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Risoluzione Agenzia Entrate n. 41 del 05.04.2011
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Consulenza giuridica - Attività finanziarie esercitate da concessionarie automobilistiche - Rilevanza quali operazioni esenti nella determinazione del pro rata Iva - Articolo 19, comma 5 e 19-bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 41 del 05.04.2011
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
QUESITO
Con la nota in riferimento, codesta associazione ha chiesto alla scrivente chiarimenti in ordine all’applicabilità del meccanismo del pro-rata generale, di cui all’articolo 19, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei riguardi di concessionarie automobilistiche che, oltre all’ordinaria e principale attività di vendita di autoveicoli - nuovi, usati ed accessori- procacciano, anche per il tramite di società finanziarie, finanziamenti a favore dei propri clienti allo scopo di favorire ed incentivare le vendite.
In particolare, si rappresenta che i finanziamenti suddetti vengono concessi, prevalentemente, nella forma di operazioni di leasing o di finanziamento diretto e che l’attività delle concessionarie può concretizzarsi o in una semplice intermediazione - in tale ipotesi i contratti di finanziamento vengono conclusi direttamente dalle società finanziarie- oppure spingersi fino alla stipulazione del contratto di finanziamento, in nome della società finanziaria.
A fronte dell’attività di intermediazione svolta alle concessionarie è riconosciuta una provvigione:
- assoggettata ad Iva nel caso di un’operazione di leasing;
- esente da Iva nell’ipotesi di finanziamento diretto, così come previsto dall’art. 10, comma 1, n. 9), del d.P.R. 633 del 1972.
L’associazione istante precisa, altresì, che le prestazioni di procacciamento di finanziamento, seppur aventi scarsa incidenza sul complessivo volume d’affari della concessionaria, non presentano il carattere della occasionalità bensì della continuità.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che le operazioni finanziarie descritte siano escluse dal calcolo della percentuale di detrazione in quanto non costituenti “attività propria” del soggetto passivo, bensì operazioni accessorie alle operazioni imponibili (vendita di autoveicoli).
A sostegno del proprio convincimento, l’associazione richiama la circolare n. 71 del 26 novembre 1987 laddove si chiarisce che: “ (...) specie per le operazioni normalmente intese di natura finanziaria (..) previste nei nn. 1) e 4) dell’art. 10, deve ritenersi che tali operazioni, se poste in essere da società industriali o commerciali in conformità degli statuti (che ne prevedano l'effettuazione non come oggetto proprio delle società ma solo in quanto finalizzate al raggiungimento dagli scopi sociali) non possono essere considerate come attività propria delle stesse, ma debbono piuttosto essere qualificate come strumentali al miglior svolgimento dell'ordinaria attività esercitata in quanto a supporto di detta attività e tendenti alla più proficua realizzazione economica della medesima; e sotto tale profilo non può darsi rilievo alla loro frequenza o alla loro entità. (…)”.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento sono esenti dall’Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Ai sensi del successivo punto 9, la medesima esenzione si applica alle “prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7) (…)”.
Con riguardo alla problematica oggetto della presente istanza, relativa alla influenza delle operazioni di cui ai punti da 1) a 9) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 sulla determinazione della percentuale di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto, si osserva quanto segue.
L’articolo 19, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, dispone che, nell’ipotesi in cui uno stesso soggetto effettua operazioni imponibili o operazioni esenti, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis (…)”.
L’articolo 19-bis stabilisce che: “La percentuale di detrazione (...) è determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo (...)”.
Per quanto di interesse, si rileva che restano escluse dal calcolo del pro-rata, ai sensi del comma 2 dell’articolo 19-bis, le operazioni esenti, indicate ai numeri da 1 a 9 dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633, quando:
- non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo d’imposta;
- sono effettuate nell’ambito dell’attività occasionale;
- sono accessorie alle operazioni imponibili.
In argomento, la circolare n. 71 del 26 novembre 1987 ha chiarito che: “la nozione di ‘attività propria’, specie per le società, va assunta sotto un profilo prevalentemente qualitativo, intesa cioè come quella diretta a realizzare l’oggetto sociale e quindi a qualificare sotto l’aspetto oggettivo l’impresa esercitata, e sotto tale aspetto proiettata sul mercato e quindi nota ai terzi. (…)”.
Da ciò consegue che le operazioni di natura finanziaria, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, non possono essere considerate come attività propria dell’ impresa, ma devono essere piuttosto qualificate come strumentali al migliore svolgimento dell’attività esercitata, in quanto rese a supporto di detta attività e tendenti alla più proficua realizzazione economica della medesima.
Tale orientamento risulta peraltro confermato dalla Corte di Cassazione la quale, con sentenza del 28 maggio 2001, n. 7214, precisa che la natura accessoria dei finanziamenti può essere provata dal fatto che questi siano erogati sempre a favore di clienti “commerciali” e sempre finalizzati al solo acquisto di merci.
In tal senso si esprime, altresì, la sentenza n. 11085 del 7 maggio 2008 della Corte di Cassazione, secondo la quale vanno escluse dal calcolo della percentuale di detrazione “tutte le attività che, pur se previste nell’atto costitutivo, siano eseguite solo in modo occasionale o accessorio per un migliore svolgimento dell’attività propria d’impresa”.
Tutto ciò premesso, si ritiene che le operazioni di finanziamento poste in essere dalle concessionarie automobilistiche, così come i corrispettivi conseguiti per lo svolgimento dell’attività di intermediazione nelle operazioni di finanziamento, non debbano concorrere alla determinazione della percentuale di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto accessorie o strumentali all’acquisizione dei contratti di vendita dei predetti mezzi di trasporto.
Va da sé che le predette conclusioni non trovano applicazione qualora i finanziamenti siano destinati a finalità diverse dall’acquisto dei beni oggetto dell’attività delle concessionarie automobilistiche.
Corre altresì l’obbligo di precisare che le attività finanziarie poste in essere dalle concessionarie automobilistiche, ai fini della loro esclusione dal calcolo del pro-rata di detraibilità IVA, devono comportare un limitato impiego di lavoro, beni e servizi rilevanti ai fini IVA, tale da non costituire una vera e propria organizzazione specifica per la gestione di tali attività (cfr. sentenze Corte di Giustizia 11 luglio 1996, C-306/94 (Régie dauphinoise) e 29 aprile 2004, C-77/01 (EDM); risoluzione 21 luglio 2008, n. 305/E).
Resta ferma, comunque, l’indetraibilità dell’imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare le operazioni esenti in disamina.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni impartite ed i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.