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Risoluzione Agenzia Entrate n. 19 del 21.02.2011
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Imprese assicuratrici estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi - chiarimenti sulle modalità di versamento dell’imposta dovuta sui premi riscossi - istituzione codice identificativo ''70'' per il versamento tramite il modello F24 - Accise da parte del rappresentante fiscale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 19 del 21.02.2011
1. Premessa
Con la risoluzione n. 80/E del 6 agosto 2010 sono state fornite istruzioni alle imprese assicuratrici estere, operanti in regime di libera prestazione di servizi, in ordine alle modalità di presentazione, su apposito modello approvato con provvedimento interdirettoriale del 18 maggio 2010 (prot. n. 68395/2010), della denuncia mensile riguardante i premi ed accessori incassati nel mese precedente, nonché in ordine alla modalità di versamento, tramite il modello F23, della relativa imposta (cfr., articoli 4-bis, comma 5, e 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216).
In particolare, alle imprese che operavano avvalendosi ancora di un rappresentante fiscale, è stato consentito di eseguire i versamenti indicando nel modello F23, quali dati di riferimento, il proprio codice fiscale se attribuito, ovvero, in via transitoria, il numero di iscrizione all’albo imprese attribuito dall’ISVAP, nonché il codice fiscale del rappresentante fiscale.
Tali indicazioni, compreso il codice ISVAP, andavano riportate anche nel modello di denuncia da presentare con cadenza mensile.
Con il decreto interministeriale del 15 luglio 2010 (pubblicato nella G.U. n. 211 del 9 settembre 2010 – Serie Generale) le disposizioni in materia di versamenti unitari, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono state estese alle somme dovute in applicazione delle disposizioni tributarie concernenti le assicurazioni private ed i contratti vitalizi di cui alla legge n. 1216 del 1961, nonché agli interessi e sanzioni, pagamenti da eseguirsi per il tramite del modello F24-Accise.
Con successiva risoluzione n. 109/E del 22 ottobre 2010, al fine di rendere esecutivo il versamento di tale imposta tramite il modello F24-Accise, sono stati istituiti appositi codici tributo e, inoltre, onde permettere alle imprese assicuratrici di adeguarsi alle nuove modalità operative, è stato previsto, fino al 31 gennaio 2011, un periodo transitorio in cui versare le somme in parola utilizzando indifferentemente il modello di versamento F23 o il modello F24 Accise.
2. Modalità di versamento dell’imposta ed istituzione codice identificativo
La semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese assicuratrici, attuata con l’introduzione della denuncia telematica dei premi di assicurazione e del versamento telematico mediante modello F24 delle relative imposte e contributi, rende necessario il possesso del codice fiscale da parte delle imprese stesse.
Il codice fiscale, infatti, costituisce la chiave di identificazione dei soggetti in tutti i rapporti, di natura non solo fiscale, con gli Enti e le Amministrazioni pubbliche ed è, inoltre, necessario per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Pertanto, le imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell’Unione europea (ivi comprese quelle residenti in Paesi dell’Unione Economica e Monetaria dell’Unione europea, quali, ad esempio, la Norvegia), operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, in mancanza di un codice fiscale italiano sono tenute a richiederlo secondo le istruzioni più avanti fornite.
Conseguentemente, per le imprese in argomento non è più consentito esporre, né sul modello di denuncia né sul modello di pagamento, il numero di iscrizione all’albo imprese attribuito dall’ISVAP in luogo del proprio codice fiscale.
Il pagamento delle imposte e dei contributi dovuti sui premi di assicurazione è effettuato con le seguenti modalità:
1. telematicamente, mediante il modello F24-Accise - a partire dal 1° febbraio 2011, terminato il periodo transitorio. In questo caso i versamenti on-line possono essere eseguiti:
a) avvalendosi dei servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate: Fisconline o Entratel, per accedere ai quali occorre essere in possesso di una specifica abilitazione;
b) tramite un intermediario abilitato al servizio telematico Entratel (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.);
c) utilizzando i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane ovvero i servizi di remote banking (CBI) offerti dagli istituti bancari.
Nei casi descritti ai punti a) e b), l’impresa assicuratrice deve essere intestataria di un conto corrente presso una delle banche aderenti alla specifica convenzione con l’Agenzia delle entrate (presenti nell’elenco reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it), presso Poste Italiane SpA o presso gli Agenti della riscossione;
2. Nei soli casi in cui l’impresa assicuratrice estera non sia titolare di un conto corrente presso una banca aderente alla Convenzione con l’Agenzia delle entrate - regolante lo svolgimento del servizio di accettazione dei modelli F24 - ovvero presso Poste Italiane SpA, il pagamento può essere eseguito mediante un bonifico estero in euro in favore dei capitoli ed articoli di entrate del Bilancio dello Stato e/o dei conti di tesoreria, secondo lo standard MT 103, indicando:
codice BIC: BITAITRRENT;
causale del bonifico: il codice fiscale dell’impresa assicuratrice che versa, il codice tributo e il periodo di riferimento nel formato MM/AAAA;
IBAN: il codice relativo all’imposta da versare (l’elenco completo dei codici è reperibile sul sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all’indirizzo www.rgs.mef.gov.it).
Qualora l’impresa estera si avvalga comunque del rappresentante fiscale (la cui nomina peraltro non è più obbligatoria, giusta il disposto dell’articolo 4-bis, comma 6-bis, della legge n. 1216 del 1961), in caso di utilizzo del modello F24 Accise, il versamento eseguito dal rappresentante fiscale della società assicuratrice estera deve contenere l’indicazione sia del codice fiscale del rappresentante fiscale stesso sia della società assicuratrice.
A tal fine, con la presente risoluzione è istituito il codice identificativo “70” denominato “impresa assicuratrice estera fiscalmente rappresentata”.
In sede di compilazione del modello di pagamento, nel campo “codice fiscale” della sezione “Contribuente” è indicato il codice fiscale del rappresentante fiscale che effettua il versamento con addebito sul proprio conto corrente, mentre nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale dell’impresa assicuratrice estera relativamente al quale, nel campo “codice identificativo”, è evidenziato il codice “70”.
Nel caso in cui, invece, il pagamento sia eseguito con addebito sul conto corrente dell’impresa assicuratrice estera, è necessario indicare il codice fiscale dell’impresa stessa nel campo “codice fiscale” della sezione “Contribuente” mentre non deve essere compilato il campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
3. Modalità di richiesta del codice fiscale italiano
Le imprese assicuratrici estere possono richiedere il codice fiscale italiano, qualora non ne siano già in possesso, presentando il modello AA5/6 - Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione - reperibile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Il modello, sottoscritto dal rappresentante, deve essere presentato ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate oppure al Centro Operativo di Pescara Via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara, con le seguenti modalità:
direttamente, in duplice esemplare, anche a mezzo di persona appositamente delegata;
tramite servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia di un documento di identità valido del rappresentante.
Nel modello devono essere obbligatoriamente indicate le informazioni relative alla sede estera, trattandosi di soggetto non residente in Italia.
Se l’impresa è priva di un domicilio fiscale in Italia, i relativi campi nel modello devono essere lasciati in bianco; se, inoltre, il suo rappresentante non è titolare di un codice fiscale italiano, nel quadro C del modello verranno indicati solo i suoi dati identificativi; in tal caso è anche consentita l’omissione dell’indicazione del codice fiscale nel quadro sottoscrizione.
Da ultimo, per quanto riguarda le modalità di presentazione della denuncia ed i relativi casi di esonero, di versamento delle somme dovute nonché la disciplina degli acconti versati e del ravvedimento operoso, si rinvia alle istruzioni impartite nelle richiamate risoluzioni nn. 80/E e 109/E del 2010, in quanto compatibili.