenta dalla data di assunzione dell'apprendista stesso.
Per gli apprendisti assunti a partire dal 19 luglio 1998 le imprese inviano la comunicazione di cui sopra entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Detta comunicazione può pervenire anche tramite i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 9-bis della legge 28 novembre 1996, n. 608.Art. 2.
Le iniziative formative di cui all'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 devono avere una dislocazione territoriale tale da agevolarne la frequenza ed essere coerenti rispetto al settore di attività dell'apprendista.Art. 3.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale verifica periodicamente l'attuazione delle finalità previste dall'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 attraverso l'attività di monitoraggio predisposta dall'Isfol, a cui è affidato il compito di elaborare un rapporto sullo stato di realizzazione dell'offerta di formazione esterna per gli apprendisti entro il 31 dicembre di ogni anno.Art. 4.
Il presente provvedimento entra in vigore sessanta giorni dopo la data di pubblicazione. Entro tale periodo le regioni definiranno le modalità della comunicazione di cui all'art. 1, che deve comunque contenere i dati del modello allegato.ALLEGATO
(omesso)