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Risoluzione Agenzia Entrate n. 10 del 17.01.2011
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Istituzione dei codici tributo per il recupero dei crediti d’imposta non spettanti, concessi alle imprese che hanno effettuato investimenti ai sensi dell’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e che, non essendo state ammesse al beneficio per esaurimento delle risorse statali 2006 hanno fruito dei finanziamenti della Regione Campania
Risoluzione Agenzia Entrate n. 10 del 17.01.2011
L’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riconosce un contributo nella forma di credito di imposta alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del trattato che istituisce la Comunità Europea, e successive modificazioni, che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate.
Il comma 5 del citato articolo 8 stabilisce che il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La Regione Campania ha previsto appositi stanziamenti per consentire il finanziamento di quelle imprese che hanno presentato nel corso del 2006 domanda di attribuzione del credito d’imposta di cui al richiamato articolo 8, per investimenti effettuati nel territorio campano, ma non siano state ammesse al beneficio per esaurimento delle risorse statali.
Con convenzione stipulata tra la Regione Campania e l’Agenzia delle entrate il 2 novembre 2006 sono state disciplinate le attività di gestione delle operazioni di fruizione del credito d’imposta in parola, prevedendo tra l’altro, all’articolo 4, commi 1 e 2, il controllo della spettanza e l’eventuale recupero dei crediti stessi.
Al riguardo, il recupero dei crediti d’imposta non spettanti è effettuato dall’Agenzia mediante l’atto di recupero di cui all’art. 1, comma 421, della legge del 30 dicembre 2004 n. 311.
Ciò premesso, nei casi in cui a seguito del predetto controllo si rendesse necessario recuperare somme relative ad indebita fruizione del credito d’imposta in parola, le stesse somme devono essere versate tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
- “3893”, denominato “credito d’imposta per gli investimenti nella Regione Campania a valere sulle risorse regionali 2006 e relativi interessi – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”;
- “3894” denominato “credito d’imposta per gli investimenti nella Regione Campania a valere sulle risorse regionali 2006, sanzione – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”.
Tali codici, in sede di compilazione del modello di versamento F24, devono essere esposti esclusivamente nella colonna "importi a debito" della "sezione Erario", indicando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il "codice atto" riportati nel provvedimento notificato; nello spazio "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno in cui è effettuato il versamento, espresso nella forma "AAAA".